F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0188/CSA pubblicata del 16 Aprile 2026 –calciatore Alessio Ziello)
Decisione/0188/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0266/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0266/CSA/2025-2026 proposto dal calciatore Alessio Ziello in data 25.03.2026;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 97 del 17.03.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
sentito l'Arbitro;
relatore nell'udienza del giorno 03.04.2026 l'Avv. Andrea Galli, e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per il reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Alessio Ziello, tesserato per la San Marino Calcio, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Città di Chieti F.C. 1922 a R.L. / San Marino Calcio del 15.03.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al reclamante la sanzione della squalifica per 10 (dieci) gare effettive, “Per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.28 del CGS.”
Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata a suo carico rispetto ai fatti verificatisi nelle circostanze per cui è causa, evidenziando, in particolare, che il Direttore di Gara avrebbe travisato il tenore letterale delle parole proferite dal calciatore sanzionato, che non avrebbero avuto alcun tono né intento offensivo e/o di discriminazione, in quanto, essendo state proferite in dialetto napoletano, non sarebbero state ben comprese dall’Arbitro, come anche confermato dallo stesso calciatore avversario che, in una nota a propria firma depositata dal reclamante, ha riferito di essere stato destinatario di alcune parole in napoletano che non ha compreso, ma che ha percepito come offensive, tali da far scaturire una discussione tra i due, all’esito della quale, tuttavia, dopo essere stati espulsi entrambi, si sono chiariti e scusati reciprocamente.
Il reclamante ha concluso domandando, in via principale, la riduzione della sanzione della squalifica a 4 gare effettive, e, in via subordinata, la riduzione da un minimo di 5 ad un massimo di 8 giornate.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 aprile 2026 è stato sentito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante, il quale, reso compiutamente edotto del contenuto dell’audizione dell’Arbitro come disposto da codesta Corte, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione alla sanzione inflitta al Sig. Ziello.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il tesserato sanzionato “Offendeva l'avversario numero 2, di colore, dandogli della scimmia e facendo il verso 'uh-uh-uh-uh'.”
L’Arbitro, in sede di audizione, ha confermato il contenuto del proprio referto e del relativo supplemento, precisando di aver avuto diretta percezione delle frasi proferite dal calciatore della società San Marino.
Fermo restando il palese e indiscutibile contenuto discriminatorio delle espressioni pronunciate dal Sig. Ziello, la cui gravità integra pienamente gli estremi della violazione di cui all’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva e ne comporta, pertanto, la doverosa sanzionabilità, questa Corte ritiene, tuttavia, che la misura della sanzione irrogata in primo grado possa essere oggetto di un temperamento in senso riduttivo, all’esito di una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto.
In particolare, pur non potendosi in alcun modo attenuare la censurabilità oggettiva delle espressioni discriminatorie, che risultano lesive dei principi fondamentali di uguaglianza, rispetto e correttezza che informano l’ordinamento sportivo, merita specifica considerazione il contegno successivo tenuto dai calciatori coinvolti nella vicenda. Dalla documentazione agli atti emerge infatti come, immediatamente dopo l’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti di entrambi – essendo stato altresì sanzionato il calciatore destinatario delle offese con la squalifica per tre giornate effettive di gara per la condotta violenta posta in essere in reazione alle stesse – i due calciatori si siano recati congiuntamente negli spogliatoi.
In tale contesto, i due atleti hanno dato luogo a un chiarimento reciproco, nel corso del quale si sono esplicitamente scusati l’uno con l’altro, manifestando consapevolezza dell’inadeguatezza e della gravità dei rispettivi comportamenti. Tale condotta, pur non incidendo sull’antigiuridicità delle espressioni discriminatorie proferite, appare tuttavia significativa sotto il profilo della valutazione equitativa della sanzione, sia in relazione alla immediata assunzione di responsabilità da parte del sig. Ziello, integrante circostanza attenuante ex art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S., sia in relazione alla incondizionata accettazione delle scuse da parte del calciatore offeso, indice di una condotta del Ziello evidentemente percepita come di non particolare gravità.
Alla luce di tali elementi, questa Corte ritiene che la sanzione possa congruamente ridursi nella più adeguata misura della squalifica da dieci a sette giornate effettive di gara, misura che appare proporzionata alla gravità dell’illecito e coerente con i principi di equità e gradualità della risposta disciplinare, senza in alcun modo sminuire la ferma riprovazione dell’ordinamento sportivo nei confronti di qualsiasi forma di discriminazione.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 7 (sette) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
