F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0126/CFA pubblicata il 7 Maggio 2026 (motivazioni) – Sig.ri Giulio Moscardelli-Marco Moscardelli-Pietro Cerasoli-Gianluca Rossini-PF

Decisione/0126/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0147/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Ida Raiola – Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0147/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 03.04.2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0204/TFNSD/2025-2026 del 30 marzo 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 30.04.2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano, sono presenti l’Avv. Alessandro D’Oria per la reclamante, l'Avv. Elia Fanini per i Sig.ri Giulio Moscardelli, Marco Moscardelli e Pietro Cerasoli, l’Avv. Giovanni Adami e l’Avv. Massimiliano Della Puppa per il Sig. Gianluca Rossini;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I. Con reclamo depositato in data 3 aprile 2026, la Procura federale ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale - Sezione disciplinare n. 204/TFNSD/2025-2026 del 30 marzo 2026, comunicata in pari data, relativa al deferimento disposto a carico dei sigg.ri Gianluca Rossini, Pietro Cerasoli, Marco Moscardelli e Giulio Moscardelli.

I.1) La vicenda sottoposta allo scrutinio della Corte trae origine dalla comunicazione del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Segreteria del Dipartimento – Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, prot. n. 75598 del 9 luglio 2025, di trasmissione della nota prot. n. 0044013 del 5 luglio 2025 con cui la Divisione Polizia anticrimine della Questura dell’Aquila segnalava l’avvenuta sottoscrizione da parte della società L’Aquila 1927 SSDARL di contratti di collaborazione con i sig.ri Gianluca Rossini, Pietro Cerasoli, Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli, benché sottoposti a provvedimenti di D.A.SPO. adottati dal Questore di L’Aquila.

Nella segnalazione trasmessa alla Procura federale della FIGC si riferiva che, in data 12 febbraio 2025, il Questore di L’Aquila, in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara L’Aquila 1927 – U.S. Sambenedettese, disputata in data 26 gennaio 2025 e valevole per il campionato di serie D, aveva emesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, commi 1 e 5, della legge n. 401/1989, provvedimenti di D.A.SPO. nei confronti dei sigg. Giulio Moscardelli, Marco Moscardelli, Pietro Cerasoli e Gianluca Rossini, per avere gli stessi “partecipato attivamente ad uno scontro tra le opposte tifoserie, assestando violenti colpi ai supporters antagonisti”.

La nota precisava che i soggetti suindicati avevano in seguito presentato istanze di autorizzazione ad accedere, stazionare e transitare presso gli impianti sportivi sede degli incontri di calcio della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata “L’Aquila 1927” fino al 30 giugno 2026, al fine di poter adempiere ai vincoli derivanti dai contratti di “collaborazione sportiva a carattere amministrativo-gestionale” stipulati con la predetta Società, in date 9 giugno 2025 (fratelli Moscardelli), 17 giugno 2025 (Cerasoli) e 1 luglio 2025 (Rossini).

Con decreti emessi in data 11 e 23 luglio 2025, l’Autorità di Pubblica sicurezza considerava dette istanze non meritevoli di accoglimento, in quanto artatamente prodotte all’evidente fine di eludere il divieto di cui ai provvedimenti di D.A.SPO. inflitti ai richiedenti e ravvisando in detta condotta il chiaro tentativo di compromettere la natura stessa e le finalità della misura di prevenzione personale irrogata dall’Autorità di P.S. e di costituire un pericoloso precedente a livello nazionale.

I.2) Ricevuta la segnalazione, la Procura federale, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 147pf 25-26 avente ad oggetto “Segnalazione, formulata dal Ministero dell'interno, riguardante i contratti stipulati tra la società L'Aquila 1927 SSDARL e i Sig.ri Gianluca Rossini, Pietro Cerasoli, Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli”.

L’Ufficio inquirente, al fine di istruire il procedimento, acquisiva i fogli di censimento della Società L’Aquila 1927 e le copie del tesseramento dei soggetti coinvolti, chiedeva alla Questura del capoluogo abruzzese copia della documentazione relativa alla segnalazione eseguita, che veniva puntualmente rimessa, chiedeva notizie alla Commissione dirigenti sportivi circa la posizione del Sig. Rossini e istruiva ulteriormente il procedimento con l’audizione di molteplici tesserati di L’Aquila fra i quali il Presidente Sig. Stefano Baiocco, il Sig. Goffredo Juchich, Amministratore delegato della Società fino al luglio 2025, il Sig. Simone Bernardini, Segretario generale e i Sigg.ri Gianluca Rossini, Pietro Cerasoli, Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli.

La Procura federale, ritenendo il procedimento compiutamente istruito, in data 1.12.2025 notificava ai Sig.ri Stefano Baiocco, Goffredo Juchich, Simone Bernardini, Gianluca Rossini, Pietro Cerasoli, Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli nonché alla Società L’Aquila 1927 SSDARL, la comunicazione di conclusione delle indagini con la quale contestava ai predetti le violazioni ivi meglio specificate.

I Sig.ri Baiocco, Juchich, Bernardini e la Società L’Aquila 1927 SSDARL chiedevano di poter accedere al rimedio di cui all’art. 126 CGS e, trovato l’accordo circa la misura delle rispettive sanzioni, definivano le loro posizioni.

