F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0208/CSA pubblicata del 8 Maggio 2026 –società Cavese 1919 s.r.l. – sig. Fabio Prosperi
Decisione/0208/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0291/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Cesare Imbriani – Componente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 291/CSA/2025-2026, proposto dalla Cavese 1919 s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 91/DIV del 14.04.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in modalità mista il giorno 24.04.2026, l’Avv. Daniele Cantini;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Cavese 1919 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Fabio prosperi, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 91 del 14.04.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie C – Lega Pro, Girone C, Benevento/Cavese del 13.04.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore della società Cavese 1919 s.r.l., per 3 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, esultato nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria in modo provocatorio, rivolgendo loro altresì gesti offensivi; veniva inoltre a contatto fisico con un tesserato avversario con fare minaccioso. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, veniva allontanato a fatica da diverse persone.”.
La parte reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica a una giornata o, in subordine, a due giornate.
La difesa della Cavese 1919 s.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessiva e sproporzionata rispetto al comportamento effettivamente tenuto dal tesserato, nelle circostanze per cui è causa.
Infatti, secondo la tesi difensiva, l’allenatore della società reclamante non avrebbe esultato nei confronti dei componenti della squadra avversaria in modo provocatorio.
Il suo comportamento sarebbe stato una reazione emotiva al forte malumore che si era venuto a creare nei confronti della propria squadra per la condizione di classifica.
Durante l’episodio il Sig. Prosperi sarebbe stato oggetto di scherno da parte di alcuni soggetti riconducibili alla squadra avversaria che provocavano la sua reazione. I toni usati dal Sig. Prosperi sono stati elevati per volume, ma sicuramente non offensivi, né volgari. Durante l’animata discussione l’allenatore della Cavese non sarebbe venuto a contatto con alcun tesserato della società Benevento.
Inoltre, il Sig. Prosperi non avrebbe opposto alcuna resistenza dopo il provvedimento di espulsione.
In breve, la refertazione stilata dall’Arbitro non sarebbe del tutto conforme a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco al termine della gara.
La parte reclamante chiede che la sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo venga attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a) e comma 2, C.G.S.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 aprile 2026, nessuno è comparso per la società reclamante.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.
La Corte, pur consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto, alla luce delle contestazioni della parte reclamante, di ascoltare, a conferma e chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara per cui è causa.
L’arbitro, raggiunto telefonicamente, ha confermato integralmente il contenuto del suo referto (“Al termine della gara si dirige verso la panchina avversaria esultando in modo provocatorio. Al lamentarsi dei componenti della panchina prima li manda a quel paese con evidenti gesti e poi viene a contatto con un calciatore appoggiandogli la fronte sulla faccia con fare minaccioso. Specifico che nonostante l’esibizione del provvedimento disciplinare è stato necessario l’intervento di diverse persone per trattenerlo prima e allontanarlo poi fisicamente, facendogli guadagnare finalmente la via degli spogliatoi”), precisando di non aver sentito, né percepito, espressioni offensive e/o sconvenienti rivolte da soggetti riconducibili alla squadra avversaria nei confronti del Sig. Fabio Prosperi, allenatore della Cavese 1919 s.r.l..
Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 2, C.G.S., che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.
In considerazione della pluralità delle condotte violative poste in essere dal tecnico della società reclamante e del contatto fisico con il calciatore avversario, appare equa e congrua la sanzione di tre giornate di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.
La Corte non ritiene vi siano i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, in considerazione dell’assenza di provocazione per come confermata dall’arbitro audito.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
