F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0124/CFA pubblicata il 29 Aprile 2026 (motivazioni) –U.C. Sampdoria S.p.A.-Sig.ri Matteo Manfredi-Jesper Fredberg-Angelo Adamo Gregucci-Salvatore Foti-PF

 

Decisione/0124/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0144/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Anastasi – Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Renato Grillo - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 144/CFA/2025-2026, proposto dalla società U.C. Sampdoria S.p.A. e dai Sig.ri Matteo Manfredi, Jesper Fredberg, Angelo Adamo Gregucci e Salvatore Foti, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare – n. 0194/TFNSD/2025-2026 del 19 marzo 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 21.04.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Renato Grillo, sono presenti gli Avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei per i reclamanti e Giulia Conti per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 13 febbraio 2026, nell’ambito del procedimento n. 21047368pf25-26/GC/DP/ff, il Procuratore Federale deferiva i Sigg.ri Salvatore Foti (tecnico con abilitazione “UEFA A”, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore in seconda della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.p.A.); Angelo Adamo Gregucci (tecnico con abilitazione “UEFA PRO”, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.p.A.); Jesper Fredberg (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato dei poteri di rappresentanza della società U.C. Sampdoria S.p.A.); Matteo Manfredi (all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.C. Sampdoria S.p.A.) e la società U.C. Sampdoria S.p.A., per rispondere rispettivamente;

il primo (Salvatore FOTI):

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 20, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, 37, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Aa), e 40, comma 5, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 s.s. 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, a decorrere dalla data del suo tesseramento del 19.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.P.A., nonostante fosse tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO” e, quindi, non fosse abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di serie B;

Il secondo (Angelo Adamo GREGUCCI):

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 20, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, 37, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Aa), e 40, comma 5, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 s.s. 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Salvatore Foti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, a decorrere dalla data del suo tesseramento del 19.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.P.A., nonostante il medesimo sig. Foti fosse tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO” e, quindi, non fosse abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di serie B;

Il terzo (Jesper FREDBERG):

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 20, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Aa), e 40, comma 5, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 s.s. 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale amministratore delegato dotato dei poteri di rappresentanza della società U.C. Sampdoria S.P.A., consentito e comunque non impedito che il sig. Salvatore Foti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, a decorrere dalla data del suo tesseramento del 19.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.P.A., nonostante il medesimo sig. Foti fosse tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO” e, quindi, non fosse abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di serie B;

Il quarto (Matteo MANFREDI):

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 20, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, 39, comma 1 lettera Aa), e 40, comma 5, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 s.s. 2025–2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.C. Sampdoria S.P.A., consentito e comunque non impedito che il sig. Salvatore Foti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, a decorrere dalla data del suo tesseramento del 19.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società U.C. Sampdoria S.P.A., nonostante il medesimo sig. Foti fosse tesserato per la predetta compagine sportiva in qualità di allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione “UEFA PRO” e, quindi, non fosse abilitato a svolgere mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di serie B;

La quinta (società U.C. Sampdoria S.P.A.):

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Foti Salvatore, Gregucci Angelo Adamo, Fredberg Jesper e Manfredi Matteo come meglio descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Tale deferimento traeva origine da una segnalazione del 3 novembre 2025 ad opera del Presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) pervenuta alla Procura Federale della FIGC tramite la Segreteria del settore Tecnico FIGC, nella quale si riferiva di notizie di stampa che indicavano l’allenatore in seconda della società U.C. Sampdoria S.p.A. espletare le funzioni di allenatore effettivo della prima squadra della società genovese in luogo del sig. Angelo Adamo Gregucci  regolarmente tesserato quale allenatore della prima squadra: ciò in spregio all’art. 40 comma 5 del Regolamento del S.T. della FIGC secondo il quale “Ai tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al seguente regolamento, ai tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del comitato esecutivo”.

Le indagini promosse dalla Procura Federale si articolavano in una serie di acquisizioni documentali e di articoli di stampa di numerose testate giornalistiche nazionali e locali; di controlli effettuati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini sia nei luoghi in cui i giocatori della squadra effettuavano gli allenamenti infrasettimanali presso l’impianto sportivo “Mugnaini” di Bogliasco (26 novembre 2025), sia in occasione della disputa di alcune gare del Campionato di serie B (Sampdoria Juve Stabia del 24 novembre 2025 e Spezia – Sampdoria del 30 novembre successivo); di acquisizioni fotografiche e video relative sia alla seduta di allenamento che alla disputa delle predette gare; delle audizioni degli incolpati Foti e Gregucci e di altri soggetti tesserati della U.C. Sampdoria (Sigg.ri Attilio Lombardo e Nicola Pozzi) quali persone informate sui fatti.

