F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Parere n. 0001/CFA pubblicata il 9 Maggio 2026 (motivazioni) –

Parere/0001/CFA-2025-2026

 

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONE CONSULTIVA

 

composta dai Sigg.ri:

Angelo Piazza – Presidente

Fabrizio D'Alessandri – Componente

Sebastiano Zafarana – Componente

Vincenzo Rossi - Componente

Alberto Urso - Componente (relatore)

ha reso il seguente

PARERE

Oggetto: quesito interpretativo in relazione al corretto criterio di coordinamento tra le fonti normative ai fini della individuazione del corpo elettorale legittimato a partecipare alle votazioni per l’elezione dei Consiglieri federali di spettanza della LNPB; quesiti integrativi sulla corretta composizione del corpo elettorale delle Leghe professionistiche ai fini dell’elezione del Presidente federale e dei Consiglieri federali di rispettiva competenza, nonché sui requisiti necessari per l’accreditamento delle candidature.

Premesso e considerato

1. Il Presidente della Figc, a seguito di corrispondente richiesta formulata dalla LNPB in data 10 aprile 2026, ha ritenuto opportuno acquisire il parere di questa Sezione sul seguente quesito: “se, alla luce del […] coordinamento tra le disposizioni del ‘Regolamento elettorale e dei voti dell’Assemblea elettiva’, del ‘Regolamento per l’elezione del componente del Consiglio Federale non di diritto di spettanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B’, dello Statuto federale e dello Statuto LNPB, le società provenienti da altra Lega che abbiano acquisito il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva anteriormente alla data di svolgimento dell’Assemblea federale elettiva debbano essere ammesse a partecipare, con diritto di voto, alla procedura elettorale per la designazione del Consigliere federale di competenza della LNPB nell’ambito della medesima Assemblea;

- ovvero se, in ragione della natura, delle modalità di convocazione e di svolgimento dell’Assemblea federale elettiva, nonché della disciplina di fonte federale, debba ritenersi prevalente quest’ultima, con conseguente inapplicabilità, in tale specifico contesto, della previsione statutaria di cui all’art. 6.4.h) Statuto LNPB;

- nonché, più in generale, quale sia il corretto criterio di coordinamento tra le suddette fonti normative ai fini della individuazione del corpo elettorale legittimato a partecipare alle votazioni per l’elezione del Consigliere federale di spettanza della LNPB”.

Nel formulare il quesito la LNPB premette che, giusta C.U. n. 191/A, è stata convocata per il giorno 22 giugno 2026 l’Assemblea federale elettiva per deliberare sulla “Elezione del Presidente Federale” e sulla “Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art. 26, comma 4, dello Statuto federale”.

Tanto premesso, la LNPB s’interroga su quale debba essere la corretta composizione dell’Assemblea chiamata all’elezione dei Consiglieri federali, e in particolare se debba o no trovare applicazione la disposizione statutaria di cui all’art. 6.4.h Statuto LNPB a tenore del quale “successivamente alla conclusione dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche, inclusi gli eventuali play-off e play-out, ossia dopo l’ultima gara ufficiale della stagione, le società provenienti da altra lega che hanno acquisito il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva, hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.4.i).

Contemporaneamente, le società appartenenti alla Lega che, successivamente alla conclusione dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche, inclusi gli eventuali play-off e play-out, risultano prive del titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva, partecipano all’Assemblea con diritto di voto limitatamente ai casi previsti al successivo comma 6.4.j)”.

2. Con successiva nota del 30 aprile 2026 il Presidente della Figc ha sottoposto a questa Sezione i seguenti ulteriori quesiti:

“1. se il corpo elettorale in rappresentanza delle Leghe professionistiche ai fini della elezione del Presidente federale e dei Consiglieri federali di rispettiva competenza debba essere individuato in applicazione delle sopra richiamate disposizioni degli Statuti delle Leghe [i.e., art. 9, comma 1, lett. h, Statuto - Regolamento Lega Calcio Serie A; art. 12, comma 7 e 8, e art. 2, comma 1, Statuto Lega Pro, ndr.];

2. come debba comporsi, in particolare, il corpo elettorale in rappresentanza della Lega Pro. A tal proposito si evidenzia che l’art. 2, comma 1 dello Statuto di Lega Pro sopra richiamato definisce associate le società che, in possesso del relativo titolo, abbiano anche conseguito la Licenza Nazionale. Detto presupposto, nella corrente stagione sportiva, si verifica dopo il 22 giugno 2026 e precisamente all’esito del Consiglio federale del 1 luglio 2026 in virtù del regolamento sulle licenze nazionali. Si chiede, quindi di chiarire se, alla luce di detto calendario e, in considerazione della circostanza che per le altre due leghe professionistiche si debba tener conto del titolo sportivo conseguito al 22 giugno 2026, si debbano considerare associate tutte le società che abbiano conseguito il titolo di Serie C alla data del 22 giugno 2026, dovendosi altrimenti escludere l’intero corpo elettorale della Serie C, non avendo nessuna società in possesso del relativo titolo di serie C ancora conseguito la Licenza Nazionale;

3. se, per l’accreditamento delle candidature alle cariche di Presidente federale e Consigliere federale in rappresentanza di ciascuna Lega professionistica, dovrà tenersi conto della appartenenza della società alla Lega alla data di convocazione dell’Assemblea”.

