F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0186/CSA pubblicata del 16 Aprile 2026 – ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA
Decisione/0186/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0262/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Massimo Vasquez Giuliano - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0262/CSA/2025-2026, proposto dalla società ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA in data 24 marzo 2026;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 97 del 17.03.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.04.2026, l’Avv. Massimo Vasquez – Giuliano;
Udito l’Avv. Francesco Casarola per la Società ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la L.N.D. all’allenatore Nofri Onofri Federico in relazione alla gara del 15/03/2026, valevole per il campionato di Serie D – Girone G, tra ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA e MONASTIR 1983, “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara” (cfr. Com. Uff. n. 97 del 17.03.2026).
In riforma dell’impugnata delibera, la società reclamante chiede in via principale l’annullamento della squalifica, in quanto l’esternazione contestata al sig. Nofri Onofri, nella circostanza va interpretata quale esercizio legittimo di un diritto di critica verso l’operato dell’arbitro e non un’offesa rivolta alla sua persona. In via subordinata, sul presupposto che il comportamento dell’allenatore debba essere qualificato semplicemente “irriguardoso”, chiede la riqualificazione della condotta e la riduzione della sanzione a due giornate, anche in applicazione delle invocate attenuanti ex art. 13 CGS c. 2. In via di ulteriore subordine, inoltre, chiede l’approfondimento istruttorio della vicenda e in particolare l’audizione, da parte della Procura Federale, sia dell’allenatore che degli altri tesserati presenti all’evento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il presente reclamo possa essere deciso senza ulteriore approfondimento istruttorio; invero, le evidenze documentali in atti sono sufficienti ai fini della conferma della responsabilità dell’allenatore Nofri Onofri in ordine ai fatti contestati. La reclamante, difatti, invoca l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo sulla scorta della prospettata inoffensività dell’espressione nella specie rivolta all’ Arbitro (ovvero, “vergognosi”), omettendo, però, di riportare che nel corso del 2° Tempo Regolamentare, il sig. Nofri veniva ammonito al 31° minuto per aver mostrato “mancanza di rispetto per il gioco” e, immediatamente dopo, al 32° minuto, espulso per aver rivolto al Direttore di gara la seguente espressione: “Ma come cazzo si fa ad arbitrare in questo modo. Vergognoso” (cfr. referto arbitrale). Dunque, un’espressione ben più colorita oltre che quantomeno irriguardosa indirizzata all’Arbitro, per di più inserita in un più ampio contesto di intemperanze.
In ragione di ciò e in considerazione del fatto che il referto arbitrale, come noto, gode di fede privilegiata ai sensi dell’ art. 61.1 C.G.S., la condotta ascritta all’allenatore, al di là dell’enfatizzata ma del tutto inconferente giurisprudenza federale ex adverso richiamata, non può che rientrare nel precetto di cui all’ art. 36, 1°comma C.G.S., che prevede appunto la sanzione minima della squalifica per quattro giornate anche nella ipotesi di condotta irriguardosa (non solo quindi ingiuriosa) nei confronti degli ufficiali di gara. Del resto, è la stessa società ad ammettere che la condotta del sig. Nofri possa qualificarsi siccome irriguardosa, con ciò legittimando l’applicazione della norma suddetta e la sanzione (minima) ivi prevista.
Quanto all’invocato art. 13, co. 2, CGS, questo Collegio ritiene di non ravvisare alcuna circostanza, anche solo atipica, suscettibile di mitigare la sanzione correttamente irrogata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla Parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimo Vasquez Giuliano Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