All’esito di tale attività, compendiata nella relazione finale del 31 dicembre 2025 rimessa dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini alla Procura Federale, il Procuratore Federale comunicava in data 15 gennaio 2026 la conclusione delle indagini con intento di deferimento, cui seguiva una memoria difensiva da parte degli Avv. Antonino Romei, Carolina Romei, Francesco De Gennaro e Francesca Foti nell’interesse di tutti gli incolpati con la quale venivano contestate le accuse rivolte ai tesserati ed alla società ed evidenziata l’insussistenza degli addebiti per carenza probatoria.

Presa visione della memoria difensiva, in data 13 febbraio 2026 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto notificavano l’atto di deferimento nei riguardi dei singoli tesserati sopra menzionati e della società U.C. Sampdoria S.p.A.

All’udienza di discussione del 19 marzo 2026, sentite le parti, il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata, riteneva responsabi i degli addeb ti contestati i sigg.ri Pasquale Foti ed Angelo Adamo Gregucci, infliggendo la sanz one della squalifi a per la durata di dieci giornate di gara rispetto alla richiesta della Procura Federale di una squalifica per la durata di dodici giornate; ancora, i Sig.ri Jesper Fredberg e Matteo Manfredi nelle rispettive qualità, infliggendo loro la sanzione di mesi due di inibizione ciascuno e in ultimo, la società U.C. Sampdoria S.p.A., comminando la sanzione dell’ammenda nella misura di 5.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Avverso la detta decisione interponevano reclamo gli Avv.ti Antonino Romei, Carlo Vitalini Sacconi, Carolina Romei, Francesco De Gennaro e Francesca Foti nell’interesse di tutti gli incolpati, contestando la pronuncia impugnata sotto molteplici profili: in particolare veniva dedotta l’erronea valutazione circa la responsabilità dei due allenatori Foti e Gregucci con particolare riguardo alla carenza probatoria degli elementi raccolti in sede di indagini; alla mancanza di univocità e gravità degli indizi, da qualificarsi come meri sospetti e/o illazioni non suffragate da idonei riscontri. Veniva, ancora, dedotta l’erronea interpretazione della disparità del trattamento economico riservato, rispettivamente, all’allenatore della prima squadra Gregucci e all’allenatore in seconda Foti, il cui importo risultava nettamente superiore in tutte le voci rispetto a quello dell’allenatore Gregucci, valendo sul punto il criterio dell’autonomia negoziale delle parti che giustificava la differenza economica; veniva, infine, dedotta l’erronea valutazione in ordine alla responsabilità dei due dirigenti Fredberg e Manfredi.

La difesa chiedeva quindi, in via principale la riforma della decisione impugnata ed in subordine la riduzione delle sanzioni inflitte.

La difesa instava anche per l’assunzione di prove testimoniali volte da un lato a comprovare l’esistenza di contatti intercorsi tra i responsabili della nazionale della Repubblica Iraniana e il sig. Foti per l’ingaggio di quest’ultimo quale tecnico in vista della partecipazione ai campionati mondiali di calcio del 2026; dall’altro, l’identica attività svolta nella stagione sportiva precedente dal sig. Attilio Lombardo rispetto a quella svolta dal sig. Foti, senza che ricorressero rilievi di sorta da parte degli organismi federali ed ancora, il ruolo ricoperto dal Foti quale allenatore in seconda della A.S. Roma nel periodo compreso tra il 2022 ed il 2024, in cui allenatore della prima squadra era il sig. Josè Mourinho. Veniva anche richiesta l’autorizzazione al deposito dei video integrali dei quali erano stati estratti i fotogrammi figuranti nel reclamo.

All’odierna udienza, celebratasi in videoconferenza, alla presenza dei difensori degli incolpati Avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei e del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti, il difensore Avv. Carlo Vitalini Sacconi, nell’interesse di tutti gli incolpati, si riportava ai contenuti tutti del reclamo sottolineando la totale insussistenza degli elementi raccolti in sede di indagini non qualificabili come prove, ma meri sospetti. Ad avviso della difesa non potevano costituire prove i vari articoli di stampa, mentre doveva attribuirsi specifica valenza alle ragioni per le quali l’allenatore della prima squadra Gregucci aveva sollecitato l’ingaggio dell’allenatore Foti nei cui confronti nutriva la massima fiducia anche per le sue pregresse esperienze oltre che per la sua preparazione tattica. Quanto alla posizione dei due dirigenti la difesa rilevava l’inconsistenza degli elementi di accusa a carico di costoro, richiamandosi, per il resto, a tutti i motivi addotti nel reclamo.

Per parte sua la Procura Federale, nel condividere integralmente le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, ribadiva come le prove a carico dei due allenatori consistessero soprattutto negli esiti dei controlli diretti effettuati dai collaboratori dell’Ufficio Indagini sia in occasione degli allenamenti della squadra che in occasione della disputa di alcune gare del campionato di competenza; ancora, sottolineava l’irrilevanza dell’assenza di norme specifiche circa la indicazione delle attività proprie del tecnico “in seconda” ed in ultimo, evidenziava quale circostanza dirimente in termini di responsabilità, l’enorme sproporzione tra i compensi previsti per l’allenatore della prima squadra e quelle previsti per l’allenatore in seconda irragionevolmente elevati e nettamente superiori con specifico riguardo alla clausola per l’esonero anticipato. Si opponeva all’assunzione dei mezzi di prova sollecitati dalla difesa e insisteva per il rigetto del reclamo in ogni sua parte.

