F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 242/TFN – SD del 8 Maggio 2026 (motivazioni) – Giuseppe Gianni Di Labio, SS Chieti FC 1922 – 237/TFNSD

Decisione/0242/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0237/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Giammaria Camici – Componente

Daniela Nardo – Componente

Andrea Giordano - Componente (Relatore)

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 aprile 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n.27906/813pf25-26/GC/PN/fm del 23 aprile 2026 nei confronti del sig. Giuseppe Gianni Di Labio e della società SS Chieti FC 1922 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale relativa al mancato adempimento società SS Chieti FC 1922 Srl dell’obbligo di trasmissione entro il 31 gennaio 2026 delle liberatorie attestanti i pagamenti dovuti per il calciatore Jacopo Surricchio e gli allenatori Francesco Del Zotti e Paolo D’Ercole, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, in relazione all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026.

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19.2.2026 al n. 813pf25-26.

Onde compiutamente ricostruire i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- la nota del Dipartimento Interregionale del 9.2.2026;

- la comunicazione del medesimo Dipartimento del 9.1.2026;

- il Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento;

- la nota del 9.2.2026 della Co.Vi.So.D, avente ad oggetto «dichiarazioni liberatorie tesserati depositate al 31 gennaio 2026 Campionato di Serie D - Stagione Sportiva 2025/2026»;

- le linee guida per la gestione delle liberatorie del Dipartimento Interregionale;

- i fogli di censimento;

- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la società e il signor Jacopo Surricchio; - la posizione di tesseramento degli allenatori signori Francesco Del Zotti e Paolo D’Ercole.

La società e il signor Di Labio hanno depositato memoria, con la quale hanno evidenziato il contenuto delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati, attestanti l’avvenuta definizione della posizione economica della società stessa sin dal giorno 23 dicembre 2025 e, pertanto, l’insussistenza di alcuna morosità alla data rilevante ai fini dell’iscrizione.

Hanno, quindi, chiesto che la Procura Federale, valorizzando la natura meramente formale della violazione, l’assenza di morosità effettiva verso i tesserati e la piena collaborazione prestata, valuti l’archiviazione del procedimento o, in via subordinata, acceda alla definizione del procedimento mediante accordo sulla sanzione, ai sensi dell’art. 126 CGS.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 4 aprile 2026, la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente ricevuta dai destinatari.

Con atto del 15 aprile 2026, depositato il 16 aprile 2026, la Procura Federale ha deferito:

“1.- il Signor Giuseppe Gianni Di Labio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l.; 2.- la S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l.; per rispondere: 1. il Signor Giuseppe Gianni Di Labio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l.: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera B, per non avere la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l. depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 di quanto previsto dal contratto depositato a favore del calciatore tesserato Signor Jacopo Surricchio per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera B, per non avere la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l. depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025, per i contratti degli allenatori tesserati, Signor Francesco Del Zotti e Signor Paolo D’Ercole;

2. -la S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l.: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante all’epoca dei fatti, Signor Giuseppe Gianni Di Labio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.

La riunione del 30 aprile 2026

Alla riunione del 30 aprile 2026, sono comparsi:

- l’Avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale; - l’Avv. Nicoletta Maria Carè, in difesa delle parti deferite.

L’Avv. Pagnotta, per la Procura Federale, ha illustrato i contenuti dell’atto di deferimento, chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Gianni Di Labio, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società SS Chieti FC 1922 Srl, punti 11 (undici) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 (cinquemila) di ammenda.

Ha replicato l’Avv. Carè, evidenziando come le liberatorie in atti siano anteriori di oltre un mese rispetto al termine federale del 31 gennaio 2026, a dimostrazione dell’insussistenza di alcuna morosità verso i tesserati alla data rilevante ai fini dell’iscrizione. Ha chiesto, pertanto, l’applicazione di sanzioni minime.

I motivi della decisione

Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano dichiarati responsabili solo per le prime due violazioni contestate.

L’attività di indagine versata in atti ha, infatti, consentito di accertare che la società SS Chieti FC 1922 Srl non ha provveduto a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento delle somme dovute a due allenatori e un calciatore, per come richiesto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025.

Siffatto Comunicato Ufficiale ha testualmente previsto che: “Le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, depositare presso la Co.Vi.So.D., le dichiarazioni liberatorie (è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito del Dipartimento interregionale alla voce organizzazione/modulistica) e copia documento identità attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori di quanto previsto dai contratti depositati. In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori (cd. documentazione equipollente). Il suddetto deposito dovrà avvenire, entro il termine innanzi indicato, a mezzo PEC (liberatorieseried@pec.it)”.

E ancora, ai sensi del predetto Comunicato, l’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi di giustizia sportiva con l’inibizione a carico del Presidente di mesi tre, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e la penalizzazione di un punto in classifica “per ogni mensilità non integralmente corrisposta”.

Ora, prevedendo il Comunicato che la penalizzazione dei punti in classifica sia avvinta alle mensilità non integralmente corrisposte (e, pertanto, all’effettiva omessa corresponsione del quantum), dovendo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità indefettibilmente connotare il trattamento sanzionatorio che al fatto rilevante si correla (l’ordinamento sportivo è, del resto, parte del più articolato ordinamento statale, che ne permea fisionomia e connotati anche nel solco dei principi sovranazionali di riferimento), ritiene il Tribunale che la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica debba essere selettivamente applicata. Il distinguo tra natura sostanziale e meramente formale della violazione, radicato nel tenore letterale del precetto (che, come detto, ragionevolmente lega la penalizzazione dei punti alla mancata integrale dazione delle mensilità), induce a differenziare la grave ipotesi della mancata corresponsione tout court del quantum debeatur da quella, oggettivamente meno grave, della mera omessa trasmissione della documentazione richiesta, pur a fronte dell’avvenuto pagamento nei previsti termini.

Onde ovviare all’equiparazione indebita di violazioni ontologicamente diverse, la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica ha da essere irrogata al solo cospetto della sostanzale violazione del precetto, conseguente all’omesso pagamento del dovuto.

Nel caso di specie, è emerso che, alla data del 23 dicembre 2025 (che chiaramente risulta dalle tre dichiarazioni ex actis), il calciatore (Jacopo Surricchio) e gli allenatori (Francesco Del Zotti e Paolo D’Ercole) fossero stati interamente e regolamente pagati (l’ampio e incondizionato tenore delle liberatorie ne è tangibile dimostrazione), con conseguente piena definizione della posizione economica della società.

È, nondimeno, parimenti pacifico, siccome incontestato, che le dichiarazioni liberatorie, attestanti i pagamenti, non siano state depositate nei termini e che non ricorrano quei “casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni”  che consentirebbero – ove puntualmente allegati e provati in assolvimento degli esistenti oneri processuali – di non applicare alcuna sanzione.

La natura soltanto formale della violazione comporta la doverosa irrogazione delle sanzioni dell’inibizione e dell’ammenda, ma non anche quella della penalizzazione dei punti in classifica, invero correlata al solo – sostanziale – dato della sussistente o deficitaria dazione degli emolumenti.

Devono essere, in definitiva, irrogate al sig. Giuseppe Gianni Di Labio, quale legale rappresentante della società all’epoca dei fatti, per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, e alla società SS Chieti FC 1922 Srl, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, quella di euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • al sig. Giuseppe Gianni Di Labio, mesi 3 (tre) di inibizione,
  • - alla società SS Chieti FC 1922 Srl, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 8 maggio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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