F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 238/TFN – SD del 6 Maggio 2026 (motivazioni) – Angelo Guastafierro e società Taurus Acerrana 1926 SSD A RL – 229/TFNSD

Decisione/0238/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0229/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Daniela Nardo - Componente (Relatore)

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 aprile 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27121/832pf25-26/GC/PN/fm del 15 aprile 2026, depositato il 16 aprile 2026, nei confronti del sig. Angelo Guastafierro e della società Taurus Acerrana 1926 SSD A RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale relativa al mancato adempimento da parte della società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. dell’obbligo di trasmissione entro il 31 gennaio 2026 delle liberatorie attestanti i pagamenti dovuti per i calciatori Alessandro Esposito, Eduardo Esposito, Domenico Orta e Antonio Cardore così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 in relazione all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026. A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 25.2.2026 al n. 832pf25-26.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) la nota del Dipartimento Interregionale del 9.2.2026 con allegati:

- comunicazione del Dipartimento Interregionale del 9.1.2026;

- Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento Interregionale;

- comunicazione a mezzo pec dell'Avv. Ilaria Pasqui al Dipartimento Interregionale del 5.2.2026 con allegata diffida inviata alla Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. in data 3.2.2026 per conto del proprio assistito, sig. Antonio Cardore;

- nota del 9.2.2026 della Co.Vi.So.D, avente ad oggetto «dichiarazioni liberatorie tesserati depositate al 31 gennaio 2026 Campionato di Serie D - Stagione Sportiva 2025/2026»;

- linee guida per la gestione delle liberatorie del Dipartimento Interregionale;

- liberatoria del sig. Eduardo Esposito, calciatore tesserato per la Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L., del 27.1.2026 priva di sottoscrizione;

- scrittura privata di risoluzione dell'accordo economico del sig. Alessandro Esposito, calciatore tesserato per la Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L., priva di sottoscrizione;

- liberatoria del sig. Domenico Orta, calciatore tesserato per la Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L., del 29.1.2026 priva di sottoscrizione.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale ha notificato in data 3 aprile 2026 la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente ricevuta dai destinatari.

Con atto del 15 aprile 2026, depositato il 16 aprile 2026, la Procura Federale ha deferito:

“1.- il sig. Angelo Guastafierro, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L.;

2.- la società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L.; per rispondere:

1.- il sig. Angelo Guastafierro, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L.:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento Interregionale alla lettera B), per non avere provveduto a trasmettere, in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L., le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025, in favore dei calciatori sigg.ri Alessandro Esposito, Eduardo Esposito, Domenico Orta e Antonio Cardore, di quanto previsto dai relativi contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 31.1.2026 e specificamente, per il sig. Alessandro Esposito non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da settembre a novembre 2025, per il sig. Eduardo Esposito non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da ottobre a novembre 2025, per il sig. Domenico Orta non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da settembre a ottobre 2025 e per il sig. Antonio Cardore non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da settembre a ottobre 2025;

2.- la società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Angelo Guastafierro.

Chiedono all’Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione disciplinare”.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 30 aprile 2026, non sono pervenute memorie da parte dei deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 30 aprile 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’Avv. Nicola Pagnotta, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Angelo Guastafierro;

punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 di ammenda per la società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. Nessuno è comparso per le parti deferite.

La decisione

Il Collegio ritiene che nel caso di specie risulti ampiamente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. L’attività di indagine versata in atti ha, infatti, consentito di accertare che la società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. non ha provveduto a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento delle somme dovute ad alcuni calciatori, come richiesto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025.

Tale Comunicato Ufficiale ha previsto claris verbis sub B) che: “Le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, depositare presso la Co.Vi.So.D., le dichiarazioni liberatorie (è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito del Dipartimento interregionale alla voce organizzazione/modulistica) e copia documento identità attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori di quanto previsto dai contratti depositati. In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori (cd. documentazione equipollente). Il suddetto deposito dovrà avvenire, entro il termine innanzi indicato, a mezzo PEC (liberatorieseried@pec.it)”.

Ai sensi del predetto Comunicato, l’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’inibizione a carico del Presidente di mesi tre, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della Società e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta. intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati, da scontarsi nel Campionato di Serie D 2025/2026. Nel caso di specie, è risultato che per il sig. Alessandro Esposito non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da settembre a novembre 2025, non potendosi attribuire rilievo alla scrittura privata di risoluzione dell’accordo economico suppostamente intercorsa tra la Società e il ridetto calciatore, agli atti del procedimento, dacché la stessa non è stata sottoscritta da parte di quest’ultimo ed è, comunque, priva di data certa.

Una scrittura privata di risoluzione di qualsivoglia accordo priva di sottoscrizione nonché di data certa non è idonea a dimostrare né l’effettiva cessazione del rapporto né l’adempimento delle obbligazioni ex ante divisate, difettando il requisito minimo della riferibilità certa alle parti.

Parimenti, per il sig. Eduardo Esposito è emerso che non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da ottobre a novembre 2025 così come per il sig. Domenico Orta non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità dovute da settembre a ottobre 2025, non avendo alcuna efficacia probante le liberatorie relative agli stessi, presenti agli atti del procedimento, dal momento che non sono state firmate dai predetti calciatori.

Le dichiarazioni liberatorie, per loro natura, devono contenere una attestazione proveniente dal tesserato circa l’avvenuto pagamento delle somme dovute e richiedono, pertanto, la sottoscrizione dello stesso, quale elemento essenziale di validità e di efficacia probatoria.

Ne consegue che la produzione di liberatorie prive di sottoscrizione è equiparabile alla loro mancata produzione, non potendo tali documenti assolvere alla funzione certificativa richiesta.

I citati documenti, in quanto privi di sottoscrizione e, dunque, non riconducibili con certezza ai soggetti interessati, devono pertanto essere considerati tamquam non essent, risultando del tutto inidonei a comprovare l’adempimento richiesto.

Anche in relazione al sig. Antonio Cardore è risultato che non è stata trasmessa la liberatoria attestante il pagamento delle mensilità da settembre a ottobre 2025 e la circostanza è comprovata anche dalla comunicazione inviata a mezzo pec dall'Avv. Ilaria Pasqui al Dipartimento Interregionale del 5.2.2026, alla quale è allegata la diffida di pagamento inviata alla Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. del 3.2.2026 per conto del calciatore con cui sono stati chiesti i compensi relativi alla stagione calcistica 2025/2026.

Al lume di tali coordinate ermeneutiche, la Società deferita è stata inadempiente rispetto all’obbligo previsto dal Comunicato n° 154 del 6.6.2025 di inviare le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento di quanto dovuto ai propri calciatori in relazione a complessive nove mensilità, con conseguente responsabilità del sig. Angelo Guastafierro, quale legale rappresentante della società all’epoca dei fatti, per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, nonché della società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Angelo Guastafierro, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società Taurus Acerrana 1926 SSD A RL, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Daniela Nardo                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 6 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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