3. Per l’esame e la risposta sui quesiti formulati il Collegio si è riunito nell’adunanza del 5 maggio 2026.

Ritenuto

4. Contesto normativo e fattuale di riferimento

I quesiti sottoposti alla Sezione traggono origine dalla convocazione dell’Assemblea federale elettiva per il giorno 22 giugno 2026 da parte del Presidente federale in conseguenza delle dimissioni dall’incarico da questi rassegnate in data 2 aprile 2026 (cfr. C.U. n. 191/A pubbl. 2 aprile 2026).

L’art. 24, comma 9, Statuto federale prevede infatti che “In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l’intero Consiglio federale. L’espletamento dell’ordinaria amministrazione, e l’adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. […] In ogni caso, l’Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell’art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall’accertamento dell’evento”.

Come anticipato, il C.U. di convocazione della suddetta Assemblea indica, fra gli altri, i seguenti punti all’o.d.g.: “ 3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art. 26, comma 4, dello Statuto federale

4) Elezione del Presidente Federale”.

In relazione a tali due punti all’o.d.g. sono stati rivolti alla Sezione i suesposti quesiti, che vanno separatamente esaminati nei termini che seguono.

5. Il quesito formulato dalla LNPB: inquadramento e analisi della disciplina

5.1. Come anticipato, il quesito formulato dalla LNPB ha ad oggetto la corretta composizione del corpo elettorale chiamato all’elezione dei Consiglieri federali ascrivibili alla relativa componente, nell’ambito del punto 3 all’o.d.g. del C.U. n. 191/A.

In particolare, la LNPB si domanda se possa trovare applicazione, nel caso di specie, la previsione sulla composizione dell’Assemblea della LNPB prevista all’art. 6.4.h del corrispondente Statuto.

5.2. Va premesso al riguardo che l’art. 26, comma 4, Statuto federale prevede che “ L’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l’elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche”, regolamenti elettorali che sono “inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l’approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione”.

Nella specie, il “Regolamento per l’elezione del componente del Consiglio Federale non di Diritto di spettanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B” (di seguito anche “Regol. elez. comp. B”) è stato approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre 2024, come da C.U. n. 138/A, e prevede, all’art. 2, comma 1, che “Ai sensi dell’art. 26 co. 1 dello Statuto FIGC, la LNPB esprime due Consiglieri federali, incluso il Presidente che è componente di diritto. Il secondo Consigliere viene eletto secondo le modalità indicate dalla normativa federale vigente e dal presente Regolamento”.

Il successivo art. 3 stabilisce che “L’elezione del Consigliere Federale non di diritto in rappresentanza della LNPB avviene in occasione dell’Assemblea Federale elettiva, prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

La convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della LNPB è effettuata dalla FIGC”.

In coerenza con tale disciplina, il Regolamento elettorale e dei voti dell’assemblea elettiva (di seguito anche “Regol. elettorale”), adottato ai sensi dell’art. 21, comma 4, Statuto federale e allegato al C.U. n. 191/A di convocazione dell’Assemblea elettiva, prevede che “In occasione dell’Assemblea Federale sono altresì eletti i Consiglieri Federali da parte delle Leghe e da parte degli Atleti e dei Tecnici” (art. 5, comma 1), e che “Preliminarmente alle votazioni per l’elezione del Presidente Federale, vengono eletti i Consiglieri Federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché i Consiglieri Federali da parte degli atleti e dei tecnici, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e approvati dal Consiglio Federale” (art. 5, comma 2).

Al successivo punto 3.2 il Regol. elettorale rende esplicito che l’elezione del Consigliere federale, diverso dal componente di diritto, avviene “nell’Assemblea di Lega” da tenersi “in occasione” dell’Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente federale.

5.3. Emerge dalla complessiva disciplina suesposta come l’elezione dei Consiglieri federali debba avvenire, “secondo le modalità indicate dalla normativa federale vigente” (art. 2, comma 1, Regol. elez. comp. B), “ in occasione della assemblea federale elettiva” e prima delle votazioni per la elezione del Presidente federale (art. 26, comma 4, Statuto federale; art. 3, comma 1, Regol. elez. comp. B; art. 5, comma 1 e 2, nonché punto 3.2 Regol. elettorale).

