F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 244/TFN – SD del 13 Maggio 2026 (motivazioni) – Sajally Jabbi – 217/TFNSD
Decisione/0244/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0217/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Valentina Ramella – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Francesco Ranieri - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26264/627pf25-26 GC/PM/fm dell’8 aprile 2026 e depositato il 9 aprile 2026, nei confronti del sig. Sajally Jabbi, la seguente
DECISIONE
Con atto di deferimento dell’8 aprile 2026, la Procura Federale ha sottoposto a giudizio il sig. Jabbi Sajally, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione AIA di Rovigo, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA, in relazione alla condotta tenuta nel corso e al termine della gara Rivarese A.S.D. – Stientese A.S.D., disputata il 23 novembre 2025 e valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione provinciale di Rovigo.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa in data 24 novembre 2025 dal Presidente della Sezione AIA di Rovigo, corredata da documentazione video, chat WhatsApp e ulteriori allegati acquisiti nel corso dell’attività istruttoria.
All’esito delle indagini, la Procura Federale ha ritenuto sussistenti profili di responsabilità disciplinare in relazione alla condotta dell’incolpato, esercitando l’azione disciplinare dinanzi a questo Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria emerge un quadro probatorio univoco e coerente, idoneo a fondare il giudizio di responsabilità dell’incolpato secondo lo standard della ragionevole certezza richiesto nell’ordinamento sportivo.
In particolare, assumono rilievo:
- la segnalazione trasmessa dal Presidente della Sezione AIA di Rovigo, corredata da chat WhatsApp e documentazione video;
- le dichiarazioni rese dal dirigente della società Stientese A.S.D., sig. Francesco Borghi;
- le dichiarazioni rese dal Presidente della Sezione AIA di Rovigo, sig. Mauro Galetto; il referto arbitrale e la documentazione allegata;
- le dichiarazioni rese dallo stesso incolpato nel corso dell’audizione innanzi alla Procura Federale.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che, nel corso della gara, l’arbitro pronunciava ripetute espressioni blasfeme quali “ porco dio” e “dio porco”, percepite dai tesserati presenti.
Nel prosieguo dell’incontro, a seguito delle proteste del dirigente accompagnatore della società Stientese, sig. Francesco Borghi, l’arbitro adottava nei confronti di quest’ultimo un provvedimento di espulsione.
Terminata la gara, mentre il dirigente si trovava all’esterno del recinto di gioco, l’incolpato lo raggiungeva dando luogo a un alterco diretto, nel corso del quale pronunciava espressioni ingiuriose quali “merda”, “scemo”, “sei tu lo scandalo”, proferiva minacce quali “vengo fuori e ti ammazzo” e tentava di sputare nei confronti del medesimo.
Le suddette condotte risultano dettagliatamente descritte nella segnalazione del dirigente Borghi e trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso delle indagini, oltre che nella documentazione video acquisita agli atti.
Elemento di particolare rilievo probatorio è costituito dalle dichiarazioni rese dallo stesso incolpato in sede di audizione, il quale, all’esito della visione del filmato, ammetteva la sostanziale veridicità dei fatti contestati, dichiarando testualmente: “mi sono uscite parole brutte che mi sono subito pentito. Infatti, gli ho detto sicuramente “sei una merda, se vengo fuori ti spacco, bestemmiavo in continuazione e ho cercato anche di sputargli””.
Le condotte accertate integrano violazione delle disposizioni richiamate nel capo di deferimento ed appaiono altresì in contrasto con i principi generali di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
Invero, l’art. 42 del Regolamento AIA impone all’arbitro il mantenimento di un comportamento improntato a correttezza, equilibrio e dignità, coerente con la funzione di garanzia propria del direttore di gara, mentre il Codice etico AIA prescrive condotte idonee a preservare il prestigio e la credibilità della funzione arbitrale.
Nel caso di specie, la condotta dell’incolpato si caratterizza per una pluralità di violazioni concorrenti:
- uso reiterato di espressioni blasfeme nel corso della gara;
- comportamento aggressivo e conflittuale nei confronti di un tesserato;
- utilizzo di espressioni ingiuriose e minacciose;
- tentativo di sputo al termine dell’incontro.
Tali comportamenti evidenziano una grave perdita di autocontrollo e risultano radicalmente incompatibili con il ruolo di terzietà e garanzia proprio della funzione arbitrale.
Particolare gravità assume la condotta tenuta al termine della gara, in quanto posta in essere al di fuori dell’esercizio strettamente funzionale dell’attività arbitrale e connotata da evidente aggressività verbale e comportamentale.
Quanto alla determinazione della sanzione, occorre rilevare che le violazioni contestate si collocano nell’ambito di disposizioni prive di una specifica previsione edittale quantitativa, sicché la relativa quantificazione deve essere effettuata dal Collegio secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto della natura dei fatti, della loro pluralità, dell’intensità dell’elemento soggettivo e del ruolo rivestito dall’incolpato.
Nel caso di specie, assumono rilievo aggravante la posizione rivestita dall’incolpato quale arbitro, la reiterazione delle condotte, la pluralità delle violazioni, il contenuto particolarmente grave delle espressioni utilizzate, la condotta aggressiva tenuta al termine della gara, l’iniziale negazione dei fatti, seguita da ammissione solo dopo i riscontri probatori acquisiti.
Può, invece, essere valutata in termini attenuanti unicamente l’assenza di elementi indicativi di recidiva.
La giurisprudenza federale ha costantemente affermato che la posizione rivestita dall’arbitro costituisce elemento idoneo ad aggravare il giudizio di responsabilità, imponendo standard di comportamento particolarmente rigorosi e coerenti con la funzione di garanzia esercitata.
Parimenti, è principio consolidato che le condotte offensive e minacciose poste in essere da ufficiali di gara debbano essere valutate non atomisticamente, ma nel loro complessivo disvalore, valorizzando la pluralità e sistematicità delle violazioni.
Nel caso di specie, la sanzione deve assolvere non solo a funzione afflittiva, ma anche a funzione generalpreventiva e ordinamentale, al fine di riaffermare i principi di correttezza, equilibrio e autocontrollo che devono necessariamente caratterizzare l’esercizio della funzione arbitrale.
Alla luce del complessivo bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, la sanzione della sospensione per mesi 10 appare proporzionata e adeguata alla gravità delle violazioni accertate.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Sajally Jabbi la sanzione di mesi 10 (dieci) di sospensione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Ranieri Valentina Ramella
Depositato in data 13 maggio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
