F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0195/CSA pubblicata del 22 Aprile 2026 –calciatore Alessandro Vigani
Decisione/0195/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0278/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0278/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Alessandro Vigani in data 01.04.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 76 del 31.03.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 10 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Andrea Galli e udito per il reclamante l'Avv. Andrea Scalco e il calciatore Alessandro Vigani; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Alessandro Vigani ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice sportivo nazionale presso il Dipartimento interregionale LND, (cfr. Com. Uff. n. 76 del 31.03.2026), in relazione alla gara di Campionato Nazionale Juniores Under 19, girone B, Calcio Caldiero Terme/Real Calepina F.C. SSD a RL del 28.03.2026.
Il Giudice sportivo ha così motivato la sua decisione: “Per avere spinto ‘lievemente’ il Direttore di gara mentre protestava in maniera veemente. Sanzione così determinata in considerazione dell'art.36 c. 1 lett. B”.
Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice sportivo, evidenziando che, nella sua qualità di capitano, e come tale legittimato a interloquire con il Direttore di gara, a seguito di una decisione arbitrale ritenuta errata dai propri compagni, alcuni di essi avevano iniziato a protestare; di conseguenza si era avvicinato all’Arbitro al fine di ristabilire un canale di comunicazione ordinato, invitando i compagni a non eccedere nelle proteste. Proprio in tale frangente lo aveva toccato per richiamarne l’attenzione e per poter parlare con lui. Tale condotta, pertanto, risulterebbe priva di qualsivoglia connotazione aggressiva o intimidatoria ed anzi posta in essere con l’unico scopo di limitare le proteste dei compagni di squadra. Il comportamento posto in essere, per come descritto, potrebbe, quindi, a detta dell’atleta sanzionato, essere qualificato al più come protesta non conforme, ma non certamente tale da giustificare una sanzione tanto afflittiva. Il reclamante ha concluso domandando di annullare la sanzione, ovvero, in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, di limitare e contenere la sanzione ad una sola giornata di squalifica.Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 aprile 2026 è comparso il reclamante personalmente, assistito dall’Avv. Andrea Scalco, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte sportiva d’appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione irrogata.
Occorre osservare che dai documenti ufficiali di gara, come integrati dal supplemento del 30 marzo 2026 inviato dal Direttore di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che: “il suddetto giocatore si avvicinava a me richiamando la mia attenzione spingendomi lievemente la spalla, senza provocarmi dolore, e protestava con fare veemente e con tono acceso contro una mia decisione”.
Ferma la chiara e incontestabile ricostruzione degli eventi, come sopra emergente, occorre individuare e offrire la esatta interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento, anche alla luce di non sempre univoche pronunce pregresse.
Al fine della corretta delibazione del caso in esame risulta necessario operare il raffronto tra la disposizione di cui all’art.36 C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”, secondo il cui comma 1 “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: […] b- per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”) e quella di cui all’art.35 C.G.S. (“Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”, secondo il cui comma 1 “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”).
L’art.36, co.1, lett b), delinea una struttura normativa sanzionatoria che prevede, in sostanza, la combinazione di due condotte, costituite da un comportamento gravemente irriguardoso verso l’ufficiale di gara, in cui si innesti anche un contatto fisico con quest’ultimo. Questa Corte ritiene che tale disposizione non richieda di operare interpretazioni o valutazioni di sorta circa la consistenza o l’intensità del contatto fisico, che risulta essere l’unico requisito necessario per l’integrazione della fattispecie prevista dalla disposizione in esame, quale conseguenza della grave irriguardosità del contegno del tesserato.
Ciò premesso, ad avviso della Corte, la condotta del calciatore Vigani non sembra, tuttavia, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 36, lett. b), quanto piuttosto in quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione.
Nel caso in esame, infatti, il calciatore ha “spinto” l’Arbitro sulla spalla, con un lieve contatto, che, come emerge dagli atti ufficiali medesimi, non gli ha provocato alcun dolore. Ne consegue che, seppur risulti essersi integrato il requisito del contatto improprio con l’Ufficiale di gara - comunque scevro da volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, ciò che esclude la configurazione della fattispecie di cui all’art.35 C.G.S. - tale gesto non risulta collocato nel contesto di una condotta gravemente irriguardosa (che rappresenta il presupposto applicativo della sanzione di cui all’art 36, lett. b)), bensì solamente protestataria come refertato dall’Arbitro, peraltro senza riportare i termini proferiti dal calciatore; né tale condotta gravemente irriguardosa potrebbe ritenersi realizzata di per sé, a fronte della lievità del contatto e delle modalità con le quali si è manifestata.
Nel complesso, pertanto, il comportamento del calciatore è da qualificare semplicemente irriguardoso nei confronti dell’Ufficiale di gara e, come tale, punibile con la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara ai sensi della lett. a) dell’art.36, co.1, C.G.S., aumentata, tuttavia, di una ulteriore giornata proprio in considerazione della qualifica di capitano rivestita dal reclamante, veste che più di ogni altra deve garantire integrità, esempio e rispetto verso gli Ufficiali di gara, anche per quanto concerne le corrette modalità di interlocuzione con costoro.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