La detta elezione compete alle “Leghe” (art. 26, comma 4, Statuto federale; in termini analoghi, cfr. l’art. 5, comma 1 e 2, Regol. elettorale; v. anche l’art. 10-ter.1 Statuto LNPB) e, per esse, a mente della “normativa federale vigente”, al relativo organo assembleare, e cioè all’Assemblea di ciascuna Lega.

Il che si ricava univocamente sia dalla disciplina federale relativa alle operazioni elettorali (cfr. il citato punto 3.2 Regol. elettorale, che rende esplicito come la detta elezione “avviene nell’Assemblea di Lega” da tenersi in occasione di quella Federale), sia da quella statutaria di Lega che individua le competenze e il funzionamento dei relativi organi.

Segnatamente, l’art. 6.7.h Statuto LNPB stabilisce che “Sono di competenza dell’Assemblea [i.e., il relativo organo di Lega, di cui agli artt. 5.1.a e 6 Statuto LNPB] l’elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, e del suo supplente” (cfr. anche l’art. 6.5 LNPB sulle modalità di convocazione dell’Assemblea di Lega, ove si precisa come queste valgano “Ad eccezione della convocazione delle Assemblee per la elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, che è effettuata dalla FIGC”, confermando così come sia l’organo assembleare di Lega, pur convocato dalla Figc, a esprimere il Consigliere federale non di diritto).

Nello stesso senso, l’art. 10-ter.3 Statuto LNPB chiarisce che “La elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto” avviene nella “Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale”.

Può ritenersi dunque pacifico come il compito di eleggere il Consigliere federale non di diritto ascrivibile alla LNPB spetti all’Assemblea di Lega, che, semplicemente, si celebra a tal fine “in occasione” dell’Assemblea federale elettiva (proprio perciò venendo eccezionalmente convocata dalla Figc) e “prima” delle votazioni presidenziali (ciò considerato appunto che è proprio con l’elezione del Presidente che si perfeziona la costituzione del Consiglio federale, di cui pure il Presidente fa parte: art. 26, comma 1 e 5, Statuto federale).

Alla luce di ciò, deve ritenersi che, in assenza di altre deroghe sul regime di composizione e funzionamento dell’organo (l’Assemblea di Lega, appunto), lo stesso si formi e operi secondo la disciplina ordinaria che gli è propria, incluso l’art. 6.4.h Statuto

LNPB.

In tale prospettiva, non è ravvisabile alcuna rilevante contraddizione tra la disciplina di fonte federale relativa all’Assemblea federale elettiva e quella statutaria sull’Assemblea di Lega chiamata a esprimere il Consigliere federale, proprio perché i due organi, pur congiuntamente convocati e integrati nei termini suesposti, rimangono distinti nella loro identità, funzione e disciplina.

5.4. Nel merito, peraltro, la partecipazione e votazione all’Assemblea, a campionato ormai ultimato, anche delle “ società provenienti da altra legache hanno acquisito il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva” (le   quali hanno appunto “diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto”: art. 6.4.h, cit.) risulta coerente con il principio sostanzialistico di corrispondenza tra il titolare del diritto voto e l’effettivo interessato (nonché destinatario) degli effetti della relativa delibera, sicché è ben ragionevole ritenere che legittimato alla votazione sia colui che, al tempo in cui l’Assemblea si tiene, risulta titolato alla prossima partecipazione al Campionato di Serie B, e perciò effettivamente interessato alle (e destinatario sostanziale degli effetti delle) determinazioni assemblare assunte.

Ciò ancor più è a dirsi per un’Assemblea di natura elettiva, in coerenza con il principio democratico proprio di tutti i corpi elettorali, oltreché con la ratio della richiamata disciplina: proprio perché l’elezione si rivolge e proietta effetti pro futuro ne è ben legittima (rectius: doverosa) la partecipazione con diritto di voto delle società che, pur appena transitate nel Campionato di Serie B, ivi militeranno nella stagione successiva.

Il che vale evidentemente anche alla rovescia, per le società risultate - pur sempre “ successivamente alla conclusione dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche, inclusi gli eventuali play-off e play-out, ossia dopo l’ultima gara ufficiale della stagione” prive del titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva, non più legittimate alla partecipazione con diritto di voto all’Assemblea di Lega, ad eccezione di quella per l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio relativi all’esercizio sociale precedente (artt. 6.4.h e 6.4.j Statuto LNPB).

5.5. Infine, quanto al quesito generale su quale debba essere il corretto criterio di coordinamento tra le varie fonti normative ai fini dell’individuazione del corpo elettorale legittimato a partecipare alle votazioni per l’elezione del Consigliere federale di spettanza della LNPB, va posto in risalto, in conseguenza di quanto sin qui osservato, che la pertinente normativa federale di cui allo Statuto (cfr., ad es., l’art. 26, comma 4 e l’art. 20, comma 9), al Regolamento elettorale, nonché di cui al Regolamento per l’elezione del componente del Consiglio Federale non di diritto di spettanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B, deve ritenersi integrata quoad effectum dalla disciplina statutaria di Lega, e in specie dalle disposizioni inerenti all’Assemblea della Lega, incluso l’art. 6.4.h Statuto LNPB.

