FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 488/AA del 06/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALIQUO’ – SALVADOR – BARBINI – CILEA – SISPORT S.P.A. SSD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone ALIQUO', Denis SALVADOR, Roberto BARBINI, Diego CILEA e della società SISPORT S.P.A. SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Simone ALIQUO', Segretario Generale tesserato per la Sisport S.p.A. SSD all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell’art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso omesso di comunicare preventivamente al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta l’organizzazione dell'amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio disputata in data 30.11.2025 presso l'impianto sportivo della Sisport S.p.A. SSD; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell’art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;
Denis SALVADOR, allenatore tesserato per la Sisport S.p.A. SSD all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell’art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;
Roberto BARBINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Sisport S.p.A. SSD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell’art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra; Diego CILEA, dirigente tesserato per la Sisport S.p.A. SSD all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell’art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria "Esordienti - 2° anno" delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;
SISPORT S.P.A. SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, pper gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Simone Aliquò, Denis Salvador, Roberto Barbini e Diego Cilea, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Simone ALIQUO',
- Sig. Denis SALVADOR,
- Sig. Roberto BARBINI, × Sig. Diego CILEA,
- Società SISPORT S.P.A. SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto RONZAN;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Simone ALIQUO',
- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Denis SALVADOR,
- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto BARBINI,
- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego CILEA,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società SISPORT S.P.A. SSD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
