F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 235/TFN – SD del 1 Maggio 2026 (motivazioni) – Gennaro Tuccillo, ASD Ecocity Futsal Genzano – 222/TFNSD
Decisione/0235/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0222/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Ignazio Castellucci – Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 aprile 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26817/852pf25-26/GC/PN/fm del 14 aprile 2026, nei confronti del sig. Gennaro Tuccillo e della ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il procedimento origina dagli accertamenti effettuati dalla Co.Vi.So.D. nei confronti della A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO all’esito dei quali è stata contestata la mancata prova del pagamento in favore di alcuni tesserati, in assenza delle dichiarazioni liberatorie, di due mensilità ciascuno tra quelle da corrispondere, nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025, come previsto nei rispettivi contratti.
La Procura Federale ha iscritto il procedimento nel proprio registro in data 27 febbraio 2026 al n. 852 pf 25-26.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito, tra l’altro i seguenti documenti:
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO e il Signor Mauro Canal;
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO e il Signor Fulvio Colini;
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO e il Signor Julio De Oliveira Miotti;
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO e il Signor Jamison Dos Santos Moura;
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO e il Signor Felipe Tonidandel De Oliv.
All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 3 aprile 2026, la comunicazione di Conclusione delle Indagini al sig. Gennaro Tuccillo ed alla società la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO che non hanno presentato memorie difensive. In data 14 aprile 2026 la Procura Federale ha deferito
1.- il Signor Gennaro Tuccillo, all’epoca dei fatti legale rappresentante della A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO;
2.- la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore; per rispondere:
- il Signor Gennaro Tuccillo, della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12.6.2025, pubblicato in pari data, recante «ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026», per avere lo stesso, quanto alle posizioni dei calciatori tesserati, Signori Mauro Canal, Julio De Oliveira Miotti, Jamison Dos Santos Moura e Felipe Tonidandel, depositato documentazione attestante il pagamento soltanto parziale di quanto dovuto a tutto il 31 dicembre 2025 e, segnatamente, mancando la prova del pagamento in favore dei predetti tesserati, non avendo depositato le relative dichiarazioni liberatorie, di due mensilità ciascuno tra quelle da corrispondere, nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025, come previsto nei contratti depositati;
- la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, Signor Gennaro Tuccillo”.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza di discussione del 28 aprile 2026 in vista della quale, l’Avv. Flavia Tortorella, in rappresentanza dei deferiti, con memoria del 24 aprile 2026, il cui contenuto sarà analizzato nel corpo della motivazione, dopo aver sollevato alcune eccezioni preliminari, ha richiesto, nel merito, il proscioglimento dei propri assistiti.
Il dibattimento
All’udienza del 28 aprile 2026 tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Flavia Tortorella, in difesa dei deferiti.
L’Avv. Gentile, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento e replicando alla memoria di controparte, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni
- al sig. Gennaro Tuccillo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
L'Avv. Tortorella, riportandosi alla propria memoria ha chiesto il rigetto degli addebiti.
La decisione
La responsabilità della società deferita risulta provata in atti.
Il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12.6.2025, pubblicato in pari data, recante «ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026» prevede che “Le Società partecipanti al Campionato di Serie A 2025/2026 devono, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, depositare presso la Co.Vi.So.D., le dichiarazioni liberatorie (è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito della Divisione Calcio a 5) e copia documento d’identità, attestante il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di giocatori e allenatori tesserati di quanto previsto dai contratti depositati. In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei giocatori e degli allenatori (cd. documentazione equipollente). Il suddetto deposito dovrà avvenire, entro il termine innanzi indicato, a mezzo PEC (tesseramento@pec.divisionecalcioa5.it).
L’inosservanza del suddetto termine del 31 gennaio 2026, con riferimento all’adempimento sopra previsto costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’inibizione a carico del Presidente di mesi tre, l’ammenda di €.5.000,00 a carico della Società e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati. La penalizzazione si sconterà nel Campionato di Serie A Maschile 2025/2026”.