Risposta al quesito

In conclusione, può rispondersi al quesito formulato dalla LNPB e dal Presidente federale con note del 10 aprile 2026 nei seguenti termini:

“alla luce del quadro normativo vigente, le società provenienti da altra Lega che abbiano acquisito il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva anteriormente alla data di svolgimento dell’Assemblea federale elettiva devono essere ammesse a partecipare, con diritto di voto, alla procedura elettorale per la designazione del Consigliere federale di competenza della LNPB nell’ambito della medesima Assemblea;

ai fini della individuazione del corpo elettorale legittimato a partecipare alle votazioni per l’elezione del Consigliere federale di spettanza della LNPB (i.e. ‘Assemblea di Lega’ da tenersi in occasione dell’Assemblea federale elettiva) la disciplina federale va coordinata e integrata con quella statutaria di Lega, incluso l’art. 6.4.h LNPB”.

6. Il primo quesito formulato dal Presidente federale con nota del 30 aprile 2026: inquadramento e analisi della disciplina

6.1. Come già posto in risalto, con il primo quesito integrativo sollevato dal Presidente con nota del 30 aprile 2026 si chiede, in sostanza, quale debba essere la corretta composizione del corpo elettorale in rappresentanza delle Leghe professionistiche ai fini dell’elezione del Presidente federale e dei Consiglieri federali di rispettiva competenza.

 In particolare, si domanda se e in che misura debba trovare applicazione, in relazione al corpo elettorale per l’elezione delle cariche federali, l’art. 9, comma 1, lett. h, Statuto - Regolamento della Lega Calcio Serie A (di seguito anche “Statuto Lega Serie A”).

Ai fini della risposta al quesito va osservato quanto segue.

6.2. La richiamata disposizione di cui all’art. 9, comma 1, lett. h disciplina le “ Modalità di partecipazione” dell’Assemblea di Lega, quale “Organ[o] della Lega Serie A” (art. 7, comma 1, lett. a, Statuto Lega Serie A), e prevede che:

“A ciascuna deliberazione avranno diritto di voto non più di venti società - ovvero nel caso in cui la Lega Serie A, a seguito di riforma del format del Campionato, preveda la partecipazione di un numero diverso di Società Associate, non più del numero di società previste dal nuovo format - il tutto secondo quanto di seguito indicato:

(i) a decorrere dal giorno successivo alla data in cui una Società Associata perde matematicamente la possibilità di maturare il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di Serie A, tale Società Associata manterrà il diritto di partecipare all’Assemblea sino al 30giugno:a)con diritto d voto in relazi n alle deliberazi ni riguardanti materie e attività i cui efftt sono di competenza della stagione sportiva corrente; b) senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva.

(ii) a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è disputata l’ultima gara del Campionato di Serie B (play off inclusi), ovvero se successiva - alla data in cui si è disputata l’ultima gara del Campionato di Serie A, quelle società che hanno disputato il Campionato di Serie B ed hanno maturato il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di Serie A, avranno diritto di partecipare all’Assemblea sino al 30 giugno: a) senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva corrente; b) con diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva”.

La disposizione è espressamente richiamata anche dal precedente art. 8, comma 2, Statuto Lega Serie A ai fini della individuazione degli “aventi diritto di voto” in sede assembleare.

6.3. Tanto premesso, quanto al corpo elettorale per la nomina dei Consiglieri federali valgono per la Lega Calcio Serie A le medesime considerazioni già svolte per la LNPB (cfr. retro, sub § 5.1 ss.).

Analogamente a quanto osservato per la LNPB, anche per la Lega Calcio Serie A compete infatti all’Assemblea di Lega la “ elezione dei Consiglieri Federali […] nonché di altri eventuali componenti di Organi della F.I.G.C. di indicazione della Lega Serie A ” (art. 9, comma 4, lett. b, Statuto Lega Serie A; successivo art. 14-bis; punto 3.1 Regol. elettorale); Assemblea da tenersi “ in occasione dell’Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale” (punto 3.1 Regol. elettorale, nonché relativi artt. 5.1 e 5.2) previa convocazione “effettuata dalla FIGC” (art. 9, comma 2, Statuto Lega Serie A; punto 3.1 Regol. elettorale).

Ne consegue che anche per la Lega Calcio Serie A troveranno applicazione, ai fini dell’Assemblea per l’elezione dei Consiglieri federali, le regole assembleari generali, ivi incluso l’art. 9, comma 1, lett. h, cit.