Dopo una breve replica da parte della difesa, soprattutto con riferimento alla irrilevanza degli articoli di stampa alla base della segnalazione da parte della Presidenza dell’AIAC e della sproporzione economica in favore del tecnico in seconda Foti, in quanto rientrante nell’autonomia negoziale delle parti, seguiva la controreplica del Sostituto Procuratore federale il quale evidenziava l’irrilevanza del fatto che in alcuni casi analoghi, asseritamente sovrapponibili ex post a quello oggetto del presente procedimento, non fosse stata attivata alcuna indagine, in quanto in ogni denegata ipotesi ciò non valeva comunque ad escludere che nella vicenda in esame vi fosse stata una patente violazione della normativa federale.

All’esito della discussione il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio il reclamo è infondato in ogni sua parte e va conseguentemente rigettato.

Esso si sviluppa su tre diverse direttrici che vanno esaminate distintamente.

Con il primo motivo la difesa censura la decisione di primo grado a suo dire frutto di “ una letturamonodrezionale ed univoca di circostanze” che, se attentamente vagliate, dimostrerebbero la bontà della tesi difensiva: tesi incentrata essenzialmente sul fatto che la vicenda riguardante il ruolo ricoperto dall’incolpato Salvatore Foti si inquadra perfettamente “nelle ordinarie dinamiche organizzative di uno staff tecnico” (così pag. 5 del reclamo).

L’argomentazione che sorregge la tesi difensiva, per vero estremamente suggestiva, si scontra con una realtà dei fatti che evidenzia invece l’assoluta centralità del ruolo svolto dal Foti all’interno della squadra, consistito nella conduzione tecnico-tattica della squadra tanto nella fase degli allenamenti, quanto in occasione della disputa delle partite del campionato oggetto delle ispezioni effettuate dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, quanto anche nel cd. “post-partita”, in occasione delle interviste rilasciate agli organi di stampa.

Assolutamente lineare in questo senso il percorso argomentativo del Tribunale il quale fa leva non già e non solo sui numerosi articoli di stampa acquisiti nella fase delle indagini (che pure assumono una loro precisa rilevanza indiziaria, non foss’altro perché non sono mai stati smentiti né dalla società né dai diretti interessati e che sono tra loro assolutamente convergenti), ma soprattutto su prove certe frutto di controlli effettuati in varie circostanze e corroborati da riprese fotografiche e video dal significato univoco ed ancora, su prove documentali (il trattamento economico previsto per i due allenatori e la evidente ed irragionevole sproporzione di quello riservato al Foti, di gran lunga superiore nelle singole voci a quello riservato al Gregucci).

Si tratta di due elementi che opportunamente incrociati tra loro offrono una chiave di lettura dei fatti assolutamente coerente con l’impostazione accusatoria.

Come opportunamente ricordato dal Tribunale nell’incipit della propria decisione, nel sistema giustiziale sportivo le regole che presidiano la prova della responsabilità, oltre ad essere radicalmente diverse da quelle proprie del processo penale, sono ispirate al principio probabilistico del “più probabile che non” e non al criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Costituisce ormai ius receptum che lo standard probatorio richiesto ai fini della affermazione della responsabilità in ambito disciplinare sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio ed integrato dall’ulteriore regola del confortevole convincimento: si tratta di un principio di portata generale che richiede per la sua adeguatezza un grado inferiore di certezza, fondato sulla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (così Collegio di garanzia dello Sport Sez. Un. n. 6/2016 e più di recente S.U. 71/2021 e Sez. 2^ 38/2022; S.U. FIGC 0060/CFA-2023-2024; S.U. CFA n. 97/2025-2026).

Il confortevole convincimento richiamato dal Collegio di Garanzia dello Sport rafforza ancor più la regola del “più probabile che non” ed è perfettamente in linea con l’orientamento – di estrazione processualcivilistica – della Suprema Corte di Cassazione che richiama l’ulteriore criterio della “probabilità prevalente” il quale impone al giudice come prima operazione, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili; successivamente, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra queste “quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. Civ. Sez. 3^ Sent. 2.9.2022 n. 25884; in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3^, Ord. 5.3.2024 n. 5922).

Tali regole ermeneutiche hanno trovato corretta applicazione nella decisione del Tribunale la quale ha ritenuto provata in modo sufficiente la responsabilità di tutti gli incolpati sulla base di prove tra loro convergenti ed opportunamente incrociate con una serie di indizi (gli articoli di stampa) i quali rafforzano la consistenza probatoria già di per sé estremamente solida.

