FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 519/AA del 15/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FIORELLO – ALLEGRO – SSD SAN PIETRO VERNOTICO SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 682 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio FIORELLO, Silvio ALLEGRO e della società S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Antonio FIORELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico, consentito e comunque non impedito che il Sig. Silvio Allegro, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente della società S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico in mancanza di tesseramento per tale società;
Silvio ALLEGRO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico, a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente della società S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico in mancanza di tesseramento per tale società; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 9.12.2025, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la società S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico, dopo averlo raggiunto presso la sua abitazione;
S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Antonio Fiorello ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Silvio Allegro ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Antonio FIORELLO,
- Sig. Silvio ALLEGRO,
- Società S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Fiorello;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio FIORELLO,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Silvio ALLEGRO,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