Anche in questo caso è del resto ragionevole e conforme alla ratio della normativa, al principio democratico e a canone di ragionevolezza che le società provenienti dalla Serie B le quali abbiano maturato, a campionato concluso, il titolo sportivo per partecipare alla prossima edizione del Campionato di Serie A anteriormente all’Assemblea elettiva, possano ivi partecipare con diritto di voto, ai sensi dell’art. 8, comma 2 e dell’art. 9, comma 1, lett. h, punto (ii), Statuto Lega Serie A. A tal fine deve ritenersi d’altra parte che la delibera per l’elezione dei Consiglieri federali sia assimilabile a quelle riguardanti materie e attività “i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva”, trattandosi appunto di deliberazione elettiva destinata a spiegare effetti pro futuro, a stagione sportiva precedente ormai conclusa.

Altrettanto ragionevole è poi che, in termini speculari, le società che abbiano perso la possibilità di maturare il titolo sportivo per partecipare alla prossima edizione del Campionato di Serie A siano escluse dalla votazione all’Assemblea destinata a produrre effetti - mediante elezione del Consigliere federale - per il futuro, e dunque per la stagione sportiva successiva.

6.4. Quanto all’elezione del Presidente federale, su cui pure il quesito domanda chiarimenti, va osservato quanto segue.

Tale elezione compete all’Assemblea della Figc (art. 23, comma 3, Statuto federale; art. 5, comma 1, Regol. elettorale) e cioè a un (distinto) organo federale, di cui all’art. 5, comma 2, lett. a, Statuto federale, la cui composizione è disciplinata dall’art. 20, comma 1.

Tale ultima disposizione istituisce al riguardo un sistema di “Delegati” per ciascuna Lega, con previsione che “I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell’assemblea ed a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali”.

6.5. Tanto premesso, deve ritenersi che, ai fini dell’individuazione dei Delegati di ciascuna Lega professionistica - il cui numero e qualifica è previsto dall’art. 2 Regol. elettorale, anche con rimando all’art. 20, comma 1, Statuto federale - vadano applicati per analogia (e per simmetria rispetto alla composizione delle Assemblee di Lega elettive dei Consiglieri federali) i principi emergenti dalle suddette disposizioni, di cui agli artt. 9, comma 1, lett. h, Statuto Lega Serie A e art. 6.4.h LNPB.

La disciplina federale che individua i Delegati per l’Assemblea stabilendo che questi coincidano, per le Leghe professionistiche, con “i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società” (art. 20, comma 1, Statuto federale; cfr. anche l'art. 2, comma 2, Regol. elettorale), va letta infatti alla luce dei principi ricavabili dalle regole sopra richiamate, dovendo farsi riferimento - ai fini dell’individuazione dei legittimati alla partecipazione con voto - al momento in cui l’Assemblea si tiene, e in specie, a campionati esauriti, alle società a quel tempo sprovviste di titolo sportivo per la partecipazione all’edizione del campionato immediatamente successivo.

I richiamati principi, come evidenziato, assicurano infatti la sostanziale coincidenza fra l’elettorato attivo e l’appartenenza per la successiva stagione alla Lega corrispondente, e ben assumo rilievo dunque anche ai fini dell’Assemblea federale elettiva.

In tale contesto, sarebbe d’altra parte irragionevole ipotizzare l’applicazione di principi diversi per la formazione del corpo elettorale chiamato a esprimere gli organi federali (tutti, peraltro, facenti parte dello stesso Consiglio federale) nell’ambito della medesima tornata elettorale.

Risposta al quesito

In conclusione, può rispondersi al primo quesito integrativo formulato dal Presidente federale nei seguenti termini:

“il corpo elettorale in rappresentanza delle Lega Calcio di Serie A ai fini della elezione dei Consiglieri federali di competenza ( i.e. ‘Assemblea di Lega’ da tenersi in occasione dell’Assemblea federale elettiva) deve essere individuato in applicazione delle corrispondenti disposizioni dello Statuto di Lega, ivi incluso l’art. 9, comma 1, lett. h;

il corpo elettorale in rappresentanza della Lega Calcio Serie A e della LNPB ai fini della elezione del Presidente federale ( i.e. Assemblea federale elettiva) è formato dai Delegati individuati ai sensi dell’art. 20, comma 1, Statuto federale, avendo riguardo al momento in cui si svolge l’Assemblea e tenendo conto a tal fine anche dei principi risultanti dalle disposizioni dell’art. 9, comma 1, lett. h, Statuto Lega Calcio Serie A e dell’art. 6.4.h LNPB”.

7.Il secondo quesito formulato dal Presidente federale con nota del 30 aprile 2026: inquadramento e analisi della disciplina

7.1. Col secondo quesito del 30 aprile 2026, il Presidente specifica e declina il precedente quesito, relativo alla composizione del corpo elettorale per l’elezione del Presidente federale e dei Consiglieri di federali, in funzione delle peculiarità proprie della Lega Pro (art. 12, comma 7 e 8, Statuto Lega Pro in ordine alla legittimazione alla partecipazione con voto delle società).

