FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 520/AA del 18/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRIZZI – A.S.D.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1061 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Manuel BRIZZI, e della società A.S.D. CALCIO POPOLARE SPEZIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Manuel BRIZZI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Popolare Spezia, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Segesta Sestri Levante – Calcio Popolare Spezia del 21.3.2026 valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, a mezzo di un “post” condiviso in data 6.4.2026 alle ore 17.45 nella pagina della società denominata “Spezia Calcio Popolare” del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro;
A.S.D. CALCIO POPOLARE SPEZIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5, del C.G.S., in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Manuel Brizzi.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Manuel BRIZZI,
- Società A.S.D. CALCIO POPOLARE SPEZIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Manuel Brizzi;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Manuel BRIZZI,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO POPOLARE SPEZIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
