FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 511/AA del 12/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NOCERA – ASD DIGIESSE PRAIATORTORA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pfi 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Teresa NOCERA, e della società ASD DIGIESSE PRAIATORTORA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Teresa NOCERA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Digiesse Praiatortora, in violazione: A) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 3, e 40 quater, commi 1 ed 1.1, delle N.O.I.F. per avere la stessa predisposto e fatto inserire nel portale dei servizi F.I.G.C. le pratiche di tesseramento per la stagione sportiva 2024 – 2025 per la società dalla stessa rappresentata dei calciatori minori sigg.ri N.L.O., Z.L.A. ed M.T.J., di nazionalità argentina, nelle quali sono contenuti i seguenti documenti la cui sottoscrizione è risultata non veridica: i moduli di richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Digiesse Praia Tortora per la stagione sportiva 2024 – 2025, le dichiarazioni di non essere mai stati tesserati per Federazioni estere datate 1.10.2024 e le dichiarazioni di prestazione di natura volontaria con vincolo biennale datate 1.10.2025; B) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 3, e 40 quater, commi 1 e 1.1, delle N.O.I.F. per avere la stessa predisposto e fatto inserire nel portale dei servizi F.I.G.C. le pratiche di tesseramento per la stagione sportiva 2024 – 2025 per la società dalla stessa rappresentata dei calciatori minori sigg.ri N.L.O., Z.L.A. ed M.T.J., di nazionalità argentina, in cui sono contenuti i seguenti documenti non veridici in quanto apparentemente rilasciati dal Comune di Praia a Mare che ha comunicato invece di non averli emessi: ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica emessa dal Comune di Praia a Mare, copia della carta d’identità elettronica rilasciata dal Comune di Praia a Mare l’8.11.2024 e certificato di cittadinanza rilasciato dall’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Praia a Mare del 18.9.2024 del calciatore minore sig. N.L.O.; ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica emessa dal Comune di Praia a Mare, copia della carta di identità elettronica rilasciata dal Comune di Praia a Mare il 19.9.2024 e certificato di cittadinanza del calciatore dell’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Praia a Mare del 10.9.2024 del calciatore minore sig. M.T.J.; ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica emessa dal Comune di Praia a Mare, copia della carta d’identità elettronica rilasciata dal Comune di Praia a Mare il 18.9.2025 e certificato di cittadinanza del calciatore minore sig. Z.L.A. dell’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Praia a Mare datato 5.9.2024;
ASD DIGIESSE PRAIATORTORA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Teresa Nocera;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig.ra Teresa NOCERA,
- Società ASD DIGIESSE PRAIATORTORA, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Teresa Nocera;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) anno di inibizione per la Sig.ra Teresa NOCERA,
€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD DIGIESSE PRAIATORTORA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