In tale contesto domanda se, ai fini della legittimazione all’elettorato attivo nell’ambito della Lega Pro, sia da ritenere indispensabile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, Statuto Lega Pro, il possesso della Licenza Nazionale, oltreché che il conseguimento del titolo di Serie C alla data dell’Assemblea del 22 giugno 2026; nel qual caso - rappresenta - nessuna società appartenente alla Lega Pro sarebbe ammessa al corpo elettorale, considerato che ai sensi del Regolamento sulle licenze nazionali queste saranno conferite solo all’esito del Consiglio federale del 1° luglio 2026, dunque successivamente all’Assemblea del 22 giugno 2026.

Ai fini della risposta al quesito si osserva quanto segue.

7.2. Prevede l’art. 2, comma 1, Statuto Lega Pro che “Sono associate alla Lega Pro, in ciascuna stagione sportiva di riferimento, le società professionistiche che, in possesso del necessario titolo sportivo, presentano domanda di associazione-ammissione e che ottengono la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C, a fronte dell’adempimento di tutti gli obblighi di legge e delle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali”.

Il successivo art. 12, comma 1, dispone che “All’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, partecipano, con diritto di voto, le società associate alla Lega Pro, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8”.

Tali ultime disposizioni prevedono a loro volta che “Le società associate alla Lega Pro hanno diritto di partecipare all’Assemblea, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l’attività successiva alla loro adesione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale” (comma 7), e che “Le società che cessano di far parte della Lega Pro, salvo quelle escluse per revoca e/o decadenza dell’affiliazione, hanno diritto di partecipare all’Assemblea unicamente per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all’avvenuta loro cessazione” (comma 8).

Per quanto di rilievo, ancora, l’Assemblea di Lega chiamata alla nomina del Consigliere federale è qualificata e regolata dallo Statuto quale “Assemblea elettiva” (cfr. l’art. 16, spec. comma 1 e 6).

7.3. Tanto premesso, quanto al profilo della composizione dell’Assemblea di Lega ai fini dell’elezione del Consigliere federale, anche alla luce dell’acquisizione e perdita del titolo sportivo (art. 12, comma 7 e 8, cit.), valgono per la Lega Pro considerazioni analoghe a quelle già svolte per la LNPB (retro, sub § 5 ss.) e per la Lega Calcio Serie A ( retro, sub § 6 ss.), sicché anche per tale Assemblea dovranno applicarsi le corrispondenti regole statutarie in relazione all’acquisizione e perdita del titolo sportivo.

Il che parimenti vale, come per le altre Leghe, anche per l’individuazione dei Delegati componenti l’Assemblea federale per l’elezione del Presidente, cui vanno ritenuti applicabili i principi ricavabili dalle suddette regole.

7.4. Quanto al distinto tema posto in relazione al requisito della Licenza Nazionale, valgono le considerazioni che seguono.

Benché il possesso della Licenza Nazionale costituisca di regola, ai sensi dell’art. 2, comma 1, Statuto Lega Pro, un presupposto per l’associazione alla Lega e detta associazione rappresenti a sua volta requisito per la partecipazione con diritto di voto alle Assemblee di Lega, può ritenersi che, ai fini dell’Assemblea per l’elezione del Consigliere federale, detto presupposto sia derogabile, tanto più a fronte della particolare contingenza concreta venutasi a creare.

A tal fine può osservarsi quanto segue.

7.5. Sotto un primo profilo, va posto in risalto che la Licenza Nazionale, pur richiamata fra i presupposti per l’associazione alla Lega, risulta funzionalmente ordinata “ai fini della partecipazione al Campionato Serie C, a fronte dell’adempimento di tutti gli obblighi di legge e delle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali” (Statuto Lega Pro, art. 2, comma 1, cit.; cfr. anche il coerente art. 1, comma 3, lett. b, che prevede fra le attribuzioni della Lega Pro l’organizzazione delle competizioni ufficiali professionistiche “riservate alle società che hanno acquisito la Licenza Nazionale per partecipare al Campionato Serie C”).

In tale prospettiva, la Licenza Nazionale costituisce un atto rilasciato dalla Federazione che legittima le società alla partecipazione ai campionati professionistici a fronte della favorevole verifica del possesso di una serie di requisiti in base a criteri di natura sportiva, infrastrutturale, organizzativa, legale ed economico-finanziaria (cfr., al riguardo, l’art. 8, comma 1, Statuto federale; nonché, più in generale, il precedente art. 3, comma 1, lett. h).

Segnatamente, “Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall’UEFA per le proprie licenze” (art. 8, comma 2, Statuto federale).