A seguito degli accertamenti effettuati dalla Co.Vi.So.D., è emerso che la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO si è resa inadempiente all’obbligo di depositare, entro il suindicato termine del 31 gennaio 2026, la documentazione attestante l’integrale pagamento, in favore dei propri calciatori tesserati Mauro Canal, Julio De Oliveira Miotti, Jamison Dos Santos Moura e Felipe Tonidandel, di due mensilità nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025, come previsto nei rispettivi contratti.
Nel costituirsi in giudizio, in vista dell’udienza, i deferiti hanno proposto alcune questioni preliminari.
In particolare, viene eccepita l’incompetenza della Divisione Calcio a 5 in ordine alla “creazione” di nuove fattispecie di illecito disciplinare o sanzioni. Tale potere spetterebbe esclusivamente al Consiglio Federale della FIGC. Secondo i deferiti, pertanto, il Comunicato n. 1193 avrebbe invaso una materia coperta da "riserva di legge" federale.
Tale eccezione va disattesa.
Come evidenziato da ultimo dalla Corte Federale d’Appello con la decisione a SS.UU. n. 111 pubblicata il 13 Aprile 2026 “ L’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva – nella formulazione vigente – dispone espressamente che «le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni».
Tale norma opera con una tecnica di rinvio: è il Codice di giustizia sportiva stesso — fonte primaria dell'ordinamento federale — a devolvere alle disposizioni di ammissione emanate dalla LND non solo la determinazione degli obblighi di comunicazione e deposito, ma anche l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento. Si tratta, dunque, di un rinvio che conferisce alle disposizioni di ammissione la forza di determinare contenuto e misura della sanzione, senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi da parte di altri organi federali.
D’altro canto, il Comunicato Ufficiale n. 154/2025 disciplina puntualmente i requisiti di iscrizione al campionato e prevede espressamente le conseguenze sanzionatorie dell’inadempimento, inserendosi nel sistema federale quale fonte attuativa del CGS. Tale Comunicato emanato dal Dipartimento interregionale – organo istituzionalmente competente per l'organizzazione del Campionato nazionale di Serie D ai sensi dello Statuto della Lega e degli artt. 21 e 22 del Regolamento LND – costituisce un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare che vincola le società partecipanti al Campionato di Serie D; e, pertanto, costituisce esattamente una «disposizione di ammissione ai campionati nazionali dilettantistici emanata dalla Lega nazionale dilettanti» ai sensi del citato art. 33, comma 8, CGS..
Ne consegue che le sanzioni ivi previste hanno piena copertura normativa nel Codice federale e non necessitano di alcun ulteriore provvedimento deliberativo da parte di altri organi federali.
La piena copertura normativa nel Codice federale è confermata anche dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport. Già nella decisione delle Sezioni Unite n. 60/2015, resa in relazione a un caso analogo riguardante il Comunicato Ufficiale n. 167 del 2015 del Dipartimento interregionale, il Collegio di garanzia ha riconosciuto la duplice rilevanza - disciplinare e amministrativa - dell'inadempimento degli obblighi stabiliti dal predetto Comunicato Ufficiale. Nella medesima pronuncia, il Collegio affermò che la procedura di iscrizione al Campionato di Serie D «è regolata da una disciplina speciale che prevede requisiti formali rigorosi e non consente una valutazione di scusabilità di eventuali errori o ritardi», e che «il carattere concorsuale della procedura esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto. Con la conseguenza che «le regole previste dal Comunicato Ufficiale [...] siano interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme».
In definitiva, l'art. 33, comma 8, CGS, è norma di rango primario nell'ordinamento sportivo e costituisce la base normativa sufficiente e necessaria per attribuire alle disposizioni di ammissione emanate dalla LND la capacità di individuare le condotte rilevanti e di determinare le relative sanzioni”.