Peraltro a tali prove “documentali” si uniscono le prove “dichiarative” costituite dalle dichiarazioni rese sia dagli incolpati Foti e Gregucci che da persone informate sui fatti (Lombardo e Pozzi) facenti parte del settore tecnico della squadra le quali confermano nella sostanza il ruolo preminente ed autonomo del Foti nella conduzione tecnico-tattica della prima squadra.

Nessun travisamento dei fatti, lungi da quanto sostenuto dalla difesa, la quale svalorizza oltre misura una serie di elementi probatori disaggregandoli, laddove questi appaiono convergere in modo unidirezionale.

Così come va letta nella sua reale dimensione l’affermazione contenuta a pag. 7 del reclamo secondo la quale la segnalazione dalla quale è poi partita l’indagine della Procura Federale non si basava su elementi fattuali ma su una “mera questione giornalistica”.

Se è indubitabilmente vero che gli spunti giornalistici sono alla base della segnalazione, è altrettanto vero che le indagini svolte dalla Procura federale non si sono limitate a raccogliere le varie voci provenienti dalla stampa sportiva ma si sono sviluppate attraverso controlli mirati che hanno dato atto di una realtà che è poi risultata corrispondente a quanto scritto dalla stampa specializzata.

Conseguentemente classificare come “debolezza del materiale istruttorio” (pag. 7 del reclamo) il compendio probatorio raccolto è affermazione ben distante dal vero.

L’analisi svolta dal Tribunale dà conto del fatto che gli articoli di stampa non costituiscono prove, ma riscontri delle prove rappresentate da ben altro materiale: le indagini ispettive; le acquisizioni documentali e le prove dichiarative. Un compendio omogeneo che pone correttamente in secondo piano le notizie diffuse dalla stampa specializzata che pure assumono un ben preciso significato ed integrano le prove provenienti da altre fonti.

Sostiene la difesa dei reclamanti che per situazioni analoghe (il caso dell’allenatore Cesc Fabregas che, pur privo dei necessari titoli, svolgeva il ruolo di tecnico della prima squadra del Como in realtà affidato ad altro soggetto – Osian Roberts) le notizie diffuse dalla stampa non sarebbero state sufficienti per avanzare segnalazioni alla Procura Federale: il che non giustificherebbe l’azione disciplinare promossa nei confronti degli odierni incolpati.

Si tratta, ancora una volta, di tesi che non prova nulla (anche perché ogni vicenda fa storia a sé) e soprattutto non è sufficiente a far escludere la responsabilità dei due tecnici incolpati i quali sono incorsi in una palese violazione della normativa federale.

Il richiamo all’art. 40 comma 5 del Settore Tecnico della FIGC è assolutamente pertinente e costituisce la base normativa di riferimento cui ancorare la responsabilità di entrambi i tesserati.

Secondo la difesa “nell’attuale quadro regolamentare FIGC non è rinvenibile alcuna disposizione che definisca in modo tipizzato e vincolante le mansioni proprie dell’allenatore in seconda, né sotto il profilo tecnico, né sotto quello funzionale e decisionale” (così a pag. 15 del reclamo). Da qui l’ulteriore affermazione che l’attività in concreto svolta dal Foti; le sue decisioni sui cambi; il suo stare in piedi durante lo svolgimento della gara di campionato mentre l’allenatore della prima squadra rimaneva seduto in panchina; le sue continue istruzioni impartite ai giocatori della squadra da bordo campo si inseriscono in una ordinaria dinamica in cui vi è un interscambio di mansioni tra allenatore “in prima” e allenatore “in seconda”, senza che vi sia una scavalcamento dei ruoli.

A ben vedere, la norma appena richiamata (art. 40 comma 5) del Settore tecnico della FIGC sul cui contenuto la difesa appare sorvolare, vieta espressamente ai tecnici di svolgere mansioni di stretta competenza di tecnici di categoria superiore, salvo eventuali deroghe previamente autorizzate.

Indubbiamente compiti quali impartire istruzioni di tipo tattico durante la disputa di una gara; decidere le sostituzioni; dirigere gli allenamenti rientrano nel novero delle mansioni affidate usualmente all’allenatore della prima squadra. Giustificare la possibilità che sia l’allenatore in seconda a provvedervi in base a veri e propri accordi intercorsi con l’allenatore della prima squadra e che ciò costituisca una prassi diffusa tra gli allenatori, non vale a scriminare la condotta.

In proposito valgono infatti le regole generali dettate dall’art. 4 comma 1 del CGS FIGC in base alle quali i soggetti di cui all’art. 2 stesso Codice sono tenuti ad osservare le norme dello Statuto, delle N.O.I.F. e tutte le altre norme federali conformandosi ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, che nel caso in esame risultano indiscutibilmente trasgrediti.