I.3) Invece, con atto Prot. 17360/ 147pf 25-26/GC/PG/ep del 13 gennaio 2026, la Procura federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare:

1) il sig. Gianluca Rossini, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della società L’Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., dall’art. 51 del Regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018, per avere svolto dal 29 dicembre 2024 al 30 giugno 2025, in qualità di collaboratore tesserato per la società L’Aquila 1927 SSDARL, l’attività di direttore sportivo della medesima società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, pur non essendo in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva e pur non essendo iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi della FIGC;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto, in data 1° luglio 2025, un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L’Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, con assunzione dell’incarico di Vice Direttore generale, dichiarando, altresì, l’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. Rossini fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.SPO. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre e nonostante il Questore di L’Aquila, con decreto n. 4/2025 del 16 aprile 2025, avesse disposto la non applicazione dei divieti e delle limitazioni discendenti dal provvedimento di D.A.SPO. soltanto fino al 30 giugno 2025 per consentire al medesimo sig. Rossini di poter svolgere la propria attività in favore della società L’Aquila 1927 SSDARL in esecuzione del precedente contratto di collaborazione sottoscritto in data 29 dicembre 2024 e con scadenza 30 giugno 2025. Inoltre, il sig. Rossini, dopo avere presentato in data 1° luglio 2025 (ovvero nella medesima data di sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con la società L’Aquila 1927 SSDARL per la stagione sportiva 2025-2026) un’istanza al Questore di L’Aquila di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.SPO. e di autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in favore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto n. 8/2025 del 23 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di direttore sportivo della società L’Aquila 1927 SSDARL, percependo, altresì, dei compensi;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., dall’art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2025, per avere richiesto il tesseramento come direttore sportivo della società L’Aquila 1927 SSDARL ed aver svolto dal 1° luglio 2025 all’attualità, l’attività di direttore sportivo della medesima società, pur non essendo in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva e pur non essendo iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi della FIGC;

2) il sig. Pietro Cerasoli, all’epoca dei fatti, collaboratore della società L’Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 17 giugno 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L’Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell’attività di dirigente accompagnatore, dichiarando, altresì, l’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connessa all’incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. Cerasoli fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché del provvedimento D.A.SPO. n. 20/2025, emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni cinque. Inoltre, il sig. Cerasoli, dopo avere presentato in data 19 giugno 2025 un’istanza al Questore di L’Aquila di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.SPO. e di autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in favore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto dell’11 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, percependo, altresì, dei compensi;

3. il sig. Giulio Moscardelli, all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto, in data 9 giugno 2025, un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L’Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell’attività di dirigente accompagnatore, dichiarando, altresì, l’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connessa allo svolgimento dell’incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. Moscardelli fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.SPO. n. 23/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. Moscardelli, dopo avere presentato in data 19 giugno 2025 un’istanza al Questore di L’Aquila di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.SPO. e di autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in favore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto dell’11 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, percependo, altresì, dei compensi;

4. il sig. Marco Moscardelli, all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto, in data 9 giugno 2025, un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L’Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell’attività di dirigente accompagnatore, dichiarando, altresì, l’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connessa allo svolgimento dell’incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. Moscardelli fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.SPO. n. 22/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. Moscardelli, dopo avere presentato in data 19 giugno 2025 un’istanza al Questore di L’Aquila di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.SPO. e di autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in favore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto dell’11 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, percependo, altresì, dei compensi.

Nello specifico, si segnalava che la condotta dei deferiti di procedere, a seguito dell’emissione del provvedimento di D.A.SPO. nei loro confronti e nonostante la perdurante efficacia dello stesso, al tesseramento per la società L’Aquila 1927 SSDARL, svolgendo sino alla data del 17 dicembre 2025 i ruoli ed i relativi compiti sopra richiamati, denotasse “la volontà consapevole di eludere i presidi posti a tutela dell’ordine, della sicurezza e credibilità delle manifestazioni sportive, aggravando il disvalore della condotta, che non si esaurisce nel singolo episodio, ma assume rilevanza sistemica”. Inoltre, il comportamento dei signori Gianluca Rossini, Pietro Cerasoli, Giulio Moscardelli e Marco Moscardelli, che hanno richiesto ed ottenuto il tesseramento come direttore sportivo il primo e come dirigente i restanti, pur essendo destinatari di un provvedimento di D.A.SPO., costituisce violazione dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, poiché si pone in evidente contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’operato di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, e specialmente dei dirigenti per la funzione esemplare e di responsabilità, connessa al ruolo di promozione di condotte improntate alla sicurezza, al rispetto e alla non violenza, che implica necessariamente un livello di osservanza delle regole ancora più rigoroso.

I.4) L’udienza di trattazione avanti il Tribunale aveva luogo il 26.03.2026. In tale occasione, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura federale chiedeva l’irrogazione al Sig. Gianluca Rossini della sanzione di anni tre di inibizione, al Sig. Pietro Cerasoli della sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, al Sig. Giulio Moscardelli della sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e al Sig. Marco Moscardelli della sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

I.5) Con decisione 0204/TFNSD-2025-2026, depositata in data 30 marzo 2026, la Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale:

- affermava la responsabilità del deferito Gianluca Rossini, con riguardo ai capi di incolpazione sub a) e c) della rubrica, avendo lo stesso pacificamente ammesso, in sede di audizione, di aver svolto in favore della società Aquila 1927 il ruolo di Direttore sportivo, in assenza della prescritta abilitazione nonché dell’iscrizione nell’elenco speciale dei Direttori sportivi della FIGC, così incorrendo nella violazione degli artt. 11 e 51 del regolamento LND;

- affermava la responsabilità del deferito Pietro Cerasoli limitatamente al fatto di aver chiesto il proprio tesseramento nonostante fosse destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, così incorrendo nella violazione del divieto di tesseramento di cui all’art. 22 bis, quarto comma, delle NOIF, operante fino alla revoca dell’avviso orale;

- sulla scorta di dette motivazioni, irrogava le sanzioni di mesi due di inibizione al sig. Gianluca Rossini e di mesi sei di inibizione al sig. Pietro Cerasoli;

- proscioglieva invece tutti i soggetti deferiti dall’ulteriore incolpazione consistente nell’aver sottoscritto accordi di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L’Aquila 1927, per la stagione sportiva 2025/2026, dichiarando l’insussistenza di cause di incompatibilità, nonostante fossero tutti destinatari di un D.A.SPO. emesso dal Questore dell’Aquila in data 12.2.25.