I criteri per il rilascio della Licenza sono stabiliti dal Consiglio federale, ai sensi dell’art. 27, comma 2, Statuto federale, mediante apposito manuale (cfr., da ultimo, il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C stagione sportiva 2026/2027, di cui al C.U. n. 129/A del 19 dicembre 2025).

Si desume da ciò una finalità prettamente sportiva della Licenza (a valere quale condizione per l’ammissione ai campionati professionistici) in funzione del rispetto delle regole di buona gestione e organizzazione che le società sono chiamate a seguire in armonia coi principi e gli standard europei-UEFA (cfr. l’art. 3, comma 1, lett. h e l’art. 8, comma 1, Statuto federale, cit.).

Per questo, se è il titolo sportivo a rappresentare il vero e proprio titolo di legittimazione per l’appartenenza alla Lega e partecipazione al corrispondente campionato calcistico, la Licenza Nazionale configura un atto di natura sostanzialmente autorizzatoria, che vale e rimuovere un limite alla partecipazione al campionato in funzione del rispetto di altre regole, di buona gestione e organizzazione sportivo-economico-societaria.

In questa prospettiva, è senz’altro da escludere che una società priva di Licenza Nazionale possa prendere parte a un campionato professionistico: è questo infatti - sulla base della disciplina federale - il quid proprium e la funzione tipica della Licenza.

Ben diversa è tuttavia la partecipazione e votazione delle società nell’ambito dell’Assemblea di Lega, tanto più per l’elezione dei Consiglieri federali: in tal caso non v’è infatti una preclusione federale imperativa a che ciò possa avvenire prima del conseguimento della Licenza (e, dunque, formalmente in assenza di questa), essendo la sola regola statutaria di Lega a far assurgere la Licenza a presupposto dell’associazione alla Lega, e, conseguentemente, dei diritti assembleari delle società.

Proprio perciò, si tratta di una regola che non appare di suo imperativa e inderogabile.

7.6. Sotto altro connesso profilo, va considerato che l’Assemblea di Lega per l’elezione dei Consiglieri federali rappresenta un’Assemblea (elettiva) con alcuni tratti di peculiarità: prova ne è, come già osservato, il regime speciale della convocazione, che spetta eccezionalmente alla Figc (cfr., per la Lega Pro, l’art. 16, comma 12, Statuto Lega Pro; punto 3.3 Regol. elettorale); del suo svolgimento, necessariamente “in occasione dell’Assemblea Federale elettiva” e “prima delle votazioni per l’elezione del Presidente Federale” (Regol. elettorale, art. 5, comma 1 e 2; punto 3.3, cit.); della sua disciplina, in parte affidata direttamente a fonti federali (ad es., art. 26, comma 4, Statuto federale; Regol. elettorale), anche per effetto di relatio operata dalle stesse fonti statutarie di Lega (cfr. l’art. 11, comma 1, lett. e, Statuto Lega Pro; nonché l’art. 12, comma 2).

Per questo, deve ritenersi che la lettura delle fonti statutarie di Lega (su cui cfr. anche retro, in relazione alle risposte ai precedenti quesiti) debba avvenire in modo integrato e coerente con le concorrenti fonti federali.

In tale contesto, una qualificazione del possesso della Licenza Nazionale alla stregua di presupposto inderogabile per la partecipazione con diritto di voto all’Assemblea di Lega per l’elezione del Consigliere federale non trova alcun diretto riferimento nella normativa federale (anche alla luce della ratio che questa assegna alla Licenza), e rischierebbe, nella situazione di fatto venuta a crearsi, di frustrare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, con conseguente (ben più grave) deficit di democrazia laddove dovesse concludersi che tutte le società munite di titolo sportivo Lega Pro siano prive di legittimazione alla partecipazione assembleare con diritto di voto in quanto non (ancora) in possesso di Licenza Nazionale.

7.7. A ciò si aggiunga poi che, in relazione alla (distinta) Assemblea federale, convocata per l’elezione del Presidente, valgono le regole federali già richiamate, che s’incentrano su un metodo basato sul sistema dei “Delegati”, definiti e individuati dalla disciplina federale a prescindere dal possesso di Licenza Nazionale della società e dalla relativa ratio (cfr., in particolare, l’art. 20, comma 1, Statuto federale; l’art. 2 Regol. elettorale).

In tale prospettiva, sarebbe viepiù irragionevole ritenere che, nel medesimo contesto elettorale - pure espresso da organi distinti - vi possa essere una così significativa discrasia nella formazione e composizione dei corpi elettorali, nonostante questi attingano alla medesima base personale (i.e., le Società) e siano volti tutti all’elezione di organi federali, peraltro appartenenti al medesimo Consiglio federale.

