FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 512/AA del 13/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SAN DONATO TAVARNELLE SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 741 pf 25-26 adottato nei confronti della società SAN DONATO TAVARNELLE SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAN DONATO TAVARNELLE SSD, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti vandalici occorsi al termine della gara tra Orvietana Calcio e San Donato Tavarnelle del 18.01.2026, valevole per il campionato di serie D, consistiti nel danneggiamento di strutture interne (in specie di due porte) dello spogliatoio ospiti dell’impianto sportivo della squadra di casa Orvietana Calcio;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Società SAN DONATO TAVARNELLE SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Cellesi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SAN DONATO TAVARNELLE SSD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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