Non solo, ma con riferimento ai tecnici, valgono ancor più specificamente le regole comportamentali dettate nel regolamento del Settore Tecnico della FIGC che, nel caso di specie, risultano palesemente violate e in particolare, quelle contenute nell’art. 37 comma 2 secondo le quali i tecnici “devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”.

Ciò doverosamente precisato, ritiene il Collegio pienamente condivisibile l’iter argomentativo del Tribunale nella parte in cui individua la responsabilità dei due tecnici incolpati facendo leva sull’attività ispettiva svolta dal collaboratore dell’Ufficio indagini che ha avuto modo di verificare sul campo quale fosse non solo l’attività in concreto svolta dal Foti, ma anche gli atteggiamenti di costui durante gli allenamenti della prima squadra (26 novembre 2025) e durante le partite del campionato (Sampdoria Juve Stabia del 24 novembre 2025 e Spezia – Sampdoria del 30 novembre successivo). Dalle foto e dai video risulta palese l’impegno del Foti quale soggetto di riferimento per i giocatori i quali eseguivano le manovre e gli esercizi dietro la guida del Foti, mentre il Gregucci stava ai margini del campo, seduto in panchina o comunque in posizione defilata.

Non si tratta di valutazioni – come tali opinabili – del collaboratore incaricato delle indagini, ma di circostanze oggettive raffigurate sia nei fotogrammi che nelle riprese video che escludono interpretazioni diverse.

Il Tribunale ha dato conto di ciò evidenziando proprio l’attività comportamentale del Foti come verificata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, qualificandola come “tipica” dell’allenatore della prima squadra e ha correttamente definito come “inverosimile” il fatto che prima di un incontro di campionato le decisioni tecniche e la gestione della partita potessero essere pianificate in anticipo tenuto conto della naturale dinamicità delle situazioni riguardanti le singole partite: il che vale a smentire le giustificazi ni offerte dal Gregucci in sede di audizione là dove ha affermato che “tutte le situazioni, i cambi tecnici, lidecido io.

Tutto quello che succede in entrata e uscita dal campo lo decido io. Perché è già stato pianificato prima con il mio staff”. Si tratta ad evidenza di giustificazioni postume che mal si conciliano con la realtà dei fatti verificata in sede di indagini e con la logica.

Nessuna rilevanza può accordarsi alle circostanze poste in luce dalla difesa relative al modus operandi degli staff tecnici che si sono succeduti negli anni alla Sampdoria, caratterizzati da un elevato livello di collaborazione, dovendosi attribuire ai comportamenti del Foti verificati nel corso delle indagini un significato univoco che costituisce la riprova del ruolo assolutamente prevalente di costui nella gestione della prima squadra.

E il perché si rinviene nelle stesse dichiarazioni di quest’ultimo che ha voluto porre in evidenza sia le proprie pregresse esperienze maturate al fianco di tecnici di rilievo nazionale (il sig. Marco Giampaolo, già allenatore di squadre blasonate) e internazionale (il Sig. Josè Mourinho, allenatore in passato della A.S. Roma), sia la grande fiducia riposta in lui da parte dell’allenatore Gregucci che, all’atto del suo ingaggio alla Sampdoria lo ha subito chiamato a far parte del suo staff. Ne consegue che la scelta operata dalla società di ingaggiare il Foti su suggerimento dell’allenatore Gregucci serve a confermare l’autorevolezza del Foti agli occhi di tutti i giocatori della prima squadra e, di riflesso, la preminenza del ruolo di allenatore di quest’ultimo rispetto al Gregucci. Il quale, dal canto suo, non ha fatto mistero del fatto che essendo il Foti più giovane e tatticamente più esperto e preparato di lui, lo ha incaricato da subito di curare questo specifico settore.

I vari articoli di stampa di cui è cenno nei singoli verbali di audizione rappresentano, sotto tale profilo, il riscontro del ruolo preminente ricoperto dal Foti, anche se ciascuno dei tesserati ascoltati ha negato di aver letto tali articoli, aggiungendo di non aver mai tenuto conto delle notizie provenienti dalla stampa.

Anche l’intervista rilasciata a caldo dal Foti dopo la disputa della partita Venezia – Sampdoria, di cui è stata data lettura nel corso della sua audizione, nella quale il tecnico, in prima persona, si attribuisce la responsabilità della sconfitta, è stata giustificata dal Foti in relazione allo stato di malessere accusato dal Gregucci il quale nella circostanza aveva quindi delegato il Foti a presentarsi in sala stampa. Resta però il fatto che il Foti ha parlato in prima persona anche se lo stesso ha riferito di aver fatto ciò del tutto erroneamente, preso dalla rabbia per la sconfitta, ma consapevole del fatto che l’allenatore della prima squadra fosse il Gregucci e che lui intendeva condividere la responsabilità per l’esito infausto della partita e per la prestazione dei giocatori.