Risposta al quesito

In conclusione, può rispondersi al secondo quesito integrativo formulato dal Presidente federale nei seguenti termini:

“il corpo elettorale in rappresentanza delle Lega Pro ai fini della elezione dei Consiglieri federali di competenza ( i.e. ‘Assemblea di Lega’ da tenersi in occasione dell’Assemblea federale elettiva) deve essere individuato in applicazione delle corrispondenti disposizioni dello Statuto di Lega (ivi incluso l’art. 12, comma 7 e 8), salva la ragionevole derogabilità del presupposto del possesso della Licenza Nazionale, di cui all’art. 2, comma 1;

il corpo elettorale in rappresentanza della Lega Pro ai fini della elezione del Presidente federale (i.e. Assemblea federale elettiva) è formato dai Delegati individuati ai sensi dell’art. 20, comma 1, Statuto federale, avendo riguardo al momento in cui si svolge l’Assemblea e tenendo conto a tal fine anche dei principi risultanti dalle disposizioni dell’art. 12, comma 7 e 8, Statuto Lega Pro; non trova applicazione, in tale contesto, il requisito del necessario possesso della Licenza Nazionale”.

8. Il terzo quesito formulato dal Presidente federale con nota del 30 aprile 2026: inquadramento e analisi della disciplina

8.1. Con il terzo quesito di cui alla nota del 30 aprile 2026 vengono chiesti chiarimenti in ordine al sistema per l’accreditamento delle candidature “alle cariche di Presidente federale e Consigliere federale in rappresentanza di ciascuna Lega professionistica”, domandando in particolare se a tali fini debba tenersi conto dell’appartenenza della società alla Lega alla “data di convocazione dell’Assemblea”.

Possono svolgersi al riguardo le considerazioni che seguono.

8.2.La disciplina sull’accreditamento delle candidature alle cariche federali risulta anzitutto dallo Statuto federale.

Questo dispone all’art. 24, comma 5, che “I candidati all’elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell’art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate”, oltreché da un "documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico", anche “dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica”.

Negli stessi termini si esprime anche l’art. 6, comma 2, del Regol. elettorale, il quale prosegue precisando che “I Delegati Assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza Federale devono utilizzare fogli conformi al modello allegato” (cfr. anche Statuto Lega Pro, art. 14, comma 7, che rimanda appunto alla normativa federale per “L’accreditamento del candidato alla carica di Presidente Federale”).

8.3. Si ricava da ciò un regime per cui, ai fini della formalizzazione della candidatura del Presidente, è necessario un atto d’impulso e preventiva manifestazione di consenso (ancorché generica e non vincolante) da parte di un certo numero di Delegati, nella loro qualità di elettori (cfr. similmente, nelle elezioni comunali, disposizioni quali l’art. 3 legge n. 81 del 1993; già gli artt. 28 e 32 d.P.R. n. 570 del 1960).

Tale atto di accredito non può che avvenire da parte dei soggetti legittimati ( i.e., i Delegati delle varie Leghe, individuati a norma dell’art. 2 Regol. elettorale) che tali siano al tempo in cui l’accredito viene effettuato e la candidatura conseguentemente presentata, in funzione del relativo termine perentorio (su cui cfr. l’art. 21, comma 4, Statuto federale, a tenore del quale “Le candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea”).

Per questo, la legittimazione del Delegato ai fini dell’accredito (anche in funzione dell’appartenenza della società alla rispettiva Lega) va apprezzata in relazione al momento in cui l’atto di accredito è posto in essere e la candidatura è presentata.

8.4. Quanto alla carica di Consigliere federale, per converso, non risulta dalla normativa federale e statutaria di Lega alcuna forma di accreditamento, essendo sufficiente la presentazione della candidatura presso la Segreteria federale almeno 40 giorni prima dell’Assemblea (art. 21, comma 4, Statuto federale, cit.; punti 3.1-3.3 Regol. elettorale; art. 14-bis, comma 1, Statuto Lega Calcio Serie A; art. 10-ter.1 Statuto LNPB; art. 16, comma 12, Statuto Lega Pro; cfr. anche l’art. 4 Regol. elez. comp. Serie B).

Risposta al quesito

In conclusione, può rispondersi al terzo quesito integrativo formulato dal Presidente federale nei seguenti termini:

“per l’accreditamento delle candidature alle cariche di Presidente federale dovrà tenersi conto della qualità di Delegato (e, dunque, dell’appartenenza della relativa società alla Lega) al tempo in cui il Delegato esegue l’accreditamento e la candidatura è presentata;

 ai fini delle candidature alla carica di Consigliere federale non è richiesto un atto di accreditamento, essendo sufficiente la presentazione della candidatura nei tempi e modi stabiliti dall’art. 21, comma 4, Statuto federale, dal Regolamento elettorale e dai Regolamenti per l’elezione del componente del Consiglio federale non di diritto di spettanza delle Leghe”.

P.Q.M.

Nei termini suesposti è reso il parere richiesto.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                             Angelo Piazza

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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