FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 489/AA del 06/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CENTNER – DAVIS – MARGIOTTA – US TRIESTINA CALCIO 1918
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Olivier Marc CENTNER, Marco MARGIOTTA, Gideon Bradley DAVIS e della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, avente ad oggetto la seguente condotta:
Olivier Marc CENTNER, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., dal 29/10/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., A) dal Sig. Gideon Davis, Legale Rappresentante della Baltasar Holdings LLC, sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Baltasar Holding LLC, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); B) dal Sig. Marco Margiotta, Legale Rappresentate della Dogecoin Ventures Inc., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Dogecoin Ventures Inc., con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 41,12% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); nonché in qualità di Legale Rappresentate della Two Shores Capital Corp, acquirente, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, del 15,00% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Two Shores Capital Corp, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 15,00% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1);
Marco MARGIOTTA, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., dal 29/10/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., A) dal Sig. Gideon Davis, Legale Rappresentante della Baltasar Holdings LLC, sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Baltasar Holding LLC, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); B) dal Sig. Olivier Marc Centner, Legale Rappresentate della Two Shores Capital Corp, sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Two Shores Capital Corp, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 15,00% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1); nonché in qualità di Legale Rappresentate della Dogecoin Ventures Inc., acquirente, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, del 41,12% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Dogecoin Ventures Inc., con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 41,12% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1);
Gideon Bradley DAVIS, in qualità di Legale Rappresentate della Baltasar Holdings LLC, acquirente, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, del 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine di 15 giorni (scadente il 16/12/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la documentazione attinente la sottoscrizione, da parte della Baltasar Holdings LLC, con atto perfezionatosi il 01/12/2025, di quote pari al 23,21% della LBK Triestina Holding LLC, socio unico della società sportiva UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L., e sia la ulteriore documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1);
U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Olivier Marc CENTNER,
- Sig. Marco MARGIOTTA,
- Sig. Gideon Bradley DAVIS,
- Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Olivier Marc Centner;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Olivier Marc CENTNER, - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco MARGIOTTA,
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gideon Bradley DAVIS,
- € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