I.6) Argomentava, al riguardo, la decisione che l’art. 22 bis NOIF individua quali indispensabili requisiti di onorabilità, ai fini del tesseramento, non aver riportato sentenze di condanna o di patteggiamento a pene superiori ad un anno, per specifici reati di indubbio disvalore sociale, nonché non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, con la precisazione che, a presidio del divieto, il dettato normativo impone ai dirigenti e ai collaboratori sportivi, all’atto del tesseramento, di autocertificare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità tassativamente previste.

Osservava, tuttavia, che nel caso di specie non poteva ravvisarsi alcuna omissione dichiarativa, né alcuna condotta trasgressiva di normative federali, atteso che il D.A.SPO. è una misura amministrativa di tipo preventivo, non riconducibile alle misure di prevenzione tipiche, disciplinate dalla L. 159/11 ed espressamente richiamate dall’art. 22 bis NOIF, che non indica tra le cause di incompatibilità per il tesseramento di dirigenti e collaboratori sportivi l’essere stati attinti da un provvedimento di D.A.SPO., né tantomeno può procedersi ad un’applicazione estensiva e di fatto arbitraria dell’art. 22 bis NOIF, introducendo cause di incompatibilità non previste dal legislatore federale nell’analitico e tassativo elenco ivi riportato.

Rilevava, inoltre, l’inconferenza del richiamo all’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento CONI, a norma del quale “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori”, non essendo state contestate nell’atto di deferimento eventuali violazioni del provvedimento amministrativo e/o gli illeciti comportamenti che hanno causato la sua emissione.

II)Avverso la suindicata decisione il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto proponevano atto di reclamo, notificato alle parti in data 3 aprile 2026 e contestualmente depositato.

II.1) Il gravame censura la pronuncia:

i) per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F., 16, comma 5, dello Statuto della Figc, 1, 2 e 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI.

Il motivo muove dal richiamo alle seguenti circostanze di fatto:

a) in data 12 febbraio 2025, il Questore di L’Aquila, in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara L’Aquila 1927 – U.S. Sambenedettese, disputata in data 26 gennaio 2025 e valevole per il campionato di serie D, emetteva, ai sensi e per gli effetti dell’articoli 6, commi 1 e 5, della legge n. 401/1989, dei provvedimenti di D.A.SPO. nei confronti dei sigg. Giulio Moscardelli, Marco Moscardelli, Pietro Cerasoli e Gianluca Rossini;

b) in pendenza d’efficacia dei sopra menzionati provvedimenti di D.A.SPO., i sig.ri Giulio Moscardelli, Marco Moscardelli, Pietro Cerasoli e Gianluca Rossini sottoscrivevano contratti di collaborazione sportiva con la società L’Aquila 1927 SSDARL per la stagione sportiva 2025-2026 e richiedevano il tesseramento per la società L’Aquila 1927 SSDARL nelle qualità di “dirigente accompagnatore” (sig.ri Giulio Moscardelli, Marco Moscardelli e Pietro Cerasoli) e di “Football Director” (sig. Gianluca Rossini);

c) i sigg.ri Giulio Moscardelli, Marco Moscardelli, Pietro Cerasoli e Gianluca Rossini chiedevano alla Questura dell’Aquila istanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui ai contratti di collaborazione sportiva stipulati con la società L’Aquila 1927 SSDARL, evidenziando che gli obblighi e i divieti derivanti dal provvedimento D.A.SPO. impedivano lo svolgimento dell’attività lavorativa e, segnatamente, non consentivano di “accompagnare le squadre alle partite”;

d) nonostante i provvedimenti validi ed efficaci dell’11 e del 23 luglio 2025, con i quali il Questore di L’Aquila ha negato l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui ai contratti di collaborazione sportiva, i sigg.ri Giulio Moscardelli, Marco Moscardelli, Pietro Cerasoli e Gianluca Rossini hanno svolto l’attività di cui ai contratti di collaborazione sportiva stipulati con la società L’Aquila 1927 SSDARL, fino al 17 dicembre 2025, data nella quale sottoscrivevano, per accettazione, il recesso dai contratti di collaborazione sportiva comunicato dalla società L’Aquila 1927 SSDARL “a seguito dell’indagine federale….e al fine di preservare la credibilità della società”.

Le condotte così descritte, a parere dei reclamanti, integrano la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F., che disciplina il tesseramento dei dirigenti, nonché degli artt. 1, 2 e 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, a prescindere dalla sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 22-bis delle N.O.I.F., la cui violazione è stata specificamente contestata soltanto nei confronti del sig. Pietro Cerasoli, in quanto destinatario sia del provvedimento di D.A.SPO. sopra indicato che della misura di prevenzione dell’avviso orale di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Si osserva che l’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva costituisce una clausola generale, che enuncia i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità cui tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo devono conformarsi in modo vincolante, la cui ampia portata consente di enucleare una sanzione disciplinare anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico inadempimento a una disposizione espressa. Al riguardo i reclamanti richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, secondo cui “nell’ordinamento sportivo, accanto ad illeciti disciplinari tipizzati, vi sono fattispecie disciplinari di carattere generale, come quelle che si fanno rientrare nella violazione dei principi in esame, quali canoni valutativi, assoluti ed imprescindibili del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuate e specificate ab origine, ma devono essere di volta in volta rielaborate alla stregua delle specifiche circostanze ed evidenze del caso concreto” (Sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 76/2017; n. 152/2024).

Il comportamento dei deferiti, che hanno richiesto ed ottenuto il tesseramento come dirigenti sportivi, funzione che implica contatti con i calciatori e con l’ambiente sportivo con una frequenza incompatibile con l’efficacia di un provvedimento di D.A.SPO., costituisce violazione dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, poiché si pone in evidente contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’operato di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo.

La violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 del Codice di giustizia sportiva emergerebbe dalla condotta consistente nell’aver dichiarato, all’atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione sportiva e della conseguente richiesta di tesseramento per la FIGC, l’insussistenza di ragioni ostative (rappresentate dalla vigenza di impedimenti giuridici, presidiati da sanzioni anche di natura penale) allo svolgimento dell’attività connessa allo svolgimento dell’incarico ricevuto.

Ulteriore rilevanza rivestirebbe, nel caso di specie, la violazione dell’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, che impone ai tesserati un dovere positivo e proattivo, consistente nella promozione di condotte corrette e rispettose e nella diffusione, nei confronti del pubblico e dei partecipanti, di una cultura sportiva improntata al rispetto reciproco, alla non violenza e alla tutela della dignità personale.

In tale quadro, a parere della reclamante, deve escludersi che i soggetti gravati da una misura di prevenzione e precauzione di polizia emessa per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, quale il D.A.SPO., possano legittimamente assumere o ricoprire ruoli di responsabilità e di rappresentanza all’interno delle società affiliate alla FIGC (ovvero della Federazione che, in base all’art. 1, comma 1, del suo Statuto, ha come scopo quello “di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi”), né, più in generale, come gli stessi, in quanto persone “socialmente pericolose” o “inaffidabili” nella prospettiva della tutela dell’ordine pubblico, possano osservare o fornire garanzie di rispettare principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

ii) per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, 44, comma 5, e 128 del Codice di giustizia sportiva, dell’art. 37 delle N.O.I.F., dell’art. 51 del Regolamento della L.N.D., degli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi di cui al comunicato ufficiale n. 10/a del 26 novembre 2018, nonché’ degli artt. 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi di cui al comunicato ufficiale n. 10/a del 14 luglio 2025.

Il motivo censura l’incongruità e l’irragionevolezza della sanzione dell’inibizione per soli mesi due inflitta dal Tribunale al sig. Rossini, in ragione sia dell’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le violazioni di cui al capo b) dell’atto di deferimento, già evidenziata con il primo motivo e avuto altresì riguardo alla durata dello svolgimento sine titulo dell’attività di direttore sportivo, nonché alla mancanza di reale afflittività e di qualunque efficacia di tipo preventivodissuasivo in ordine alla commissione di illeciti della medesima natura di quelli qui in rilievo.

La censura richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza endofederale in merito all’art. 12 del Codice di giustizia che accorda ai giudici sportivi il potere discrezionale di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto anzitutto della natura e della gravità dei fatti nonché valutando le circostanze aggravanti ed attenuanti, al fine di assicurare l’efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, che per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale, quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale.

Tanto premesso, i reclamanti osservano che, a fronte del pacifico svolgimento “in forma abusiva” da parte del sig. Gianluca Rossini e senza soluzione di continuità, dell’attività di direttore sportivo della società L’Aquila Calcio 1927 per quasi un anno (segnatamente: dal 29 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 e dal 1° luglio 2025 al 17 dicembre 2025), non potrebbero assumere valore attenuante le circostanze valorizzate dal giudice di primo grado, tenuto conto, da un lato, che l’iscrizione del Rossini al corso per Direttori sportivi 2025/26, lungi dall’essere tempestiva e avvenuta “non appena preso contezza degli obblighi normativi previsti per lo svolgimento dell’attività suddetta”, è stata in realtà effettuata soltanto nel mese di settembre 2025 ad indagini già in corso e, d’altro lato, che lo scioglimento in data 17.12.2025, del contratto sottoscritto con la Società L’Aquila 1927 è avvenuto su impulso della Società “a seguito dell’indagine federale a Lei nota e al fine di preservare la credibilità della società”, e non ad iniziativa dell’interessato, che si è limitato a sottoscrivere l’atto di recesso per accettazione.

Quanto poi alla possibilità di attribuire rilevanza, ai sensi dell’articolo 128 del C.G.S., al fatto che il sig. Rossini “abbia ammesso le proprie responsabilità”, si osserva, conclusivamente nel reclamo, che l’impiego della congiunzione “e” fra la locuzione “ammissione di responsabilità” e “collaborazione” implica che i due requisiti richiesti per la riduzione della sanzione debbano essere presenti congiuntamente, mentre nel caso di specie, il sig. Rossini, nel corso dell’attività inquirente, non ha posto in essere alcuna condotta finalizzata ad agevolare l’accertamento degli illeciti disciplinari contestati, essendosi limitato ad ammettere le proprie responsabilità, fermo restando che la Procura federale non ha mai formulato alcuna richiesta di applicazione nei confronti del deferito delle previsioni di cui all’articolo 128 sopra richiamato.

Per le ragioni esposte, la Procura federale chiede alla Corte di accogliere il deferimento e, per l’effetto, in riforma della decisione gravata, irrogare nei confronti:

- del sig. Gianluca Rossini la sanzione di anni 3 di inibizione ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;

- del sig. Pietro Cerasoli la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;

- del sig. Giulio Moscardelli la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;

- del sig. Marco Moscardelli la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia.

II.2)In data 9 aprile 2026, la Segreteria della Corte federale di appello dava avviso della fissazione d’udienza a tutte le parti a mezzo pec.

II.3)In data 22 aprile 2026, l’avv. Massimiliano Della Puppa, in qualità di difensore del sig. Gianluca Rossini, depositava richiesta di accesso al fascicolo di causa, cui faceva seguito il deposito in data 24 aprile 2026 di memoria difensiva.

Nello scritto difensivo si deduce:

Insussistenza della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, dell’art. 37 delle N.O.I.F. e dell’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento del CONI, contestata al capo b) del deferimento.

