F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0132/CFA pubblicata il 21 Maggio 2026 (motivazioni) – PF / società A.S.D. USD Adriese 1906

Decisione/0132/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0169/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Antonio Maria Marzocco - Componente

Stefano Papa - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo iscritto al n. 0169/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0240/TFNSD/2025-2026, depositata e comunicata in data 6 maggio 2026, con riferimento specifico al capo relativo alla sanzione irrogata nei confronti della società A.S.D. USD Adriese 1906, in quanto limitata alla sola ammenda di euro 5.000 e non comprensiva della richiesta sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza, tenutasi in modalità mista il 14.05.2026, il Cons. Stefano Papa e udito l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento interregionale relativa al mancato adempimento dell’A.S.D. USD Adriese 1906 dell’obbligo di trasmissione, entro il 31 gennaio 2026, delle liberatorie attestanti il pagamento di quanto dovuto per le mensilità di settembre, ottobre, novembre 2025 al proprio tecnico Massimo Pedriali, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, in relazione all’iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026.

Detto comunicato impone, fra l’altro, alle società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026, di depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie - ovvero idonea documentazione equipollente - attestanti l’avvenuto pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dai contratti in favore di calciatori e allenatori tesserati, disponendo che l’inosservanza del prescritto termine perentorio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e “la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”.

2. A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 25.2.2026 al n. 837pf25-26.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura federale acquisiva, tra l’altro, (i) la segnalazione a mezzo p.e.c. in data 09.02.2026 del Dipartimento interregionale della L.N.D.-F.I.G.C.; (ii) la nota prot. 0002982 del 09.01.2026 del Dipartimento interregionale concernente la piattaforma Portale Società per il deposito delle liberatorie di cui al C.U. n. 154 del 06.6.2025, diramata a tutti i presidenti di Società iscritte al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025/2026, con i relativi allegati; (iii) il Comunicato Ufficiale della Lega nazionale Dilettanti-Dipartimento interregionale n. 154 del 06.6.2025, pubblicato in pari data, recante «Iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026»; (iv) la nota del 09.02.2026 della Co.Vi.So.D., avente ad oggetto «dichiarazioni liberatorie tesserati depositate al 31 gennaio 2026 Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2025/2026», trasmessa alla A.S.D. USD Adriese 1906; (v) la posizione di tesseramento del Signor Massimo Pedriali, allenatore tesserato per la A.S.D. USD Adriese 1906; (vi) i fogli di censimento della A.S.D. USD Adriese 1906 per la stagione sportiva 2025/2026; (vii) la comunicazione trasmessa il 12.02.2026 dalla A.S.D. USD Adriese 1906, con allegati la dichiarazione liberatoria resa dal Signor Massimo Pedriali in data 30.01.2026 e il documento di identità del Signor Massimo Pedriali.

3. Con atto di deferimento prot. n. 27112/837pf25-26/GC/PN/fm del 15 aprile 2026, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Emanuele Mancin, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. USD Adriese 1906, nonché la medesima società, affinché rispondessero:

- il Signor Emanuele Mancin, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. USD Adriese 1906, della violazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dal paragrafo B) del Comunicato Ufficiale della Lega nazionale Dilettanti-Dipartimento interregionale n. 154 del 06.6.2025, per non avere la Società A.S.D. USD Adriese 1906 tempestivamente depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025 e segnatamente per le mensilità di settembre, ottobre e novembre del 2025, delle competenze spettanti al tecnico Signor Massimo Pedriali;

- la A.S.D. USD Adriese 1906, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, Signor Emanuele Mancin, descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Secondo la Procura federale, il mancato deposito della documentazione richiesta entro il predetto termine risultava comprovato per tabulas, non avendo la società depositato le dichiarazioni liberatorie richieste dalla normativa federale con riferimento al tecnico Signor Massimo Pedriali per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2025 entro il termine all’uopo previsto, ossia entro il 31.01.2026.

4. All'udienza del 30 aprile 2026, la Procura federale chiedeva l'irrogazione, nei confronti del sig. Emanuele Mancin, della sanzione di mesi tre di inibizione e, nei confronti della A.S.D. USD Adriese 1906, della sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di euro 5.000,00.

5. Con la decisione impugnata, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, riteneva i deferiti responsabili delle violazioni contestate, escludendo, tuttavia, l'applicazione della penalizzazione in classifica nei confronti della società.

In particolare, il Tribunale, riconosciuto ed accertato che la società non aveva trasmesso entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026 le dichiarazioni liberatorie richieste dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, riteneva che tale omissione avesse natura meramente formale, in quanto dagli atti risultava l’avvenuto deposito, oltre quel termine perentorio e precisamente in data 12.02.2026, della richiesta liberatoria.

Il Tribunale federale nazionale riteneva, quindi, che la penalizzazione dei punti in classifica potesse essere correlata soltanto all'effettiva mancata corresponsione delle mensilità e non anche alla mera omessa trasmissione della documentazione richiesta entro il termine previsto.

Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale irrogava al sig. Emanuele Mancin la sanzione di mesi tre di inibizione e alla A.S.D. USD Adriese 1906, la sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00, senza applicare alla stessa alcun punto di penalizzazione in classifica.

