F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0189/CSA pubblicata del 16 Aprile 2026 –società Taurus Acerrana SSD A.R.L. / FC Pompei
Decisione/0189/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0141/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Giulio Vasaturo – Componente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0141/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Taurus Acerrana SSD A.R.L. 1926
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 pubblicato in data 22 dicembre 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Uditi l’Avv. Filippo Pandolfi, per la parte reclamante, e l’avv. Gaetano Aita per la F.C. Pompei; Relatore nell’udienza del 3 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 29 dicembre 2025 la Società Taurus Acerrana SSD A.R.L. 1926 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 61 pubblicato in data 22 dicembre 2025, con riferimento alla gara tra F.C. Pompei e Taurus Acerrana, valevole per il campionato di serie D (girone H) s.s. 2025/2026, disputata il 7 dicembre 2025.
Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla F.C. Pompei con cui si chiedeva l’irrogazione alla Taurus Acerrana della sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per la partecipazione di calciatori (Amabile Emanuele e Nenci Omar) non aventi titolo a partecipare alla predetta gara, in quanto tesserati dalla Taurus Acerrana in data successiva.
La Società reclamante chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e la conseguente omologazione del risultato acquisito sul campo (1-1), deducendo che la posizione dei due giocatori era regolare al momento della gara, come emergerebbe da n. 2 dichiarazioni a firma apparente del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, datate 28.11.2025 e 6.12.2025, attestanti la decorrenza da tali date, rispettivamente, del tesseramento del calciatore Nenci Omar e del tesseramento del calciatore Amabile Emanuele.
All’udienza del 22 gennaio 2026 il reclamo veniva discusso e trattenuto in decisione.
Con ordinanza n. 3/2026, questa Corte Sportiva d’Appello, rilevato che le due dichiarazioni depositate dalla parte reclamante sembravano porsi in apparente contraddizione con la dichiarazione rilasciata alla segreteria del Giudice Sportivo in data 12.12.2025 dall’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti, attestante la diversa data di decorrenza del tesseramento dei suddetti calciatori, rispettivamente dal 10.12.2025 per Amabile Emanuele e dal 12.12.2025 per Nenci Omar, visto l’art. 89, comma 1, lettera b), CGS, rimetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, sospendendo il procedimento in attesa della decisione di detto Tribunale.
Con decisione n. 10/2026 depositata il 9 marzo 2026, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti dichiarava la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele alla data del 7 dicembre 2025, precisamente decorrente dal 6 dicembre 2025 per Amabile Emanuele e dal 28 novembre 2025 per Nenci Omar.
All’esito della nuova udienza del 13 marzo 2026 questo Collegio, preso atto che la F.C. Pompei aveva impugnato dinanzi alla Corte Federale d’Appello la decisione del Tribunale Federale Nazionale – sez. Tesseramenti, rinviava a nuovo ruolo la trattazione del reclamo.
Con dispositivo 116/CFA/2025-2026, la Corte Federale d’Appello ha accolto l’impugnazione della F.C. Pompei, e, per l’effetto, in riforma della decisione del T.F.N., ha accertato la decorrenza dei tesseramenti dei calciatori Emanuele Amabile e Omar Nenci rispettivamente dal 10.12.2025 e dal 12.12.2025.
Il reclamo è stato quindi definitivamente discusso e deciso all’udienza del 3 aprile 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Il Giudice Sportivo ha fondato la sua decisione di accoglimento del reclamo presentato dalla F.C. Pompei, irrogando alla Taurus Acerrana la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, sulla base di una comunicazione del 12 dicembre 2025 dell’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con la quale si attestava, su richiesta dello stesso Giudice Sportivo, che il calciatore “AMABILE EMANUELE, nato il 14/06/1999, risulta essere tesserato per SSDARL TAURUS ACERRANA 1926 dal 10 dicembre 2025”, mentre il calciatore “NENCI OMAR, nato il 21/04/2004, risulta essere tesserato per SSDARL TAURUS ACERRANA 1926 dal 12 dicembre 2025”.
Tale circostanza ha trovato accertamento definitivo nella richiamata decisione della Corte Federale d’Appello (dispositivo n. 116/CFA/2025-2026), con conseguente infondatezza del reclamo della Taurus Acerrana in quanto imperniato su documenti la cui validità è stata evidentemente esclusa dalla Corte Federale d’Appello: circostanza della quale questa Corte Sportiva non può che prendere atto, confermando la correttezza della decisione del Giudice Sportivo, ingiustamente gravata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione del Giudice Sportivo.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D'Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