Il motivo muove dal rilievo che la posizione del Sig. Rossini non può essere arbitrariamente collegata a quella degli altri deferiti nel presente procedimento sportivo, sotto un duplice profilo. Difatti il Rossini ha impugnato il provvedimento di DA.SPO. emesso dal Questore di L’Aquila avanti gli organi di giustizia amministrativa, che ne hanno sospeso l’efficacia con l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2370 del 27 giugno 2025 e, in forza di detto provvedimento favorevole, nella giornata del 1° luglio 2025, la società L’Aquila 1927 aveva proceduto al rinnovo del contratto precedentemente sottoscritto con il Sig. Rossini, in continuità con le funzioni di Direttore sportivo della Società già espletate in precedenza.

Ciò evidenzierebbe che la condotta del Rossini si iscrive in un quadro di assoluta legittimità, tenuto conto che la misura amministrativa del DA.SPO. incide esclusivamente sulla libertà di circolazione del soggetto, inibendogli di frequentare determinati luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive, ma non può impedire l’esercizio dell'attività lavorativa professionistica, pena la violazione di precetti costituzionali di cui agli artt. 1 e 35 della Costituzione, come comprova la circostanza che diverse questure hanno autorizzato deroghe per esigenze lavorative.

Si osserva, inoltre, che come correttamente sottolineato dal Tribunale federale nazionale nella pronuncia oggetto di reclamo della Procura, l’art. 22 bis, comma 4, N.O.I.F. non menziona il provvedimento D.A.SPO. tra le cause di incompatibilità con la continuazione di una carica dirigenziale in ambito calcistico e, di conseguenza, il Sig. Rossini non ha assolutamente violato l’art 37 N.O.I.F. dichiarando di non avere cause di incompatibilità con detta carica. Sulla tassatività di dette cause, tra le quali non è ricompreso il provvedimento D.A.SPO., l’esponente richiama la pronuncia della Corte federale d’appello, Sezione consultiva, n. 71 del 18 dicembre 2017.

Sotto altro profilo, si paleserebbe affatto inconferente la contestazione inerente la violazione dell’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento CONI, avendo il deferito sempre rispettato precisamente la misura D.A.SPO., non ponendo in essere alcuna condotta idonea a ledere l’integrità fisica e morale degli avversari.

Alla stregua di quanto esposto, si chiede la conferma del proscioglimento disposto dal giudice di primo grado.

- Infondatezza del motivo n. 2 del reclamo presentato dalla Procura federale in relazione alla gradualità della sanzione inflitta al Sig. Rossini.

L’esponente osserva che l’effetto dissuasivo e preventivo si è verificato non appena il prevenuto è stato sottoposto ad indagine dalla Procura federale. Infatti, lo stesso, ignaro dell’obbligo vigente anche per le categorie dilettantistiche, ha subito provveduto ad iscriversi all’apposito corso per ottenere l’abilitazione e la relativa iscrizione all’albo dei direttori sportivi. Inoltre, all’atto della conclusione delle indagini da parte della Procura federale, il Sig. Rossini e L’Aquila 1927 hanno inteso rescindere, di comune accordo, il contratto in essere al fine di consentire la totale regolarizzazione circa la posizione dell’odierno deferito, il quale non ha assunto nessuna nuova carica in alcuna società sportiva, così escludendo l’insorgenza di qualsivoglia pericolo di recidiva.

Si assume, infine, che – come correttamente ritenuto dal Tribunale - l’iscrizione al Corso per direttori sportivi, la rescissione del contratto con L’Aquila 1927 e l’ammissione delle proprie responsabilità, sono certamente circostanze attenuanti valutabili ai sensi dell’art. 13, lett. c) ed e) C.G.S..

Tanto premesso, la parte conclude per l’infondatezza del reclamo e la conferma della decisione.

II.4) In data 26 aprile 2026 veniva acquisita al fascicolo telematico la memoria difensiva dei sigg. Marco Moscardelli, Giulio Moscardelli e Pietro Cerasoli, i quali lamentano innanzitutto che il reclamo della Procura federale introduce, solo in sede di gravame, il richiamo all’art. 16, comma 5, dello Statuto FIGC e agli artt. 1 e 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI e manifesta un evidente mutamento di prospettiva rispetto al deferimento. Si assume, al riguardo, che mentre quest’ultimo contestava l’intento elusivo denotato dalla stipula dei contratti di collaborazione e dalla successiva istanza di autorizzazione rivolta al Questore, il reclamo argomenta che l’aver svolto funzioni di dirigente accompagnatore in costanza di D.A.SPO. integri, ex se, la violazione delle norme e dei principi richiamati.

Tanto premesso, gli esponenti rappresentano di operare, da anni, all’interno della struttura societaria e associativa riconducibile a L’Aquila 1927 SSDARL, avendo preso parte alla rifondazione, al sostegno organizzativo e alla gestione concreta della medesima. Tale stabile inserimento, risalente e documentato nella compagine associativa e societaria, esclude in radice che la loro condotta possa essere letta quale ingresso strumentale o artificioso nella società in funzione elusiva degli effetti del D.A.SPO., rappresentando invece la prosecuzione, in forma più strutturata, di un rapporto preesistente, funzionale alla gestione del sodalizio sportivo, c n la conseguenza che i deferiti non hanno violato alcuna norma federale espressamente applicabile al caso di specie, né hanno posto in essere comportamenti in concreto contrari a lealtà, correttezza e probità.

Osservano, inoltre, che la contestazione della Procura federale imputa ai deferiti una condotta specifica, consistente nella sottoscrizione del contratto di collaborazione e nella falsità della dichiarazione di assenza di ragioni ostative, smentita dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione al Questore de L’Aquila, assumendo che tale condotta, in sé considerata, integrasse la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., dell’art. 37 N.O.I.F. e dell’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI.

