F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0205/CSA pubblicata del 6 Maggio 2026 –società Varese Football Club s.r.l. – sigg.ri Diego Verdini e Claudio Abaterusso

Decisione/0205/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0288/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0288/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Varese Football Club s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 110 pubblicato in data 14 aprile 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 24 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 17 aprile 2026 la Società Varese Football Club s.r.l. ha impugnato le sanzioni della squalifica per cinque e quattro giornate effettive di gara applicate rispettivamente ai sigg.ri Diego Verdini (allenatore in seconda) e Claudio Abaterusso (preparatore dei portieri) dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 14 aprile 2026 sul Comunicato Ufficiale n° 110 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Celle Varazze F.B.C. e Varese Football Club s.r.l., valevole per il campionato di Serie D (girone A) 2025/2026, disputata il 12 aprile 2026.

In detta gara, il sig. Diego Verdini è stato espulso al minuto 45+3’ del primo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “L'allenatore in seconda, pur non usando parole offensive esplicite, durante il rientro negli spogliatoi della terna si affiancava urlando a voce davvero molto alta 'Era fuorigioco di due metri, vergogna' e anche a seguito di un tentativo di riportarlo all'ordine continuava ad utilizzare toni molto alti senza usare comunque offese dirette. A termine della partita, VERDINI si recava nello spogliatoio del sottoscritto per porgere le proprie scuse”.

Il sig. Abaterusso Claudio (preparatore dei portieri) è stato espulso al minuto 7’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto dell’assistente arbitrale: “Al minuto 7 del secondo tempo di gioco, a gioco fermo, il preparatore dei portieri della società ospite Varese, Sig. Abaterusso Claudio, invitato dal sottoscritto a sedersi in panchina invece di stare alzato, risponde, con tono di voce alto, proferendo espressione blasfema, accompagnata da gesti di dissenso e l'espressione ripetuta 'Avete rotto il cazzo'.

Richiamato il direttore di gara, lo stesso commina al sopracitato dirigente il provvedimento disciplinare di espulsione.”

Il Giudice Sportivo ha così motivato i due provvedimenti impugnati:

Claudio Abaterusso: “Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un A.A. accompagnate da espressione blasfema. (RAA)”;

Diego Verdini: “Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale.”

La Società reclamante, dopo aver premesso di non contestare gli accadimenti riportati nel referto arbitrale e posti alla base della motivazione dei provvedimenti del Giudice Sportivo, contesta la misura delle due squalifiche. In relazione alla posizione di entrambi i tesserati destinatari del provvedimento sanzionatorio, la società reclamante deduce che le espressioni riportate nel referto, pur essendo censurabili, si collocano nell’ambito di una protesta verbale, senza contenuti minacciosi o di aggressività diretta verso l’ufficiale di gara. Nel reclamo viene evocato, inoltre, l’elevato livello di tensione agonistica e il conseguente stato emotivo dei tesserati sanzionati.

Quanto all’espressione blasfema sanzionata nei confronti del sig. Claudio Abaterusso, la società reclamante deduce che la sanzione non è commisurata alla reale entità della condotta, trattandosi di una mera protesta. In relazione alla posizione del sig. Diego Verdini, si sottolinea la circostanza che al termine della gara questi si è recato nello spogliatoio dell’arbitro per porgere le proprie scuse.

All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 aprile 2026 nessuno è comparso per la reclamante.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia fondato nei termini che seguono.

Per quanto concerne la squalifica del Sig. Diego Verdini, il Collegio ritiene che l’espressione riportata nel referto arbitrale non sia sussumibile nell’art. 36, comma 1, lettera a), CGS, non costituendo un’ingiuria nei confronti dell’arbitro, né un comportamento irriguardoso, ma tutt’al più una forma di protesta, indubbiamente impropria e censurabile, sanzionata correttamente con l’espulsione.

Tenuto conto anche del fatto che il sig. Diego Verdini si è poi recato dall’arbitro, a fine gara, per presentare le proprie scuse, si può confermare che detta espressione è rimasta circoscritta nell’alveo di una protesta, sicuramente sopra le righe e censurabile, per la quale il Collegio ritiene di rideterminare la sanzione nella misura di una giornata effettiva di squalifica automaticamente conseguente all’espulsione, ai sensi dell’art. 9, comma 7, CGS, così limitandola al presofferto.

Per quanto concerne la squalifica del sig. Claudio Abaterusso, il referto riferisce di espressioni certamente qualificabili come ingiuriose e irriguardose, come tali sanzionabili ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), CGS: dunque non solo una semplice protesta, neppure giustificata dalla (normale) tensione agonistica che accompagna ciascuna gara. Trova quindi applicazione la sanzione minima di quattro giornate di squalifica. Non è invece applicabile la sanzione di un’ulteriore giornata di squalifica per l’uso di espressione blasfema ai sensi dell’art. 37 CGS, dal momento che il referto arbitrale, non riportandola espressamente, non consente al Collegio di valutarne la rilevanza ai fini disciplinari. La sanzione nei confronti del sig. Claudio Abaterusso deve quindi essere rideterminata nella misura di quattro giornate effettive di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo in epigrafe: ridetermina la sanzione irrogata al Sig. Abaterusso Claudio nella squalifica a 4 giornate effettive di gara; ridetermina la sanzione irrogata al Sig. Verdini Diego nella squalifica a 1 giornata effettiva di gara, così limitandola al presofferto.

Dispone la restituzione dei contributi per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo D'Ascia                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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