F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 234/TFN – SD del 30 Aprile 2026 (motivazioni) – Francesco Chiodo – 215/TFNSD
Decisione/0234/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0215/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25666/533pf25-26/GC/PM/fm del 31 marzo 2026 e depositato il 7 aprile 2026, nei confronti del sig. Francesco Chiodo, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota del 11 novembre 2025 del sig. Francesco Zangara, Presidente la Sezione A.I.A. di Catanzaro, iscritta in data 9 dicembre 2025 al n. 533pf 25-26 del registro procedimenti della Procura Federale, veniva segnalata la condotta disciplinarmente rilevante del sig. Francesco Chiodo, Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Catanzaro, che si tesserava quale calciatore presso la società A.S.D. Catanzaro Social Club per la stagione sportiva 2025-2026, prendendo anche parte all’incontro Catanzaro Social Club - Presilana, disputato l’8.11.2025 nel girone D del Campionato di Terza Categoria, in violazione delle regole sul doppio status arbitro - calciatore; segnalazione che la Presidenza della sezione di Catanzaro aveva a sua volta ricevuto il 9.11.2025 dal Direttore di quella gara, Antonio Pugliese, che riferiva di aver riconosciuto il collega in campo, da egli personalmente conosciuto, e che allegava a conferma della sua segnalazione il Tabulato dei Calciatori Dilettanti della A.S.D. Catanzaro Social Club e la Distinta della squadra in campo.
Con nota del 9.12.2025 la Sezione A.I.A. di Catanzaro trasmetteva alla Procura federale un’integrazione documentale, consistente in una memoria difensiva trasmessa a mezzo p.e.c. dall’Avv. Pietro Chiodo, sottoscritta dall’indagato e dal detto Avvocato, suo padre, con cui veniva richiesto il riconoscimento del ‘doppio tesseramento’ dell’indagato e il mantenimento del suo doppio status fino al compimento del 19° anno di età, chiedendo al Presidente sezionale di ‘dirimere la vicenda disciplinare presso l’A.I.A. e la F.I.G.C.’.
La Sezione catanzarese trasmetteva altresì la nota A.I.A. del 14 ottobre 2024 sul divieto di doppio tesseramento, che faceva riferimento a un parere dell’Ufficio Legale F.I.G.C., in cui era chiarito il divieto del ‘doppio tesseramento’, salvo il caso del calciatore che successivamente si fosse tesserato quale Arbitro, e solo nei limiti di età previsti; la Sezione precisava inoltre che l’indagato non aveva mai comunicato alla Sezione il proprio avvenuto ‘doppio tesseramento’.
In data 20 dicembre 2025 veniva audito dalla Procura federale il detto presidente sezionale, Francesco Zangara, che confermava quanto segnalato, e di aver più volte riferito sia all’indagato che al difensore suo padre dell’impossibilità della doppia attività in questione per contrasto con le norme federali e associative vigenti.
In data 14 gennaio 2026 veniva audito il medesimo sig. Francesco Chiodo, assistito dall’Avv. Pietro Chiodo, che dichiarava di essere tesserato quale arbitro già da circa due anni, e di essersi tesserato anche come calciatore il 31.10.2025; l’indagato giustificava il fatto con la propria volontà di migliorare la propria forma fisica e la propria capacità di comprendere il comportamento dei calciatori in campo; riferiva inoltre di aver giocato per circa dieci minuti anche in un altro incontro nel novembre 2025, e infine affermava di ritenere possibile il doppio tesseramento - nei limiti di età previsti - sia di chi sia già calciatore e si tesseri come arbitro, sia di chi compia il percorso inverso, per ragioni di costituzionalità.
La Procura federale notificava all’indagato rituale c.c.i. in data 23.2.20266, ipotizzando in relazione alla vicenda sopra descritta la violazione dell’art. 40 delle N.O.I.F., anche con riferimento all’art. 42, commi 1, 2, 3, lettere a) e h), nonché dell’art. 42, comma 4, lettera b), nonché dell’art. 46, del regolamento A.I.A., anche in relazione agli artt. 6.1, 6.3 del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A.
In mancanza di alcuna ulteriore attività difensiva dell’indagato, la Procura Federale esercitava quindi l’azione disciplinare con il deferimento di cui in epigrafe, chiamando il sig. Francesco Chiodo a rispondere «della violazione dell’art. 40, comma 1, delle N.O.I.F., sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 42, commi 1, 2, 3, lett. a) e h), 4, lett. b), e 46, comma 1 del Regolamento A.I.A. anche in relazione agli artt. 6.1 e 6.3 del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A., per avere lo stesso, arbitro effettivo associato alla Sezione AIA di Catanzaro dal 10 febbraio 2024, violato il divieto imposto agli arbitri di tesserarsi quali calciatori/calciatrici e di svolgere attività agonistica presso società calcistiche affiliate alla FIGC essendosi tesserato in data 31 ottobre 2025 quale calciatore per la società A.S.D. Catanzaro Social Club ed avendo come tale preso parte alla gara A.S.D. Catanzaro Social Club-Presilana disputata in data 8.11.2025 valevole per il girone D del campionato di Terza Categoria Catanzaro».
La fase predibattimentale
Il deferimento datato 31 marzo 2026 è stato notificato al deferito in data 7 aprile 2026; non risulta in atti alcuna successiva attività istruttoria o difensiva dell’incolpato.
Il dibattimento
All’udienza del giorno 28 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, verificata la regolarità delle notifiche, interveniva per la Procura Federale l’Avv. Maurizio Gentile, riportandosi al deferimento e chiedendone l’accoglimento, con richiesta per il sig. Francesco Chiodo della sanzione della sospensione per mesi 3 (tre).