Siffatta prospettazione, a parere degli esponenti, si pone in contrasto con l’art. 22-bis N.O.I.F., recante il catalogo normativo dei requisiti di onorabilità, delle ipotesi di incompatibilità e degli obblighi dichiarativi gravanti sui dirigenti e collaboratori sportivi, che non contempla il DA.SPO. tra le cause ostative al tesseramento, non potendo un provvedimento amministrativo di prevenzione personale essere estensivamente e impropriamente equiparato alle misure di prevenzione tipiche previste dal d.lgs. n. 159/2011.

In tale prospettiva, non potrebbe invocarsi la clausola generale di cui all’art. 4 C.G.S. per introdurre una nuova causa di incompatibilità non prevista dall’ordinamento sportivo e configurare obblighi dichiarativi di cause ostative insussistenti. Difatti, proseguono gli esponenti, la natura “aperta” dell’art. 4 non equivale infatti a una disponibilità assoluta della fattispecie disciplinare, né consente di ricondurre ed elevare a condotta intrinsecamente illecita l’esercizio di una facoltà legittima riconosciuta dall’ordinamento generale e finalizzata a ottenere una verifica di compatibilità tra attività lavorativa e misura amministrativa di prevenzione.

Si osserva, inoltre, che l’applicazione della clausola generale, anche nell’ordinamento sportivo, esige pur sempre che il comportamento contestato si traduca in una condotta concretamente apprezzabile, sorretta da prova adeguata e connotata da un effettivo disvalore rispetto ai principi evocati. Siffatti presupposti difettano nella fattispecie, atteso che la Procura federale non contesta ai deferiti alcuna violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte dai provvedimenti di DA.SPO. e desume l’illecito non da fatti positivi, certi, precisi e concordanti, ma dalla sola successione temporale tra l’adozione del D.A.SPO. e la stipula dei contratti di collaborazione sportiva, nonché dalla successiva presentazione dell’istanza al Questore de L’Aquila, che lungi dal poter denotare l’ammissione di una ragione ostativa, costituisce invece il legittimo esercizio della facoltà di chiedere all’autorità amministrativa la valutazione circa la compatibilità tra la prestazione lavorativa e la misura amministrativa di prevenzione.

In definitiva, secondo i deferiti, la condotta trasgressiva è stata ascritta ad atti di per sé leciti e compatibili con l’esercizio di diritti e facoltà riconosciuti dall’ordinamento generale: la stipula di un contratto, la richiesta di autorizzazione all’autorità competente, lo svolgimento di attività lavorativa in favore della società al di fuori di condotte in concreto vietate e mai contestate.

II.5) Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, l’avv. Elia Fanini per i sigg. Giulio Moscardelli, Marco Moscardelli e Pietro Cerasoli; gli avv. Giovanni Adami e Massimiliano Della Puppa per il sig. Gianluca Rossini.

I difensori hanno richiamato il contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già rassegnate, come meglio precisato nel verbale d’udienza.

Dopo la discussione delle parti, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

III) La Corte ritiene infondato il reclamo in esame.

III.1) Lo scrutinio del primo motivo deve muovere dalla lettera dell’art. 125, quarto comma, CGS, il quale descrive il contenuto essenziale dell’atto di deferimento, stabilendo che, “nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.

La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta.

L’atto di deferimento, quindi, assolve la funzione essenziale di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico, i quali esprimono e delimitano l’ipotesi accusatoria formulata dall’organo inquirente.

L’atto presiede al rispetto della garanzia, per il deferito, di svolgere una consapevole difesa, che solo la chiara delimitazione dell'add bit può consentirgli (CFA, SS.UU., n. 57/2022-2023).

Va da sé che la descrizione delle circostanze fattuali sulle quali fonda la contestazione costituisce presupposto essenziale ai fini del rispetto delle garanzie difensive e che il cambiamento della fisionomia dell’ipotesi accusatoria lede il diritto di difesa, che deve essere assicurato in ogni stato del procedimento.

La giurisprudenza riconosce il potere del giudice di riqualificare la fattispecie giuridica e, quindi, di sussumere il fatto materiale all’interno di una cornice normativa differente da quella descritta dalla Procura nell’atto di deferimento, ma non consente di assumere a fondamento della responsabilità disciplinare un fatto diverso da quello considerato nella condotta ascritta all’incolpato.

Tanto premesso, la Corte osserva che il deferimento di cui trattasi imputa ai soggetti deferiti di aver sottoscritto un accordo di collaborazione sportiva e di aver svolto dietro compenso le relative funzioni, dichiarando, contrariamente al vero, l’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’incarico ricevuto, consistenti nel provvedimento di DA.SPO. e nel decreto del Questore che aveva respinto la domanda di autorizzazione all’attività lavorativa formulata dai deferiti.

La condotta contestata è quindi rappresentata dall’assunzione e dallo svolgimento di un incarico di collaborazione sportiva sulla base di false dichiarazioni e in presenza di provvedimenti ostativi emessi a carico dei deferiti dall’Autorità di pubblica sicurezza; fatti, questi, idonei a denotare la volontà consapevole di eludere i presidi posti a tutela dell’ordine, della sicurezza e della credibilità delle manifestazioni sportive.

Gli elementi raccolti al giudizio e le riflessioni suscitate dalla decisione del Tribunale hanno indotto la Procura federale a formulare il motivo di reclamo in una prospettiva che diverge dalla impostazione iniziale seguita nell’atto di contestazione.

In particolare, si è dissolta la convinzione che il DA.SPO. possa precludere in toto lo svolgimento di un’attività lavorativa in ambito sportivo, esso implicando esclusivamente il divieto di accesso presso impianti sportivi in cui si tengono in quel momento specifiche manifestazioni sportive, al fine precipuo di prevenire episodi di violenza che possono insorgere in occasione delle stesse, ma senza tuttavia impedire tutte le altre prestazioni lavorative che non comportino la violazione di quello specifico divieto che è peraltro presidiato da sanzione penale, rendendo quindi compatibile la prestazione lavorativa pattuita dai deferiti con il rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento inibitorio.

