F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 241/TFN – SD del 7 Maggio 2026 (motivazioni) – Bianchetti Salvatore, Tucci Alessandro e Zummo Caterina e società ASD Meridiana Etna Soccer e AD Polisportiva Catania 1980 – 220/TFNSD

Decisione/0241/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0220/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella – Presidente

Valentina Aragona - Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Francesco Ranieri - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.26696/296pf25-26/GC/DP/ff del 13 aprile 2026, nei confronti dei signori Bianchetti Salvatore, Tucci Alessandro e Zummo Caterina, nonché nei confronti delle società ASD Meridiana Etna Soccer e AD Polisportiva Catania 1980, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 26696/296pf25-26/GC/DP/ff del 13 aprile 2026, nei confronti: - del sig. BIANCHETTI Salvatore, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 22 bis, comma 6, e 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere omesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, di depositare il foglio censimento della predetta società, contenente i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, e la dichiarazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, omesso di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e allo svolgimento della gara amichevole tra le squadre della categoria Esordienti delle società Catania 1980 e Meridiana Etna Soccer, disputata in data 10.10.2025 presso l'impianto sportivo “Calcio Park 2000” di Catania;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, consentito e comunque non impedito che il sig. Sebastiano Gullotta, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti della società Catania 1980, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società;

d) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D. Polisportiva Catania 1980, consentito e comunque non impedito che il sig. Sebastiano Gullotta, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, ponesse in essere una condotta violenta consistita nell’avere colpito con uno schiaffo alla nuca il sig. Alessandro Tucci, dirigente tesserato per la società A.S.D.

Meridiana Etna Soccer;

- del sig. TUCCI Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 1.1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, in mancanza di rituale tesseramento quale tecnico per la predetta società e pur essendo sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere colpito con uno schiaffo al volto il sig. C.T., calciatore minorenne tesserato per la società A.D. Polisportiva Catania 1980;

- della sig.ra ZUMMO Caterina, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, omesso di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e allo svolgimento della gara amichevole tra le squadre della categoria Esordienti delle società Catania 1980 e Meridiana Etna Soccer, disputata in data 10.10.2025 presso l'impianto sportivo “Calcio Park 2000” di Catania;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall’art. 39, comma 1, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 1.1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, consentito e comunque non impedito che il sig. Alessandro Tucci, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, in mancanza di rituale tesseramento quale tecnico per la predetta società e pur essendo sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, consentito e comunque non impedito che il sig. Alessandro Tucci, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, ponesse in essere una condotta violenta consistita nell’avere colpito con uno schiaffo al volto il sig. C.T., calciatore minorenne tesserato per la società A.D. Polisportiva Catania 1980;

- della la società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte dei sig.ri Caterina Zummo e Alessandro Tucci così come descritte nei precedenti capi di incolpazione;

- della società A.D. Polisportiva Catania 1980:

a) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte del sig. Salvatore Bianchetti, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione, e del sig. Sebastiano Gullotta, così come riportate nei capi di incolpazione contenuti nella comunicazione di conclusione delle indagini che di seguito si ritrascrivono: "- sig. GULLOTTA Sebastiano, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.D. Polisportiva Catania 1980: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti della società A.D. Polisportiva Catania 1980, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara amichevole Catania 1980 - Meridiana Etna Soccer disputata il 10.10.2025, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere colpito con uno schiaffo alla nuca il sig. Alessandro Tucci, dirigente tesserato per la società A.S.D. Meridiana Etna Soccer";

b) a titolo di responsabilità, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara amichevole disputata dalle squadre della categoria Esordienti delle società Catania 1980 e Meridiana Etna Soccer in data 10.10.2025, consistiti nell'avere i predetti sostenitori fatto ingresso sul terreno di gioco e nell'aver aggredito fisicamente con calci e pugni il sig. Alessandro Tucci, dirigente tesserato per la società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, nell’aver poi acceduto, dopo averne sfondando la porta di ingresso, nel locale segreteria della società A.D. Polisportiva Catania 1980, ove si era rifugiato il sig. Tucci con la di lui moglie, mettendo a soqquadro il predetto locale e percuotendo sia nuovamente il sig. Tucci che la di lui moglie.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Tucci Alessandro, la sig.ra Zummo Caterina in proprio e nella qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Gian Paolo Guarnieri, in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Federica Cocilovo, in sostituzione dell'Avv. Marco Sabato, in rappresentanza del sig. Tucci Alessandro e della sig.ra Zummo Caterina in proprio e nella qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meridiana Etna Soccer; ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Tucci Alessandro, mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione e squalifica;

- alla sig.ra Zummo Caterina, mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- alla società ASD Meridiana Etna Soccer, euro 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                  Valentina Ramella

 

Depositato in data 7 maggio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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