F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0194/CSA pubblicata del 20 Aprile 2026 –società ASD Soccer Altamura/società C.M.B. Futsal Team SSD ARL
Decisione/0194/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0277/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Galli – Componente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0277/CSA/2025-2026 proposto dalla società ASD Soccer Altamura in data 31.03.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Comunicato Ufficiale n° 891 pubblicata in data 28 marzo 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 10 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 31 marzo 2026 la società ASD Soccer Altamura ha impugnato la decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Comunicato Ufficiale n° 891 pubblicata in data 28 marzo 2026, con riferimento alla gara tra CMB Futsal Team e ASD Soccer Altamura, valevole per il campionato di Serie A femminile 2025/2026, disputata il 21 febbraio 2026.
Il Giudice sportivo ha respinto il reclamo proposto dalla ASD Soccer Altamura volto all’applicazione, nei confronti della CMB Futsal Team, della sanzione della perdita della gara per non aver garantito un campo di gioco conforme all’art. 5, Comunicato 1070 del 16 maggio 2025.
All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 aprile 2026 nessuno è comparso per la reclamante.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte sportiva d’appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia inammissibile ai sensi degli artt. 49, comma 4 e 71 comma 3, CGS, non avendo la Società reclamante provveduto a inviare alla controparte copia del reclamo.
Il reclamo risulta, in ogni caso, manifestamente infondato. In effetti il referto arbitrale, che fa piena prova ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, riferisce che gli addetti della CMB Futsal Team hanno installato idonee protezioni di gomma lungo tutto il muro, distante 1,10 metri dall’area di gioco, in conformità all’art. 5, Comunicato 1070 del 16 maggio 2025. Ferma restando la insindacabilità, ex art. 60, comma 1, N.O.I.F., della decisione assunta dall’Arbitro circa la ricorrenza delle condizioni per poter disputare la gara.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D'Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