La possibilità di un pur limitato esercizio dell’incarico di collaborazione sportiva si è altresì rivelata non contrastante con i decreti del Questore di luglio 2025 che hanno comprensibilmente negato l’autorizzazione richiesta dai deferiti, sulla base del rilievo che la sua concessione avrebbe comportato lo svuotamento pratico del divieto, e quindi la vanificazione della funzione preventiva dello stesso.

Anche in tal caso la portata di questo provvedimento non ne autorizza l’estensione della efficacia oltre il suo effettivo contenuto precettivo, che si sostanzia nel respingere la domanda formulata dagli interessati e diretta a conseguire l’autorizzazione ad “accedere, stazionare e transitare” presso gli impianti sportivi in occasione degli incontri di calcio della squadra de L’Aquila 1927 e, quindi, a essere sostanzialmente esentati dal rispetto del divieto loro imposto.

Tale essendo la situazione che il Questore era chiamato a governare, deve escludersi la possibilità di conferire al provvedimento un valore inibitorio all’esercizio di tutte le altre attività di carattere amministrativo e gestionale connesse all’incarico sportivo, specie tenuto conto della facoltà di autodeterminazione circa le modalità esecutive dell’incarico e dell’ampia discrezionalità organizzativa riconosciute dall’accordo di collaborazione stipulato dai deferiti.

Detto contesto di conciliabilità dell’incarico e della frequenza dell’impianto sportivo con l’efficacia dei provvedimenti di D.A.SPO. e del diniego di autorizzazione ha proiettato in una situazione di instabilità l’ipotesi accusatoria originaria e messo in crisi la tenuta dei presupposti che ne costituiscono il fondamento, quali il carattere ostativo dei provvedimenti stessi, la volontà dei deferiti di eluderne il dispositivo, lo svolgimento di attività in costanza del divieto e la falsità della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità all’esercizio dell’incarico.

In tale quadro, il reclamo in esame si è quindi orientato a conferire particolare risalto al contrasto diretto tra l’art. 4 C.G.S. e la condotta violenta posta in essere dai deferiti, sul rilievo che questa costituisca espressione in sé di un elevato grado di disvalore, inconciliabile con i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui è espressione la norma suindicata.

Senonché, come giustamente annotato nella decisione reclamata, nell’atto di deferimento non sono contestati gli illeciti comportamenti che hanno causato l’emissione dei provvedimenti amministrativi.

A parere della Corte, è in tal modo integrata la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, posto che il reclamo invoca a fondamento della responsabilità dei deferiti un fatto materiale (la condotta violenta) diverso da quelli contestati nell’originaria ipotesi accusatoria, come sopra descritti.

La Corte è consapevole che il fatto storico della condotta violenta posta in essere dai deferiti in occasione della gara L'Aquila – Sambenedettese del 26 gennaio 2025 è menzionato nell'atto di deferimento.

Tuttavia, esso vi figura esclusivamente quale presupposto fattuale dei provvedimenti di D.A.SPO. – ossia quale antecedente storico che ha dato causa all’emissione della misura amministrativa – e non quale autonomo fatto costitutivo dell’illecito disciplinare contestato.

La condotta ascritta ai deferiti nell’atto di deferimento consiste, infatti, nella sottoscrizione dei contratti di collaborazione sportiva in pendenza di D.A.SPO., nella dichiarazione di insussistenza di ragioni ostative e nella prosecuzione dell’attività nonostante il diniego del Questore: è questo il fatto materiale su cui si fonda l’incolpazione e rispetto al quale i deferiti hanno apprestato le proprie difese.

Ora, il reclamo della Procura federale – pur mantenendo formalmente invariata la descrizione delle condotte contestate – ne muta il baricentro assiologico, conferendo rilievo centrale e autonomo non già alla condotta elusiva sopra descritta, bensì alla condotta violenta che ha originato i provvedimenti di D.A.SPO., elevandola a fondamento diretto e autosufficiente della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

In tal modo, il reclamo non sollecita una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti già contestati – nel qual caso la Corte ben potrebbe, in virtù del principio iura novit curia, sussumere la condotta entro una cornice normativa differente da quella indicata nell'atto di deferimento – ma sposta il fulcro dell'addebito su un fatto materiale (la partecipazione attiva a episodi di violenza) che, pur essendo narrato nel deferimento come circostanza di contesto, non è mai stato oggetto di autonoma contestazione disciplinare.

La distinzione è tutt’altro che formalistica. La riqualificazione giuridica presuppone l’identità del fatto materiale e si risolve nella sua sussunzione entro una diversa cornice normativa.

Diversamente, l’assunzione della condotta violenta quale fondamento autonomo della responsabilità disciplinare, introduce nel giudizio un fatto che, nel deferimento, non era contestato come illecito in sé, ma fungeva da mero presupposto causale di un diverso provvedimento amministrativo.

Si tratta, pertanto, di una modificazione sostanziale dell’ipotesi accusatoria che eccede i limiti della riqualificazione e integra un’inammissibile mutatio libelli.

Né potrebbe obiettarsi che la menzione del fatto violento nel corpo del deferimento sia sufficiente a ritenerlo implicitamente contestato.

La funzione garantistica del principio di correlazione tra accusa e decisione esige che l’incolpato sia posto in condizione di difendersi in relazione a ciascun fatto che gli viene specificamente addebitato quale autonoma violazione disciplinare.

La circostanza che un fatto sia narrato nel deferimento come antefatto storico o come elemento di contesto non equivale alla sua contestazione quale illecito disciplinare: ciò che non è oggetto di formale addebito non può divenire, in sede di reclamo, il fondamento della responsabilità del deferito, pena la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (CFA, SS.UU., n. 57/2022-2023).

