F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.1050/TFN-SVE del 7 Aprile 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società US Baone ASD/SS Stivo ASD
Decisione/1050/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1241/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore - Presidente
Loredana Germanò - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Roberto Leoni - Componente
Enrico Vitali - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Stanislao Chimenti - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 1241/TFNSVE/2025-2026, 1241 - Ricorso proposto dalla società US Baone ASD (632869) contro la società SS Stivo ASD (62436) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Conte Cristiano (2497850), Ferraiuolo Nicholas (2266795), Manno Simone (2497845) e Vicari Tommaso (2497854)
In data 25.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori CONTE CRISTIANO (matricola 2497850), FERRAIUOLO NICHOLAS (matricola 2266795), MANNO SIMONE (matricola 2497845) e VICARI TOMMASO (matricola 2497854).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato per il calciatore CONTE CRISTIANO (matricola 2497850) in euro 840,00 (ottocentoquaranta/00), FERRAIUOLO NICHOLAS (matricola 2266795) in euro 414,00 (quattrocentquattordici/00), MANNO SIMONE (matricola 2497845) in euro 720,00 (settecentoventi/00) e VICARI TOMMASO (matricola 2497854) in euro 840,00 (ottocentoquaranta/00). come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori CONTE CRISTIANO (matricola 2497850), FERRAIUOLO NICHOLAS (matricola 2266795), MANNO SIMONE (matricola 2497845) e VICARI TOMMASO (matricola 2497854) di euro 2.814,00 (duemilaottocentoquattordici/00) in favore della società ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Loredana Germanò Giuseppe Lepore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
