F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0206/CSA pubblicata del 6 Maggio 2026 –A.S.D. Cairese

Decisione/0206/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0286/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Iole Fargnoli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0286/CSA/2025-2026 proposto dalla società A.S.D. Cairese in data 17.04.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 110 del 14.04.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatrice nell’udienza del giorno 24.04.2026, tenutasi in videoconferenza, la Prof.ssa Iole Fargnoli; presente il Sig. Andrea Formica, Segretario Generale della società A.S.D. Cairese 1919.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Cairese ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara comminata dal Giudice Sportivo all’allenatore Roberto Floris per avere rivolto, al trentesimo minuto del secondo tempo, espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara. La società ricorrente non nega il fatto così come descritto ed accertato dal giudice di primo grado; considera tuttavia la squalifica eccessiva, deducendo che si sia trattato di una reazione di sconforto, seguita da una momentanea perdita di lucidità determinata da un particolare episodio di gioco e dal risultato negativo della gara, suscettibile di compromettere l’intera stagione sportiva. Evidenzia in particolare come l’allenatore non abbia usato toni minacciosi o intimidatori, né abbia posto in essere comportamenti fisicamente aggressivi, per cui la squalifica per 4 giornate effettive di gara  non sarebbe conforme ai principi di equità e gradualità della sanzione. Aggiunge inoltre che l’allenatore ha sempre tenuto, nel corso della sua carriera, una condotta caratterizzata da correttezza e rispetto nei confronti degli ufficiali di gara e degli avversari. Chiede, di conseguenza, la riduzione della squalifica inflitta e, in via subordinata, la commutazione della stessa in una misura più equa e proporzionata ai fatti accaduti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è fondato e va respinto.

Non sussiste dubbio sulla portata ingiuriosa dell’espressione pronunciata dal Sig. Floris e rivolta direttamente all’Arbitro, come riportata nel referto (“Fai cagare, sei scarso”). Tale offensività non può ritenersi attenuata da uno stato di forte tensione agonistica che, invero, caratterizza ogni gara per sua natura. Né giova ad una eventuale riduzione della sanzione sia la valorizzazione del curriculum disciplinare dell’allenatore nel corso della sua carriera, sempre contraddistinta da correttezza e rispetto nei confronti tanto degli ufficiali di gara quanto degli avversari, sia le modalità, asseritamente contenute nei toni e nell’atteggiamento, con le quali l’espressione sarebbe stata pronunciata: e ciò nella misura in cui la sanzione risulta comunque contenuta nel minimo edittale di quattro giornate di squalifica ai sensi dell’art. 36, 1° comma, C.G.S., applicabile al caso di specie.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Iole Fargnoli                                                            Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it