Per completezza osserva il Collegio che nessuna deroga, pur prevista dall’art. 40 comma 5 del regolamento del Settore Tecnico, è stata chiesta dalla società, né dal tecnico interessato.

Secondo la prospettazione difensiva ciò è stato determinato da una ben precisa scelta organizzativa della società che ha preferito mantenere un assetto del settore tecnico organizzato in staff con una posizione di vertice (allenatore “in prima”), un allenatore “in seconda” e una serie di collaboratori dell’area tecnica, tutti in stretta cooperazione tra loro.

Ma tale tesi si scontra con la realtà dei fatti che vede – per quanto è desumibile dalle attività ispettive e dalla ritrazioni fotografiche e video – il Foti compiere gesti ed assumere comportamenti tipici dell’allenatore della prima squadra, essendo lui – e solo lui – il riferimento per i giocatori in campo non solo per le sostituzioni ma soprattutto per le istruzioni di volta in volta impartite dall’area tecnica occupata stabilmente dal Foti a ridosso della linea di campo, mentre il Gregucci rimaneva seduto in panchina. Affermare che in realtà il Foti prendeva ordini dal Gregucci, trasmettendoli poi ai singoli giocatori rientra nella linea difensiva degli incolpati, ma in realtà appare solo una giustificazione ex post per comportamenti che usualmente assumono gli allenatori della prima squadra.

Se è vero che non esistono regole precise che indicano quali siano i compiti che l’allenatore in seconda deve espletare rispetto a quelli affidati all’allenatore in prima, ciò non autorizza a giustificare una vera e propria supremazia dell’allenatore in seconda rispetto all’allenatore titolare da qualificarsi quale inversione dei ruoli, così come si è avuto modo di verificare nel caso di specie.

Né gli esempi indicati dalla difesa riguardanti le prassi seguite da alcune squadre (A.S. Roma e U.S. Sassuolo) in materia di sostituzioni appaiono sufficienti per smentire quanto verificato de visu dal collaboratore dell’Ufficio Indagini che ha rilevato – come si legge nella relazione finale inviata al Procuratore Federale e nell’avviso di conclusione delle indagini – una serie di atteggiamenti e di comportamenti del Foti coerenti con il ruolo di vero allenatore della squadra per lunghissimi periodi durante la disputa della gara (oltre 70 minuti e senza interruzioni): su tale circostanza il Gregucci, nel corso della sua audizione, si è limitato a replicare che a suo giudizio la durata di tale attività ad opera del Foti era molto più esigua e comunque frazionata nel tempo, il che però contrasta con le riprese video che mostrano una situazione del tutto differente.   

Quanto poi alle richieste istruttorie formulate dalla difesa volte all’assunzione della testimonianza dei Sig.ri Alberico Evani, Attilio Lombardo e Josè Mourinho sui capitoli di prova indicati sub iii) e iv) del reclamo (pagg. 34-35), si tratta di circostanze che non rilevano ai fini della decisione perché oltretutto riguardanti prassi adoperate nel passato da parte di soggetti diversi che non incidono sulla realtà dei fatti come provati nel corso delle indagini e delle attività ispettive.

Sotto tale profilo anche la richiesta di acquisizione dei video integrali non appare accoglibile per le medesime ragioni dianzi illustrate.

Proseguendo nell’analisi del percorso motivazionale della decisione impugnata, emerge quale dato sintomatico del ruolo del Foti di allenatore “di fatto” della prima squadra, l’aspetto economico legato ai compensi pattuiti con i due tecnici e la notevole sproporzione, in favore del Foti, dell’entità degli importi giustificabile solo con la volontà da parte della società di conferire al Foti un incarico “ad hoc”, nonostante la qualifica posseduta gli consentisse di poter svolgere solo il ruolo di allenatore “in seconda”.

Il Tribunale, dopo aver passato in rassegna in modo analitico le varie voci inerenti ai compensi dei due allenatori, ha conclusivamente affermato l’irrazionalità di una erogazione di compensi particolarmente elevata in favore dell’allenatore in seconda rispetto a quelli percepiti dall’allenatore in prima, giustificabile solo con l’attribuzione al primo di compiti e responsabilità in realtà riservati all’allenatore della prima squadra.

Valga il vero.

Dai contratti acquisiti nel corso delle indagini e comunque esibiti dai due tecnici incolpati nel corso della loro audizione è risultato che mentre la retribuzione fissa prevista per il Gregucci ascendeva ad 125.000,00 lordi annui, quella pattuita per il Foti era superiore più del doppio, ascendendo ad 280.000,00 annui.

Altrettanto dicasi per alcune voci della retribuzione variabile.

Per il Gregucci era stato previsto un premio di 20.000,00 lordi in caso di raggiungimento da parte della Sampdoria di una posizione in classifica per la partecipazione alla fase play off del campionato di serie B 2025-2026 (premio individuale I) ed un premio di 30.000,00 lordi in caso di vittoria ai play off con conseguente promozione al campionato di Serie A (premio individuale II).

