F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0185/CSA pubblicata del 15 Aprile 2026 –A.C. Chievo Verona S.S.D. a R.L.

Decisione/0185/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0260/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Giulio Vasaturo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0260/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.C. Chievo Verona S.S.D. A R.L. in data 23.03.2026,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, Campionato Nazionale Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 70 del 17.03.2026;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del giorno 03.04.2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo e uditi per la reclamante l’Avv. Vittorio Rigo ed il Sig. Salvatore Pollino.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Chievo Verona S.S.D. A R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 70 del 17.03.2026, con riferimento alla partita del campionato nazionale Juniores, Under 19, tra la Rovato Vertovese ed il Chievo Verona, disputata il 14 marzo 2026.

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo ha inflitto al sig. Salvatore Pollino, allenatore del Chievo Verona, la sanzione della squalifica per otto giornate effettive di gara, «per aver protestato nei confronti di un A.A. strattonandolo per un braccio (RA-RAA)».

La società reclamante riconosce che il proprio allenatore ha effettivamente toccato il gomito dell’assistente arbitrale ma riconduce questo «contatto lieve» alla impellente necessità di segnalare all’ufficiale di gara la situazione di un calciatore steso a terra, apparentemente svenuto a seguito di uno scontro di gioco, di cui la Terna non si era immediatamente avveduta in quanto impegnata in altra area del campo. Viene dunque negato ogni intento violento o irriguardoso correlabile al gesto del tesserato che, peraltro, non si è mai allontanato dalla propria area tecnica e si è avvicinato all’assistente arbitrale solo quando lo stesso, indietreggiando, si è trovato in una posizione a lui prossima. La società A.C. Chievo Verona S.S.D. A R.L. chiede pertanto l’annullamento della sanzione disciplinare comminata al sig. Pollino o, in via subordinata, la riduzione, previa riqualificazione giuridica della condotta e contestuale riconoscimento delle attenuanti previste dall’art. 13, commi 1 e 2, CGS. Col reclamo si sollecita, inoltre, sul piano istruttorio, l’audizione del direttore di gara e degli assistenti arbitrali affinché riferiscano sull’episodio in contestazione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 3 aprile 2026, udito per la società reclamante l’avv. Vittorio Rigo e lo stesso allenatore sig. Salvatore Pollino, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va disattesa, sul piano istruttorio, l’istanza con cui la reclamante ha chiesto di escutere la Terna arbitrale in ordine ai fatti per cui si procede, stante l’esaustività, ai fini del decidere, di tutti gli elementi già acquisiti.

Ciò detto, questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba trovare parziale accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

L’episodio da cui è derivata la squalifica inferta all’allenatore del Chievo Verona, Salvatore Pollino, viene così descritto nel referto dell’assistente arbitrale: «al 43° del p.t. pollino salvatore allenatore del Chievo Verona, viene verso di me protestando per un

presunto fallo e mi strattona il braccio senza arrecarmi dolore, notifico il gesto fatto dall’ae che prontamente lo espelle».

Risulta acclarato il contatto fisico intercorso fra l’allenatore sig. Pollino e l’assistente arbitrale, peraltro lealmente confermato dalla stessa società reclamante. Il rapporto dell’assistente arbitrale evidenzia tuttavia l’oggettiva tenuità del gesto, di per sé comunque stigmatizzabile, sottolineando come lo stesso non fosse idoneo a causare alcun dolore.

Restando così esclusa qualsiasi ipotesi di violenza, assai significativamente, inoltre, nel referto dell’assistente arbitrale non si allude ad alcuna esternazione dell’allenatore sig. Salvatore Pollino che possa essere in qualche modo considerata “gravemente offensiva” nei confronti degli ufficiali di gara.

Sulla base di questi riscontri, va esclusa la riconducibilità del comportamento del tecnico alla fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) che, per l’appunto, persegue con la sanzione minima della squalifica per otto giornate la condotta «gravemente irriguardosa» a discapito dell’ufficiale di gara che si concretizza con un contatto fisico. Pur risultando senz’altro sussistente il contatto improprio con l’assistente arbitrale – comunque scevro da aggressività – un simile gesto non integra, di per sé, gli estremi della condotta “gravemente” irriguardosa. Viene dunque a mancare, in concreto, l’imprescindibile presupposto applicativo della violazione prevista dall’art. 36, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che la relativa fattispecie può ritenersi realizzata solo laddove il contatto fisico si determini quale conseguenza e nel contesto di una condotta gravemente irriguardosa mantenuta nei confronti degli ufficiali di gara (nello stesso senso, si v. CSA, sez. III, decisione 31.12.2025, n. 91).

A giudizio di questa Corte Sportiva di Appello, il comportamento del sig. Pollino configura la diversa fattispecie contemplata dall’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva che punisce, con una squalifica minima pari a quattro giornate effettive di gara, la condotta meramente ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, tale dovendo considerarsi il gesto dello strattonamento, seppure lieve e seppure al solo fine di richiamarne l’attenzione.

L’entità della sanzione disciplinare, così rideterminata sulla base dei parametri edittali, merita peraltro di essere ulteriormente ridotta, stante il riconoscimento, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che il gesto del tecnico della società reclamante, per quanto obiettivamente inopportuno e non rispettoso dell’ufficiale di gara, è stato indotto dalla comprensibile foga di richiamarne l’attenzione a fronte delle preoccupanti condizioni del giocatore della propria squadra riverso a terra, senza mai sfociare – come si evince dallo stesso referto arbitrale - in una oltraggiosa manifestazione di discredito personale.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it