F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0209/CSA pubblicata del 12 Maggio 2026 –società Orvietana Calcio s.r.l. – calciatore Leonardo José Paletta

Decisione/0209/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0296/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Giulio Vasaturo - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0296/CSA/2025-2026, proposto dalla società Orvietana Calcio s.r.l. in data 23.04.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 115 del 21.04.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito l’avv. Andrea Solini Colalè per la reclamante;

Relatore nella riunione del giorno 30.4.2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Orvietana Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 115 del 21.04.2026, con cui è stata disposta la squalifica per tre giornate effettive di gara a carico del calciatore Leonardo José Paletta «per avere, a gioco in svolgimento, strattonato un calciatore avversario tentando altresì di colpirlo con uno schiaffo», durante la partita del campionato di Serie D-LND fra il Follonica Gavorrano s.r.l. e l’Orvietana Calcio s.r.l., disputata il 19.4.2026.

La società reclamante contesta il provvedimento del Giudice Sportivo, invocando una diversa «qualificazione del fatto disciplinare» alla stregua dei «principi fondamentali di equità, proporzionalità e ragionevolezza che devono necessariamente guidare ogni decisione nell’ambito della giustizia sportiva», per cui chiede, in via principale, la riduzione della sanzione disciplinare a n. 2 giornate di squalifica, ovvero alla diversa e minore misura ritenuta equa e, in via subordinata, la riqualificazione della condotta in termini meno gravi.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 30 aprile 2026, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società reclamante, attraverso il proprio legale, avv. Andrea Solini Colalè, ha espressamente precisato, come risulta dal verbale d’udienza, che l’impugnazione ha ad oggetto il provvedimento adottato nei riguardi del calciatore dell’Orvietana Calcio Leonardo José Paletta, il quale è stato sanzionato per aver tentato di colpire un calciatore avversario con uno schiaffo. Tale puntualizzazione ha consentito di superare ogni dubbio interpretativo, inizialmente insorto nel Collegio, circa il thema decidendum e la stessa ammissibilità del reclamo, atteso che l’atto di gravame contiene incidentali riferimenti a tutt’altra condotta e ad altro soggetto, evidentemente estraneo alla vicenda in esame, sanzionato «per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario al petto facendolo cadere a terra».

Ciò detto, questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Alla base della decisione del Giudice Sportivo si pone il referto arbitrale con cui si attesta che, al 31° minuto del secondo tempo regolamentare, il calciatore dell’Orvietana Calcio s.r.l., Leonardo José Paletta, «con il pallone non in gioco prima si strattona con l’avversario n. 25 e poi tenta di tirare uno schiaffo al volto».

A fronte delle doglianze della società reclamante, occorre debitamente rammentare che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, «i rapporti degli ufficiali di gara (…) fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare». Al referto arbitrale deve essere attribuita, per esplicita disposizione normativa, fede privilegiata quanto alla sua efficacia probatoria (si v. da ultimo CSA, sez. III, decisione n. 201 del 30.4.2026). Va pertanto escluso, come reiteratamente ribadito dalla consolidata giurisprudenza sportiva, che la rappresentazione dei fatti acclarata nel rapporto arbitrale possa essere scalfita da una diversa ricostruzione di parte, fatto salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, ovvero non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti, per altra ragione, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze oggettive (si v., ex plurimis, CSA, Sez. III, decisione n. 10 del 18.8.2025). A giudizio di questa Corte Sportiva, simili elementi dubitativi non sono in alcun modo riscontrabili nel caso di specie, per cui va ritenuto senz’altro comprovato il comportamento violento posto in essere dal calciatore Leonardo José Paletta ai danni dell’avversario.

Sul piano giuridico, il deprecabile gesto del tesserato dell’Orvietana Calcio si colloca nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S., così come correttamente qualificato dal Giudice Sportivo, in quanto comportamento connotato da volontaria aggressività nei confronti dell’avversario (al riguardo si v. ex multis CSA, Sez. III, decisione n. 200 del 30.4.2026).

All’esito di un’attenta disamina dei fatti, non è dato rinvenire alcun elemento idoneo a giustificare una mitigazione della sanzione comminata.

Non possono pertanto trovare accoglimento le censure avanzate dalla reclamante circa l’asserita equivocità del referto arbitrale, che appare invece a questa Corte assolutamente chiaro ed incontrovertibile. Parimenti infondati risultano i rilievi concernenti l’episodicità del comportamento e l’assenza di conseguenze lesive, nella misura in cui dovrebbero comportare un ridimensionamento della squalifica. Tali elementi circostanziali sono stati evidentemente già debitamente vagliati dal Giudice Sportivo, il quale ha contenuto la sanzione inflitta al calciatore dell’Orvietana Calcio nei limiti minimi edittali di cui al suddetto art. 38 C.G.S..

Il provvedimento impugnato merita pertanto integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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