F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0191/CSA pubblicata del 20 Aprile 2026 –sig. Antonio Mazzei
Decisione/0191/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0272/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo Attolico – Componente
Carmine Fabio La Torre - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0272/CSA/2025-2026 proposto dal signor Mazzei Antonio in data 30.03.2026,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 101 del 24.03.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 10.04.2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Carmine Fabio La Torre.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Dirigente accompagnatore della società Savona 1908 F.C. SSDRL sig. Antonio Mazzei ha impugnato la sanzione della inibizione fino al 24.05.2026, applicata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 24.03.2026 sul Comunicato Ufficiale n. 101 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Milazzo SSD a r.l. e Savoia 1908 F.C. SSDRL, valevole per il Campionato si serie D – girone R, disputata in data 22.03.2026.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “(…) Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara (…)”.
Il reclamante non contesta il fatto ma ritiene che la condotta posta in essere sia frutto di una mera protesta, tenuta a fine gara, che non ha visto un contatto fisico con l’Arbitro; di conseguenza, la condotta non può essere intesa come ingiuriosa o irriguardosa o addirittura minacciosa ma meramente protestatoria.
Per tali ragioni chiede, in via principale, la riduzione della sanzione con derubricazione della condotta; in subordine, considerata la tenuità del fatto, l’applicazione dell’art. 13, comma 2, C.G.S.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 aprile 2026 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali, cui deve attribuirsi fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 C.G.S., emerge che: “(…) A gara terminata, nei pressi dello spogliatoio, il Sig. Mazzei Antonio si rivolgeva nei miei confronti con le seguenti parole: ‘Non hai personalità, quello era rigore cazzo! Cosa cazzo hai combinato?’. Il tutto con aria minacciosa, ma senza contatto fisico e senza alcuna ulteriore conseguenza (…)”.
Tale refertazione è di per sé sufficiente a ritenere fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo, poiché le frasi pronunciate dal Dirigente, peraltro con approccio aggressivo, lungi dal rappresentare una mera critica, rivestono il carattere irriguardoso, stigmatizzabile dal punto di vista giuridico-sportivo, poiché tese a screditare la figura dell’Ufficiale di gara (“Non hai personalità”).
Per tale condotta il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione minima di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. che appunto prevede l’inibizione per 2 mesi, fatta salva l’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti che, nel caso di specie, risultano insussistenti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carmine Fabio La Torre Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
