FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 510/AA del 12/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BIONDI – SABATINI – UPD ISOLOTTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 579 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni BIONDI, Alessio SABATINI e della società UPD ISOLOTTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni BIONDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.P.D. Isolotto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 27.1.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale al sig. Alessio Sabatini, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Alessio SABATINI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.P.D. Isolotto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 27.1.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.P.D. Isolotto militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

UPD ISOLOTTO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all’epoca dei fatti i sigg.ri Giovanni Biondi ed Alessio Sabatini;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giovanni BIONDI,

- Sig. Alessio SABATINI,

- Società UPD ISOLOTTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Biondi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni BIONDI,

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio SABATINI,

- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società UPD ISOLOTTO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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