F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0192/CSA pubblicata del 20 Aprile 2026 –società Teramo Calcio 1913 s.r.l.
Decisione/0192/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0275/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Maurizio Nicolosi – Componente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0275/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Teramo Calcio 1913 s.r.l. in data 30 marzo 2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 102 pubblicato in data 26 marzo 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 10 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia e udito l’Avv. Antonio Paoluzzi per la Società reclamante; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 30 marzo 2026 la Società Teramo Calcio 1913 ha impugnato la sanzione dell’ammenda di euro 2.500, applicata dal Giudice sportivo con delibera pubblicata in data 26 marzo 2026 sul Comunicato Ufficiale n° 102 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Teramo Calcio 1913 e Ostia Mare Lido Calcio, valevole per il campionato di Serie D (girone F) 2025/2026, disputata il 25 marzo 2026.
Il Giudice sportivo ha così motivato il provvedimento impugnato: “Per indebita presenza per la intera durata del secondo tempo, nelle scalinate immediatamente adiacenti alle panchine, di persona non identifica ma chiaramente riconducibile alla società che rivolgeva espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale. Per avere, inoltre, propri sostenitori lanciato un getto di acqua che attingeva un Assistente Arbitrale. Al termine della gara, infine, un collaboratore della società, dapprima tentava di venire a contatto fisico con l'allenatore della squadra avversaria senza riuscirvi per il pronto intervento di un CdC e di alcuni steward e, successivamente, gli rivolgeva espressioni offensive e intimidatorie”.
La Società reclamante, dopo aver premesso di non contestare gli accadimenti riportati nel referto arbitrale e confluiti nella motivazione del provvedimento del Giudice sportivo, contesta la misura della sanzione dell’ammenda in quanto contraria al principio di proporzionalità e afflittività, incoerente con la dosimetria sanzionatoria applicata dalla giurisprudenza in altri casi, e per non aver tenuto conto delle attenuanti ex art. 29, comma 1, lettere a), b), c), CGS.
A questo riguardo, la Società reclamante deduceva:
a) quanto alla circostanza attenuante ex art. 29, comma 1, lettera a), di avere adottato il regolamento d’uso dello stadio comunale, il piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza, il modello organizzativa e il codice di condotta (allegati al reclamo), impiegando, inoltre, 17 steward in occasione della gara alcuni dei quali sono intervenuti attivamente per interrompere la condotta violenta del magazziniere della squadra;
b) quanto alla circostanza attenuante ex art. 29, comma 1, lettera b), di avere adottato tutte le misure di ordine e sicurezza, come attestato anche nel referto arbitrale;
c) quanto alla circostanza attenuante ex art. 29, comma 1, lettera c), l’esistenza, nello stadio, di 45 telecamere di sorveglianza, e di aver chiesto alla Questura le immagini al fine di identificare il responsabile del getto d’acqua all’Assistente arbitrale.
Il reclamo si concludeva con la richiesta di riduzione dell’ammenda al minimo edittale di cui all’art. 26, comma 4, CGS o alla misura che sia ritenuta più adeguata.
All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 aprile 2026 è comparso l’Avv. Antonio Paoluzzi per la reclamante.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte sportiva d’appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia fondato nei termini che seguono.
Occorre rilevare, preliminarmente, che la sanzione irrogata dal Giudice sportivo deriva da tre condotte violative delle norme del Codice di giustizia sportiva delle quali la Società risponde ai sensi degli articoli 6 e 26, CGS:
- la condotta di “persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società” che i) era presente indebitamente “per la intera durata del secondo tempo, nelle scalinate immediatamente adiacenti alle panchine”, e ii) “rivolgeva espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale”;
- la condotta dei sostenitori della società reclamante che hanno lanciato un getto di acqua che attingeva un Assistente arbitrale;
- la condotta, al termine della gara, di un collaboratore della società che: i) “tentava di venire a contatto fisico con l'allenatore della squadra avversaria senza riuscirvi per il pronto intervento di un CdC e di alcuni steward” e, in seguito, ii) gli rivolgeva espressioni offensive e intimidatorie”.
Il Collegio rileva che la Società reclamante ha dimostrato la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 29, lettere a) e b), mentre non risulta provata quella di cui alla lettera c), avendo la Società solo dedotto di avere concretamente richiesto alle Forze dell’ordine l’identificazione dei propri sostenitori responsabili delle violazioni, senza fornire elementi di prova concreta (tale non essendo l’allegato 2 richiamato a pag. 6 del reclamo).
L’applicazione di dette attenuanti afferisce, in ogni caso, unicamente alla parte dell’ammenda applicata per la condotta dei sostenitori, non anche alle violazioni poste in essere dai soggetti riconducibili direttamente alla Società reclamante, per le quali può tuttavia applicarsi l’attenuante generica di cui all’art. 13, comma 2, CGS, in ragione del fatto che è emerso dagli atti che la Società ha garantito un efficace servizio di steward che, nel caso di specie, è tempestivamente intervenuto per scongiurare il verificarsi di condotte violente. In ragione di detta circostanza, e considerati complessivamente tutti gli elementi di fatto da cui è scaturita l’applicazione della sanzione reclamata, il Collegio ritiene che la quantificazione della sanzione per le tre condotte violative sopra riportate possa essere ridotta da euro 2.500 ad euro 1.500.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D'Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
