F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.1049/TFN-SVE del 7 Aprile 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Albalonga SSDARL/Aprilia CSP ASD (912060)
Decisione/1049/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1240/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore - Presidente
Loredana Germanò - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Roberto Leoni - Componente
Enrico Vitali - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Stanislao Chimenti - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro – Componente
ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 1240/TFNSVE/2025-2026, 1240 - Ricorso proposto dalla società Albalonga SSDARL (81776) contro la società Aprilia CSP ASD (912060) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore De Angelis Gianmarco (2213890), Treiani Giacomo (5525013) e Marchetti Alessandro (4625348)
In data 25.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori DE ANGELIS GIANMARCO (matricola 2213890), TREIANI GIACOMO (matricola 5525013) e MARCHETTI ALESSANDRO (matricola 4625348).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato per il calciatore DE ANGELIS GIANMARCO (matricola 2213890) in euro 20,00 / venti/00), TREIANI GIACOMO (matricola 5525013) in euro 50,00 ( cinquanta/00) e MARCHETTI ALESSANDRO (matricola 4625348) in euro 153,00 ( centocinquantatré/00) come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori DE ANGELIS GIANMARCO (matricola 2213890), TREIANI GIACOMO (matricola 5525013) e MARCHETTI ALESSANDRO (matricola 4625348) di euro 273,00 (duecentosettantatrè/00) in favore della società ricorrente.
GLI ESTENSORI
Loredana Germanò IL PRESIDENTE
Elisabetta Ricchiuti Giuseppe Lepore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
