F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0214/CSA pubblicata del 19 Maggio 2026 –A.C.F. Brescia Femminile SSD
Decisione/0214/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0304/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Giulio Vasaturo - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0304/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.C.F. Brescia Femminile SSD, in data 29.04.2026;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile Serie A, di cui al Com. Uff. n. 93/DAF del 28.04.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Sentito l'Arbitro;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.05.2026, l’Avv. Giulio Vasaturo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.C.F. Brescia Calcio Femminile SSD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Serie A Femminile Professionistica, di cui al Com. Uff. n. 93/DAF del 28.04.2026, con cui è stata comminata, a carico della medesima società, un’ammenda di € 500,00 «per aver effettuato quattro sostituzioni utilizzando quattro slot (interruzioni di gara), anziché i tre previsti dalle norme federali e dal vigente regolamento del campionato». Tale sanzione veniva irrogata «in considerazione del risultato acquisito sul campo», con riferimento alla partita di serie A Femminile fra il Brescia Calcio Femminile e l’A.C.F. Fiorentina S.r.l., disputata il 25.4.2026.
Nella prospettazione della società reclamante, il provvedimento del Giudice Sportivo consegue ad un mero errore arbitrale in quanto tutte le sostituzioni operate dalla A.C.F. Brescia Calcio sarebbero state, in realtà, regolarmente effettuate nei tre slot consentiti dalle disposizioni di gioco e, precisamente, con una serie di “doppi cambi”, al min. 34° del primo tempo ed ai min. 17° e 22° del secondo tempo regolamentare; per una mera svista nella compilazione del referto, dunque, l’ultimo cambio fra la giocatrice n. 9 e la n. 13 del Brescia Calcio Femminile sarebbe stato registrato dal Direttore di gara al min. 28° del secondo tempo e non già, come in effetti avvenuto, al min. 22° della seconda frazione di gioco.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 7 maggio 2026, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti accoglimento, per cui va disposto l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo per le seguenti ragioni.
In via preliminare, va ribadita l’inutilizzabilità, sul piano istruttorio, dei video di cui la società reclamante chiede l’acquisizione con l’intento di documentare i momenti in cui sono effettivamente avvenute, nel corso della partita, le diverse sostituzioni delle giocatrici del Brescia Calcio Femminile. In conformità con l’orientamento univoco di questa Corte (cfr. ex multis CSA, sez. III, decisione n. 182/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 12/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 107/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 111/CSA/2025-2026), occorre rammentare che l’art. 61, comma 2, C.G.S. delinea in termini stringenti il perimetro di ammissibilità dei materiali audiovisivi quale mezzo di prova innanzi gli organi di giustizia sportiva, limitandolo «al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati (…) qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (…)». Nel caso di specie, mancano i presupposti di fatto e di diritto per l’ammissione di tale mezzo di prova che, dunque, non è stato preso in considerazione ai fini di questa decisione.
Determinante nell’odierno giudizio risulta, invece, quanto riferito dal Direttore di gara il quale, personalmente intervenuto in collegamento telefonico all’udienza tenutasi innanzi questa Corte Sportiva di Appello il 7 maggio 2026, ha lealmente affermato di non poter escludere di essere incorso in un mero errore materiale nella redazione del referto, non avendo un ricordo preciso del frangente di gioco in cui è avvenuta l’ultima sostituzione fra le calciatrici del Brescia Femminile, atteso che la gestione dei cambi era affidata all’assistente arbitrale.
A fronte dell’oggettiva incertezza circa il minuto esatto in cui ha avuto luogo l’ultimo avvicendamento fra le giocatrici del Brescia Calcio, va opportunamente valorizzata la rappresentazione dei fatti più favorevole alla società reclamante, in applicazione del preminente principio giuridico del favor rei (così, da ultimo, CSA, sez. III, decisione n. 90 del 31.12.2025), per cui va disposto l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo alla A.C.F. Brescia Calcio Femminile.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulio Vasaturo Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