Inoltre, con scrittura integrativa stipulata tra il Gregucci e la Sampdoria, veniva stabilito che in caso di promozione della squadra al campionato di Serie A, il contratto venisse rinnovato automaticamente con la previsione di un compenso per la parte fissa pari ad 220.000,00 lordi e di un compenso variabile pari ad 74.000,00 lordi in caso di permanenza della squadra nel campionato di serie A al termine della stagione 2026-2027.

Ben diverse le condizioni previste per l’allenatore “in seconda” anche con riferimento alle retribuzioni variabili: 50.000,00 lordi in caso di raggiungimento da parte della squadra di una posizione in classifica valida per la partecipazione ai play off nel campionato di Serie B 2025-2026 (premio individuale I); 100.000,00 lordi in caso di vittoria della squadra nei play off (premio individuale II); 80.000,00 in caso di esonero del tecnico prima del 10 febbraio 2026 (clausola non prevista, invece, per il Gregucci).

In ultimo, era stato pattuito – in caso di promozione della squadra al campionato di Serie A per la stagione successiva (2026-2027) – il rinnovo automatico del contratto con un compenso per la parte fissa di 750.000,00 lordi e per la parte variabile di 250.000,00 in caso di mantenimento della categoria nel campionato di serie A 2026-2027.

Dal raffronto tra i due contratti emergono sensibili differenze in favore del Foti, non solo nella parte fissa (retribuzione in misura superiore al doppio rispetto a quella prevista per il Gregucci), ma soprattutto nella parte variabile (si pensi al premio individuale II previsto per il Gregucci in 30.000,00 e per il Foti in 100.000,00, superiore al triplo).

Ancor più irragionevole la clausola per esonero anticipato del Foti prevedente un premio non solo in sé molto elevato ( 80.000,00) ma soprattutto non contrattualizzata con il Gregucci.

Si tratta di un compendio indiziario dal significato univoco, assolutamente grave e incrociato con le prove dirette acquisite dal collaboratore dell’Ufficio Indagini nel corso delle varie attività ispettive, che vale a considerare confortevolmente provata la circostanza che l’allenatore della prima squadra fosse in realtà il Foti piuttosto che il Gregucci.

La difesa, nel tentativo di sminuire la portata dell’elemento economico, ha sostenuto la tesi della autonomia contrattuale che spiegherebbe da sola la differenza tra i due trattamenti. In aggiunta a ciò la circostanza (riferita dall’incolpato in occasione della sua audizione) che il Foti, contattato da responsabili della nazionale iraniana di calcio qualificatasi per la fase finale del campionato mondiale 2026 per svolgere il compito di allenatore in seconda, pur di “accasarsi” alla Sampdoria (squadra nella quale aveva militato da calciatore), aveva rinunciato ad un ingaggio assai sostanzioso e che per tale ragione era riuscito a “spuntare” condizioni economiche particolarmente favorevoli in occasione del suo ingaggio alla Sampdoria nello staff dell’allenatore Gregucci.

Si tratta di tesi che non merita accoglimento sia perché urta contro ogni logica; sia perché è irragionevole pensare che l’allenatore in seconda vada retribuito in misura più che doppia rispetto all’allenatore in prima, sia soprattutto per quella previsione della clausola per esonero anticipato prevista solo per l’allenatore in seconda e non per il Gregucci.

Il principio dell’autonomia contrattuale invocato dalla difesa non può spingersi sino al punto di incidere negativamente sui bilanci societari in nome di una presunta prevalenza di un tecnico rispetto ad un altro sol perché in possesso di un background più solido e performante.

Per tali ragioni anche il secondo motivo del reclamo non può essere condiviso, così come non si ritiene fondata la richiesta istruttoria formulata dalla difesa volta ad assumere la testimonianza dei Sig.ri Mehdi Kharati (Executive Director della Nazionale di calcio dell’Iran) e Dimitri Savva (agente sportivo), perché del tutto irrilevante ai fine del decidere: secondo la prospettazione difensiva la rinuncia da parte del Foti al lauto compenso offertogli dai responsabili della nazionale dell’Iran sarebbe alla base dell’accordo contenente la previsione di un rinnovo contrattuale con compenso annuo di 750.000,00 in caso di promozione della Sampdoria in Serie A. E’ ragionevole invece pensare che se la clausola del rinnovo contrattuale prevedeva quale parte fissa un compenso di gran lunga esorbitante rispetto a quello previsto per l’allenatore Gregucci a parità di presupposti (promozione della squadra alla serie A), ciò non poteva che attribuirsi al maggior peso riconosciuto dalla società al Foti e dunque costituisce una implicita riprova del fatto che questi era stato chiamato a svolgere le funzioni di allenatore “in prima” rispetto all’allenatore formalmente “titolare”.