Ne discende che, nel caso in esame, deve farsi applicazione del principio di determinatezza dell’incolpazione, cardine irrinunciabile di ogni sistema processuale che aspiri a conformarsi ai canoni del giusto processo, il quale esige che la contestazione disciplinare delimiti con precisione l’esatto perimetro dell’addebito mosso e che su di esso soltanto si misuri la responsabilità dell’incolpato.

In quanto precede risiede, a parere della Corte, l’infondatezza del primo motivo del reclamo.

III.2) Deve giudicarsi infondato anche il secondo motivo di reclamo.

Il Tribunale ha valorizzato quali circostanze attenuanti la sanzione disciplinare inflitta al Rossini “il corretto comportamento processuale di piena ammissione dell’addebito, sia per la tempestiva iscrizione al corso per Direttori sportivi 2025/2026, non appena preso contezza degli obblighi normativi previsti per lo svolgimento dell’attività suddetta, nonché per l’avvenuta rescissione, in data 17.12.2025, del contratto sottoscritto con la Società L’Aquila 1927”.

La Corte ritiene di dover condividere le valutazioni del primo giudice.

Difatti la condotta del Rossini di pieno e leale riconoscimento della responsabilità per i fatti indicati sub a) del deferimento e di sollecita iscrizione al corso per il conseguimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di Direttore sportivo è certamente valorizzabile in termini di successiva presa di coscienza del disvalore della condotta agita in difetto delle abilitazioni federali.

L’argomento esposto nel reclamo secondo cui il Rossini si sarebbe limitato a sottoscrivere per accettazione la rescissione del contratto di collaborazione comunicatogli dalla Società (al fine dichiarato di preservare la propria “credibilità”), trascura di considerare che l’accettazione costituisce comunque l’espressione di un comportamento volontario adesivo allo scioglimento del rapporto, cui il Rossini non era tenuto.

Ciò, in particolare, deve affermarsi nel contesto delineato dai provvedimenti cautelari del giudice amministrativo e dal diniego di autorizzazione del Questore de L’Aquila, il cui tenore emargina l’ipotesi dell’attenuante c.d. putativa e legittima invece il ragionevole convincimento maturato dal Rossini sulla compatibilità tra le limitazioni connesse ai divieti imposti dalla misura di prevenzione e le prestazioni contrattuali (da eseguire “in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita”) che non implicassero l’accesso agli impianti sportivi nelle giornate di svolgimento di specifiche competizioni calcistiche.

Circostanza questa che, nella prospettiva di dosimetria della sanzione riferibile allo specifico profilo contestato, consente di mitigare la natura e l’intensità dell’elemento psicologico sotteso alla condotta dell’autore, riducendone il disvalore disciplinare.

Tanto premesso, va poi precisato che l’ammissione di responsabilità di cui all’art. 13, comma 1, lettera e), del Codice di giustizia sportiva integra una circostanza attenuante autonoma e distinta rispetto a quella della prestata collaborazione dalla quale e ̀ separata dalla disgiunzione “o” (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026).

La disposizione recita, per quanto qui rileva: costituiscono circostanze attenuanti "aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari".

L'impiego della congiunzione disgiuntiva "o" rende inequivoco che ciascuna delle due condotte – l'ammissione di responsabilità, da un lato, e la collaborazione fattiva, dall'altro – è idonea, di per sé sola, a integrare la circostanza attenuante, senza che il riconoscimento dell'una presupponga la compresenza dell'altra.

Trattasi di circostanze alternative e non cumulative, rispondenti a rationes distinte: l'ammissione di responsabilità esprime la resipiscenza e la leale adesione del deferito al principio di verità processuale; la collaborazione fattiva valorizza invece il contributo conoscitivo reso agli organi inquirenti per la scoperta o l'accertamento di ulteriori violazioni.

La norma si distingue nettamente dalla diversa previsione di cui all'art. 128 del Codice di giustizia sportiva, la quale consente una riduzione della sanzione a favore di "coloro che, prima del deferimento, abbiano ammesso la propria responsabilità e abbiano collaborato alla scoperta o all'accertamento di violazioni regolamentari".

In tale disposizione, l'impiego della congiunzione copulativa "e" impone la compresenza di entrambi i requisiti — ammissione di responsabilità e collaborazione — quale condizione necessaria per l'operatività del beneficio.

L'art. 128 presenta, inoltre, un ulteriore requisito di natura procedurale: la riduzione opera "su proposta della Procura federale", sicché soltanto l'organo inquirente è in condizione di apprezzare la bontà e l'efficacia della collaborazione prestata e di sollecitarne la valorizzazione in sede sanzionatoria (CFA, Sez. I, n. 15/2022-2023).

Le due disposizioni rispondono, dunque, a logiche differenti e operano su piani non sovrapponibili.

L'art. 13 disciplina le circostanze attenuanti generali, applicabili d'ufficio dal giudice nella dosimetria della sanzione; l'art. 128 introduce un meccanismo premiale speciale, subordinato a presupposti più rigorosi e alla iniziativa della Procura.

Ne discende che la censura del reclamo, nella parte in cui invoca l'inapplicabilità dell'art. 128 CGS in ragione della mancata collaborazione e della mancata proposta della Procura, colpisce una norma che il Tribunale federale nazionale non ha applicato, risultando pertanto inconferente.

Correttamente, quindi, il Tribunale – senza operare alcun richiamo all’art. 128 C.G.S. - ha giudicato applicabile la circostanza attenuante riconducibile all’art. 13, primo comma lett. e) che valorizza alternativamente (e non cumulativamente) il riconoscimento della propria responsabilità o la collaborazione fattiva all’accertamento degli illeciti disciplinari.

IV) In conclusione, il reclamo della Procura federale deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce
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