F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 239/TFN – SD del 7 Maggio 2026 (motivazioni) – Oreste Cavaliere e della società ASD AVC Vogherese 1919 – 239/TFNSD

Decisione/0239/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0228/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Daniela Nardo – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 aprile 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27120/831pf25-26/GC/PN/fm del 15 aprile 2026 e depositato il 16 aprile 2026, nei confronti del sig. Oreste Cavaliere, nonché della società ASD AVC Vogherese 1919, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento in oggetto trae origine dagli adempimenti a carico delle società per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2025-2026, pubblicati sul Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale n° 154 del 6 giugno 2025. In particolare e per quel che qui interessa le società partecipanti al suddetto campionato devono, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, depositare presso la Co.Vi.So.D. le dichiarazioni liberatorie e la copia dei documenti d’identità attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore dei propri calciatori e allenatori tesserati di quanto previsto dai contratti depositati di ciascuno di loro.

In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento dei debiti può essere dimostrato attraverso il deposito di una documentazione, definita equipollente, che comprovi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori.

Viene altresì previsto che l’inosservanza del termine del 31 gennaio 2026, con riferimento a detti adempimento, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’inibizione a carico del presidente di mesi 3 (tre) ed a carico della società con l’ammenda di 5.000,00 (cinquemila) e con la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per tale quella risultante dai contratti depositati, da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026.

La Co.Vi.So.D. con comunicazione datata 9 febbraio 2025 significava alla società ASD AVC Vogherese, attuale deferita, che in seguito ad una verifica non risultavano pervenute le dichiarazioni liberatorie relative a calciatori ed allenatori della prima squadra della società al 31 dicembre 2025, che venivano indicati con qualifica, nome, cognome e con riferimento per ognuno alle mensilità mancanti.

Si trattava delle mensilità maturate a tutto il 31 dicembre 2025 dai calciatori Claudio Bonanni, Marco Vassallo e Ariel Fierza da agosto a dicembre, Francesco Vitanza da settembre ed ottobre, nonché degli allenatori Cesare Alberici ed Andrea Cavaliere da agosto a dicembre.

Di tali accadimenti la Procura Federale veniva notiziata dal Dipartimento Interregionale con Pec del 9 febbraio 2026, sicchè la Procura Federale, aperto il fascicolo nei confronti della società ASD AVC Vogherese 1919 e del suo presidente sig. Oreste Cavaliere, con atto del 15 aprile 2026 deferiva entrambi a questo Tribunale con i seguenti capi di incolpazione:

Oreste Cavaliere, violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera B, per non avere la società A.S.D. AVC Vogherese 1919 depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 di quanto previsto dai contratti depositati a favore dei calciatori, sig.ri Ariel Fierza, Francesco Vitanza, Claudio Bonanni e Mirco Vassallo, nonché dei tecnici, sig.ri Cesare Alberici e Andrea Elvio Cavaliere e, specificamente, per il sig. Claudio Bonanni non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da agosto a dicembre 2025, per il sig. Francesco Vitanza non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da settembre a ottobre 2025, per il sig. Ariel Fierza non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da agosto a dicembre 2025, per il sig. Mirco Vassallo non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da agosto a ottobre 2025, per il sig. Cesare Alberici non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da agosto a dicembre 2025 e per il sig. Andrea Elvio Cavaliere non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da agosto a dicembre 2025;

società A.S.D. AVC Vogherese 1919, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Oreste Cavaliere così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase predibattimentale

Notificati della Comunicazione di conclusione delle indagini (notifica avvenuta il 3 aprile 2026), gli incolpati non hanno chiesto di essere sentiti, né hanno depositato o fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla udienza del 30 aprile 2026, tenutasi in modalità video conferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Nicola Pagnotta, il quale si è riportato al deferimento e ne ha chiesto l’integrale accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Oreste Cavaliere e per la società ASD AVC Vogherese 1919 l’ammenda di 5.000,00 (cinquemila) e la penalizzazione di punti 25 (venticinque) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Nessuno si è collegato per i deferiti.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Occorre premettere che le norme contenute nel richiamato C.U. n. 154/2025 costituiscono atti regolamentari della FIGC – LND Dipartimento Interregionale ed obbligano al loro rispetto tutte le società che hanno titolo ed interesse a detta iscrizione.

L’art. 33 comma 8 CGS dispone che in caso di violazione di dette norme, le società inadempienti rispetto ai termini ivi fissati per ciascun adempimento, sono sottoposte alle sanzioni previste dalle stesse norme.

Nel caso di specie, l’illecito disciplinare causato dalla inosservanza del termine del 31 gennaio 2026 per il deposito di atti e documenti  voluti dalla norma prevede tre distinte sanzioni, applicabili cumulativamente, consistenti nella inibizione di mesi 3 (tre) per il legale rappresentante della società e per quest’ultima l’ammenda di 5.000,00 (cinquemila) e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, di importo pari a quella risultante dai contratti depositati.

Questo Tribunale ritiene di interpretare la specificità dell’aspetto sanzionatorio della norma nel senso di diversificare l’applicabilità della sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, da irrogarsi solo nel caso in cui la società non abbia corrisposto il  dovuto ai propri tesserati e di non irrogarsi ove la società, pur avendo versato il dovuto, non abbia poi trasmesso nei termini la documentazione richiesta.

Si tratterebbe nel primo caso di una violazione sostanziale e nel secondo di carattere puramente formale, insuscettibili di essere uniformate sotto la stessa misura sanzionatoria della penalizzazione dei punti in classifica, che – ove applicata - provocherebbe una identità di trattamento non rispondente alla realtà dei fatti, trattandosi di situazioni diverse.

Rimangono ferme in entrambi i casi le sanzioni della inibizione e dell’ammenda nei rispettivi minimi edittali.

Nel merito del deferimento, appare certo oltre ogni ragionevole dubbio che la società ASD AVC Vogherese 1919 non ha corrisposto ai tesserati sopra nominati complessive 25 (venticinque) mensilità del dovuto, che ai sensi del disposto della richiamata normativa (lettera B pagg. 7 ed 8 del C.U. n. 154/2025) comportano la sanzione di altrettanti punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato Serie D della stagione in corso, circostanza questa che non è stata contestata dalla società deferita, che non si è avvalsa degli strumenti difensivi previsti dalla norma, neppure partecipando alla udienza di trattazione del deferimento.

Vanno irrogate al sig. Oreste Cavaliere la inibizione per mesi 3 (tre) ed alla società ASD AVC Vogherese 1919 l’ulteriore sanzione dell’ammenda di 5.000,00 (cinquemila).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Oreste Cavaliere, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società ASD AVC Vogherese 1919, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e punti 25 (venticinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                    Carlo Sica

 

 Depositato in data 6 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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