Il terzo motivo di reclamo afferente alla erronea affermazione di responsabilità dei dirigenti della Sampdoria nelle rispettive qualità di Presidente (Manfredi) e di Amministratore Delegato (Fredberg) è anch’esso destituito di pregio.

Valgono in proposito le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale il quale ha concluso per la piena consapevolezza di entrambi i dirigenti del fatto che sin dal momento dell’ingaggio il tecnico Salvatore Foti avrebbe svolto i compiti dell’allenatore “in prima” formalmente affidati al Gregucci.

Corretto appare il richiamo al principio della posizione di garanzia propria del Presidente di una società di calcio così come riconosciuto dalla unanime giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, secondo il quale “Il ruolo del presidente di una società sportiva si caratterizza non solo per la rappresentanza del club, ma anche e soprattutto per la funzione di garanzia che la medesima figura assume nei confronti dell’ordinamento sportivo. La responsabilità del presidente non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti e di quanti, seppur non tesserati, abbiano agito in nome o nell’interesse della società, derivanti dall’assunzione della funzione del ruolo dirigenziale ricoperto” (CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).

Peraltro l’aspetto economico afferente ai contratti stipulati con i tesserati rientra nelle materie di pertinenza della dirigenza, di guisa che sotto tale profilo, oltre a configurarsi una responsabilità del Presidente derivante dalla sua posizione di garanzia che, ad avviso del Collegio, va estesa anche all’Amministratore delegato di società professionistica ove dotato dei poteri di rappresentanza e di firma (come nel caso dell’incolpato Sig. Jesper Fedberg), la responsabilità in caso di stipula di contratti “anomali” (come quello stipulato in favore dell’allenatore Sig. Salvatore Foti) si configura non già quale mera presunzione basata sulla titolarità della carica (“non poteva non sapere”), ma sulla base della valutazione complessiva di concrete e specifiche anomalie dell’operazione quali la macroscopica sproporzione dell’importo rispetto a quello riconosciuto in favore dell’allenatore titolare e la previsione di clausole di favore previste esclusivamente per l’allenatore “in seconda” (S.U. CFA n. 102/2025-2026).

Palese quindi la responsabilità per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS il quale costituisce una norma perfettamente autosufficiente, operante come disposizione di chiusura del sistema: il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità si traduce in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale. I doveri di lealtà, probità e correttezza non si esauriscono in una formula di stile e comportano qualcosa di più, ed anche di diverso, rispetto alle fattispecie penalistiche o comunque sanzionatorie poste a presidio dei reati di volta in volta considerati, sicché il giudice sportivo è chiamato a valutare se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto in cui ha agito, abbiano determinato una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017; Sez. IV, decisione n. 66/2020; Sez. IV, decisione n. 121/2021; CFA, SS.UU., n. 100/2023-2024; CFA S.U. n. 102/2025-2026).

Naturalmente tali regole valevoli per i dirigenti, a maggior ragione valgono per i due tecnici odierni incolpati il cui comportamento contrasta in modo palese con i richiamati principi di lealtà, probità e correttezza cui devono ispirarsi le singole condotte.

Quanto, infine, alla responsabilità della società, il Collegio ritiene di dover fare integrale richiamo a quanto argomentato dal Tribunale nella propria decisione sia in termini di responsabilità diretta (con specifico riguardo alla condotta tenuta dai due dirigenti) ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., conseguendo la stessa automaticamente all’accertata responsabilità disciplinare del presidente pro tempore e dell’amministratore delegato per violazione dell’art. 4, comma 1, del medesimo Codice, senza che sia necessario dimostrare ulteriori e autonomi profili di colpa in capo all’ente, sia in termini di responsabilità oggettiva (con specifico riguardo alla condotta dei due allenatori).

In ultimo ed in riferimento alla subordinata richiesta di riduzione della sanzione, ritiene il Collegio che le decisioni assunte sul punto dal primo giudice siano condivisibili, apparendo le sanzioni pienamente adeguate alla oggettiva gravità dei fatti, senza che le stesse sconfinino nella irragionevolezza e sproporzionalità.

Sul punto si osserva che nella determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte federale, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità (CFA, SS. UU., n. 63/2022-2023), deve attenersi, al pari degli altri organi di giustizia sportiva, ai criteri enucleati dagli artt. 12 e seguenti CGS. In primis, deve commisurare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto accertate - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta e provvista di un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 41/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 46/2025-2026). La sanzione irrogata deve essere altresì connotata dai caratteri di effettività ed afflittività, rivolti a perseguire l’obiettivo di evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione. Tali principi devono essere sempre coordinati e bilanciati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti (CFA, Sez. I., n. 57/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS. UU. n. 4/2025-2026). La gravità dei fatti, comunque, rimane il principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026; Sez. I, CFA n. 104/2025-2026).

In conclusione il reclamo va respinto in ogni sua parte con conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Renato Grillo                                                                   Antonino Anastasi

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it