F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 230/TFN – SD del 28 Aprile 2026 (motivazioni) – Mattia Serchione – 208/TFNSD
Decisione/0230/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0208/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25193/572pf25-26/GC/gb del 26 marzo 2026 e depositato il 26 marzo 2026, nei confronti del sig. Mattia Serchione, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 26 marzo 2026, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Sig. Mattia SERCHIONE, tesserato per la corrente stagione sportiva per la società Pro Vercelli, nella qualità di responsabile dell’ufficio stampa, per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 36, comma 2, lett. a), del C.G.S., per aver, al 46° minuto del primo tempo della gara Pro Vercelli-Latina del 10 dicembre 2025, tenuto un comportamento irriguardoso nei riguardi dell’arbitro dell’incontro (arbitro Giorgio Bozzetto, associato AIA della Sezione di Bergamo) quale consistito nel contestare veemente una decisione arbitrale con urla ed eccessivi movimenti delle braccia nei confronti dell’arbitro stesso.
La fase istruttoria
In data 12.12.2025 la Procura Federale, a seguito di quanto pubblicato sul Comunicato n. 18/CIT – 11 dicembre 2025 della Lega Pro – Serie C, relativo ai provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in merito alle gare di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2025–2026 disputatesi il giorno 10.12.2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 572 pf25-26 avente ad oggetto “Trasmissione atti da parte del Giudice Sportivo della Lega Pro per l’accertamento dei fatti occorsi al 46° minuto del primo tempo della gara Pro Vercelli-Latina del 10/12/2025”.
Con la delibera assunta il giorno 11.12.2025 e pubblicata sul ridetto Comunicato, Il Giudice Sportivo, relativamente alla gara PRO VERCELLI – LATINA del giorno precedente, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2025– 2026, così provvedeva: “Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione dell’Arbitro relativa a quanto accaduto al 46° minuto del primo tempo, in relazione al comportamento tenuto dall’addetto stampa della società Pro Vercelli, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua eventuale ritenuta competenza in ordine alla identificazione del soggetto autore della condotta di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.“.
L’Organo inquirente, valutata la documentazione pervenutagli, avviava l’attività istruttoria acquisendo il foglio di censimento della Società PRO VERCELLI 1892 S.R.L. per la s.s. 2025-26 e il referto relativo alla gara in esame redatto dall’A.E. Sig. Giorgio BOSCHETTO. Provvedeva poi ad ascoltare, quali persone informate sui fatti, il direttore di gara A.E. Sig. Giorgio BOSCHETTO, Il Sig. Paolo GUIDETTI, tesserato della F.C. PRO VERCELLI ed iscritto in distinta di gara con funzione di Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra e il Sig. Stefano TOTI, Segretario Generale della Società, iscritto in distinta con funzione di Dirigente addetto all’arbitro.
La Procura Federale, ritenuto, a questo punto, il procedimento sufficientemente istruito in base alle testimonianze e alla documentazione raccolta, in data 19.2.2026, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al Sig. Mattia SERCHIONE quanto riportato nel suddetto atto.
L’avvisato non svolgeva attività difensiva e di conseguenza l’Ufficio requirente, con atto del 26 marzo 2026, deferiva il suddetto innanzi a questo Tribunale contestandogli la condotta di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 23.04.2026. Nessuna delle parti svolgeva attività.
L’udienza del 23.04.2026
All’udienza del 23.04.2026, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, era presente l’Avv. Giorgio Ricciardi in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno era presente per il deferito.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento, richiamatone il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione della inibizione per la durata di mesi due ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del CGS.
La decisione
Ritiene il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, che la responsabilità disciplinare del Sig. Mattia SERCHIONE sia da ritenersi accertata e discenda da quanto refertato dal direttore di gara in occasione dell’incontro PRO VERCELLI – LATINA del giorno 10.12.2025, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2025–2026, e dalla certa identificazione dello stesso da parte dei Sigg.ri Paolo GUIDETTI, tesserato della F.C. PRO VERCELLI ed iscritto in distinta di gara con funzione di Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e Stefano TOTI, Segretario Generale della Società, iscritto in distinta con funzione di Dirigente addetto all’arbitro.
Il Sig. Giorgio BOZZETTO, arbitro designato a dirigere la gara in esame, così refertava: “Al minuto 46 del primo tempo una persona riconducibile alla società Pro Vercelli, non inserita in distinta ma autorizzata a stare nel recinto di gioco (come poi confermato dal Delegato), posizionata nel campo per destinazione vicino alla bandierina d'angolo, ha contestato una mia decisione urlando e sbracciando nei miei confronti. Ho pertanto invitato tale persona ad abbandonare il terreno di gioco, rivolgendomi in tale occasione anche al dirigente accompagnatore della società Pro Vercelli, che mi ha indicato la persona quale Addetto stampa della società e ha collaborato nel suo allontanamento dal terreno di gioco”.
Visto l’art. 61 del CGS, che al primo comma attribuisce al referto arbitrale il valore di fonte di prova privilegiata, e la condotta processuale del deferito, che non ha inteso svolgere alcun tipo di attività difensiva, può dirsi pacificamente raggiunta la prova circa la sua condotta.
Con riferimento al regime sanzionatorio la Procura Federale ha chiesto irrogarsi, al Sig. SERCHIONE, due mesi di inibizione richiamando, in tale ottica, il secondo comma, lettera a) dell’art. 36 del CGS che prevede tale sanzione come minimo edittale “… in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” posta in essere dai dirigenti e dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS.
Il Tribunale ritiene che tale richiesta non possa trovare accoglimento nella fattispecie in esame sia in considerazione del fatto che il deferito è già stato sanzionato, sia pure parzialmente, dal direttore di gara che lo ha allontanato dal terreno di gioco, sia in considerazione della circostanza che dalla lettura del referto arbitrale non è dato comprendere se il SERCHIONE “urlando e sbracciando” abbia solo inteso contestare una decisione arbitrale non condivisa o abbia effettivamente e intenzionalmente inteso ingiuriare o assumere una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Inoltre, la circostanza che il direttore di gara non abbia ritenuto di dover riportare il contenuto delle urla pronunciate dal deferito, induce il Collegio, a ritenere il comportamento del Sig. SERCHIONE, pur certamente non consono a un Dirigente sportivo qual è l’addetto stampa di una società militante nel campo professionistico, di lieve entità sotto il profilo disciplinare riconoscendo, comunque, allo stesso le attenuanti generiche di cui all’art. all’art. 13, comma 2, del CGS.
Si consideri, infine, che sul Comunicato n. 18/CIT – 11 dicembre 2025 della Lega Pro – Serie C, relativo ai provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in merito alle gare di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2025–2026 disputatesi il giorno 10.12.2025, lo stesso a mezzo del quale è stata azionata la Procura Federale nel procedimento in esame al fine di identificare il Sig. SERCHIONE, il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione per 7 giorni ed euro 500,00 di ammenda un dirigente della società RENATE, espulso dal terreno di gioco “per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco di circa dieci metri e protestava platealmente proferendo nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva)”. Si provvede, dunque, come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Mattia Serchione la sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 28 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