La suindicata decisione sconfessa integralmente la suindicata eccezione preliminare, trattandosi, anche nel caso di specie, di disposizioni contenute in un Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 relativo agli adempimenti per l’ammissione al campionato.
Appare infondata anche l’ulteriore eccezione preliminare contenuta nella memoria dei deferiti secondo cui la Co.Vi.So.D. non potrebbe effettuare controlli sugli stipendi durante la stagione in quanto i suoi compiti sarebbero limitati esclusivamente alla verifica dei requisiti per l'ammissione ai campionati.
La piena legittimità del citato C.U. n. 1193, peraltro relativo agli adempimenti per l’ammissione al campionato, non può che comportare, infatti, la piena legittimità delle espresse previsioni ivi contenute tra cui figura la competenza della Co.Vi.So.D. alla verifica delle dichiarazioni liberatorie attestanti i pagamenti a tutto il 31 dicembre 2025 o, in assenza delle stesse, alla verifica della documentazione comprovante l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei giocatori e degli allenatori.
La Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche) è, in ogni caso, l'organo tecnico deputato al controllo economico-finanziario sulle società della Lega Nazionale Dilettanti (LND), comprese quelle della Divisione Calcio a 5 ed ha il potere di esaminare tutta la documentazione contabile e amministrativa che le società sono obbligate a inviare periodicamente e non solo all'atto dell'iscrizione.
Premesso quanto sopra in ordine alle eccezioni preliminari formulate dai deferiti, la memoria contesta l'erroneità dei calcoli effettuati dalla Commissione di controllo in ordine al metodo di conversione netto/lordo basato sulle tabelle AIC ed all’erronea inclusione nel calcolo delle mensilità anche delle "premialità".
In particolare, i deferiti affermano che i premi hanno un regime fiscale diverso e, per loro natura, sono variabili e non possono essere equiparati al compenso fisso mensile.
Sul punto, appare opportuno evidenziare che i contratti acquisiti dalla Procura Federale prevedono espressamente il pagamento mensile anche dei premi che quindi rientrano certamente nell’alveo “di quanto previsto dai contratti depositati” cui fa riferimento il C.U. n. 1193.
Tenuto conto di quanto sopra, indipendentemente dal criterio di calcolo utilizzato, per stessa ammissione del consulente di parte dei deferiti, risultano pacificamente mancanti importi relativi alla sommatoria di compensi e premi.
Appaiono, pertanto, prive di pregio anche le difese di merito contenute nella memoria depositata dall’Avv. Tortorella.
Ai fini della pena, in linea con quanto disposto dal C.U. n. 1193, il Collegio irroga mesi 3 (tre) di inibizione al sig. Gennaro Tuccillo, all’epoca dei fatti legale rappresentante della A.S.D. Ecocity Futsal Genzano ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda alla società stessa.
Sempre nei confronti del sodalizio, con riferimento ai punti di penalizzazione da applicare, come sopra riportato, il suindicato C.U. prevede “la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”.
La Procura Federale ha chiesto l’irrogazione di punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica applicando un punto di penalizzazione per ciascun calciatore (quattro) e per ciascuna mensilità (due).
Il Tribunale, in linea con la propria pacifica giurisprudenza in materia di inadempimenti contributivi/retributivi previsti dalle N.O.I.F. e stante la gravità della sanzione, ritiene, tuttavia, che, in assenza di una specifica previsione nel C.U. che specifichi che ogni mensilità vada riferita a ciascun calciatore, occorra dare un’interpretazione letterale della disposizione.
Pertanto, il punto di penalizzazione andrà applicato alla mensilità, indipendentemente dal numero di calciatori cui è riferibile l’inadempimento.
Ciò detto, considerate le due mensilità in relazioni alle quali la società non ha integralmente versato gli importi previsti nei contratti, il Tribunale irroga la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Gennaro Tuccillo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 1° maggio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