Il deferito interveniva personalmente all’udienza, assistito dall’Avv. Pietro Chiodo, che, quanto ai fatti, riferiva che il deferito aveva comunicato alla società calcistica di essere già tesserato quale arbitro, al momento del tesseramento, e di aver ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di tale ‘doppio tesseramento’, e di aver giocato una sola partita con l’intento di tenersi in forma, avendo dovuto interrompere l’attività di calciatore al tempo della pandemia da Covid. In diritto, reiterava le argomentazioni già svolte in istruttoria, affermando l’incostituzionalità della norma che permette il doppio tesseramento del calciatore anche quale arbitro, ma non quella secondo il percorso inverso, per violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza. Concludeva chiedendo il proscioglimento del deferito da ogni addebito.
Il Tribunale si riservava di decidere.
La decisione
La responsabilità del deferito risulta provata in atti, dalla documentazione acquisita, dall’audizione del sig. Zangara, e dalle dichiarazioni confessorie rese dal deferito nel corso delle indagini, confermate in udienza.
Osserva il Tribunale come la possibilità concessa dall’art. 46, comma 1, Reg. A.I.A., e dal comma 1- bis dell’art. 40, N.O.I.F., al tesserato giovane calciatore dilettante, di tesserarsi anche quale arbitro, fino alla stagione sportiva precedente quella in cui il ‘doppio tesserato’ compia il 19° anno di età, costituisca una chiara e limitata eccezione al generale divieto di ‘doppio tesseramento’, di cui agli artt. 42, comma 4, lettera b), Reg. A.I.A. e 40, comma 1, N.O.I.F. – rispetto alla ratio del quale non serve spendere molte parole.
L’eccezione non è interpretabile estensivamente, e non è, quindi, applicabile al ‘doppio tesseramento’ secondo il percorso inverso, che rimane precluso dalla regola generale.
Né detta previsione eccezionale, né la sua inestensibilità oltre il suo stretto ambito, sovranamente stabilite dalle norme federali, violano alcun canone di ragionevolezza, uguaglianza, e/o costituzionalità: esse infatti trovano giustificazione, da un lato, nella ritenuta opportunità di accordare un tempo di valutazione, prima di una scelta più o meno definitiva, al giovane calciatore che avvii un percorso richiedente maggiore maturità sportiva e responsabilità, intraprendendo la via del tesseramento quale arbitro; e, dall’altro, nel fine di permettere la formazione di giovani arbitri con maggior consapevolezza del ‘mondo’ dei calciatori, rispetto alle cui condotte sono normalmente chiamati a prendere decisioni, anche difficili.
Simili esigenze non si avvertono, ad avviso di questo Tribunale, nel ben diverso caso del percorso inverso, dovendo i calciatori semplicemente rispettare la figura arbitrale, funzionalmente loro sovraordinata, e scrupolosamente osservarne le decisioni; e non irragionevolmente, quindi, negando la possibilità di uno spatium deliberandi agevolato dalla possibilità del doppio tesseramento a chi voglia passare da un ruolo di maggiore a uno di minore responsabilità, in considerazione dei valori e delle esigenze di carattere generale tutelati dalla regola generale che stabilisce il divieto.
Il deferito ha violato dunque il divieto di ‘doppio tesseramento’ in relazione a entrambi i profili sopra disaminati, quando, già arbitro, si è tesserato quale calciatore, facendolo inoltre nella stagione sportiva 2025-2026, che terminerà il 30 giugno 2026, nel corso della quale ha compiuto il 19° anno di età (il 20 aprile 2026), manifestando così una certa superficialità e mancanza di attenzione verso le regole e verso il suo stesso ruolo di Arbitro. Del resto, ove anche egli fosse stato convinto ab initio della bontà delle giustificazioni fornite nel corso del procedimento disciplinare, avrebbe dovuto lealmente e tempestivamente, a suo tempo, comunicare il proprio ‘doppio tesseramento’ alla Sezione A.I.A. di appartenenza.
Egli è, dunque, responsabile della violazione di tutte le norme regolamentari di cui al deferimento, che riflettono i principi generali di condotta leale, retta, imparziale, trasparente, e rispettosa delle regole, di cui all’art. 42, commi, 1, 2, 3 lett. a), Reg. A.I.A.; oltre che dello specifico obbligo di cui all’art. 42, comma 3, lett. h), per non aver comunicato il proprio ‘doppio tesseramento’ alla Sezione A.I.A. di appartenenza.
Egli è inoltre responsabile della violazione dei propri obblighi deontologici di Arbitro, che in base all’art. 6.1 del Codice Etico dovrebbe improntare la propria condotta al rispetto dei principi appena ricordati, e che in base all’Art. 6.3, stesso Codice, dovrebbe evitare di trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, tra gli interessi propri, quelli dell’A.I.A. (incluso l’interesse istituzionale a che ciascun Arbitro iscritto ne rappresenti i valori positivi di lealtà, correttezza, neutralità e aderenza alle regole), e/o di altri soggetti dell’ordinamento federale.
Ritiene il Tribunale che la condotta ascritta, nel complesso delle circostanze del caso, abbia natura e portata contenute, e che nel caso di specie sia congrua la sanzione della sospensione per giorni 20 (venti).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Francesco Chiodo la sanzione di giorni 20 (venti) di sospensione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Ignazio Castellucci Carlo Sica
Depositato in data 30 aprile 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