6. Avverso tale decisione hanno proposto reclamo il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto, impugnando il solo capo relativo alla sanzione irrogata nei confronti della A.S.D. USD Adriese 1906, nella parte in cui il Tribunale federale nazionale aveva limitato la sanzione all'ammenda di euro 5.000,00, senza applicare la penalizzazione di tre punti in classifica richiesta dalla stessa Procura.

Con il reclamo proposto, la Procura federale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, nonché il vizio intrinseco e l'illogicità della motivazione della decisione impugnata.

Secondo la Procura reclamante, il Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 imporrebbe un unico adempimento, da espletare integralmente sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello formale, consistente nel deposito, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni liberatorie ovvero, nei casi straordinari previsti, della documentazione equipollente. L'inadempimento, anche parziale, legittimerebbe l'applicazione di tutte le sanzioni ivi previste, compresa la penalizzazione in classifica.

Secondo la Procura federale, inoltre, la distinzione operata dal Tribunale tra violazione sostanziale e violazione meramente formale non sarebbe suffragata da alcun idoneo riferimento normativo, dato che il testo del Comunicato Ufficiale non contiene alcun riferimento atto a limitare la penalizzazione ai soli casi di effettivo mancato pagamento delle mensilità, così da escluderla nei casi di mancato deposito tempestivo della documentazione prescritta.

7. All’udienza del 14 maggio 2026, sentiti l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale, il procedimento è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come già illustrato nella parte in narrativa che precede, nella decisione impugnata il Tribunale federale, pur avendo accertato che “gli obblighi di cui al Comunicato n. 154, sezione B, siano stati disattesi dalla Società deferita” e nonostante abbia disatteso tutte le eccezioni e deduzioni svolte dalla società, ha ritenuto che sarebbe “previsto dalla disposizione in esame un immediato e funzionale collegamento, non già e non tanto all’inosservanza formale di quel medesimo termine, bensì al mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai tesserati”. Conseguentemente, alla luce di un principio di punibilità “sostanziale”, ed a fronte della produzione a pochi giorni dallo spirare del termine (il 12.02.2026) della richiesta liberatoria (datata 30.01.2026) da parte del tesserato Massimo Pedriali, non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione della sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica richiesta dalla Procura.

2. Ritiene questa Corte che la conclusione cui perviene il Tribunale federale nazionale non sia condivisibile.

2.1 Occorre, in via preliminare, definire con precisione la natura giuridica della fonte sanzionatoria di cui si discute.

L'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva dispone che “le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni”.

La norma opera con tecnica di rinvio e devolve alle disposizioni di ammissione emanate dalla L.N.D. - e per essa dalle sue articolazioni, qual è il Dipartimento interregionale per il Campionato di Serie D - tanto la determinazione degli obblighi di comunicazione e deposito a carico delle società dilettantistiche, quanto l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Si tratta, in altri termini, di una norma a fattispecie aperta che incorpora per relationem la disciplina di settore emanata dalla competente articolazione associazionistica, conferendole rango regolamentare sostanziale e piena copertura normativa primaria.

Il Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento interregionale - recante “Adempimenti per l'iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026” - costituisce, pertanto, un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare vincolante per le società partecipanti, le cui prescrizioni in punto di sanzioni hanno piena copertura nel Codice federale, senza che possa configurarsi alcuna invasione di una pretesa riserva di fonte primaria (cfr. CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015).

2.2 Da tali premesse discende un corollario di non secondario rilievo per la presente fattispecie: la circostanza che il termine federale di adempimento sia fissato al 31 gennaio 2026 - e dunque in costanza di stagione sportiva - non muta la natura ammissiva del prescritto adempimento, che resta funzionale a garantire la continuità dei requisiti di partecipazione al campionato e si inserisce a pieno titolo nell'alveo applicativo dell'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva.

L'ordinamento sportivo prevede, del resto, una pluralità di scadenze infrastagionali che dimostrano come la verifica dei requisiti finanziari delle società non sia un istituto soltanto iniziale, ma un processo continuativo che si protrae per l'intera stagione sportiva, a tutela della par condicio, della regolarità delle competizioni e dell'equilibrio finanziario dei sodalizi partecipanti (cfr. Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022).

2.3 Ne consegue che la tesi del Tribunale, secondo cui l'omessa trasmissione delle liberatorie nel termine previsto costituirebbe un fatto neutro o meramente burocratico, è inconciliabile con l'inquadramento dell'adempimento nel sistema delle disposizioni di ammissione ai sensi dell'art. 33, comma 8, CGS, le quali, per consolidato indirizzo, impongono “un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto” e devono essere “interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme” (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; nello stesso senso, Collegio di garanzia, SS.UU., n. 31/2016).

Il Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, nella parte rilevante, stabilisce che le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie, con copia del documento di identità, attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori di quanto previsto dai contratti depositati.

Il dato letterale della disposizione non consente di scindere artificiosamente il profilo documentale da quello sostanziale dell'adempimento.

L'obbligo imposto alle società partecipanti al Campionato di Serie D non è costituito dalla mera esistenza, in rerum natura, di una liberatoria o di una dichiarazione privatistica, ma dal deposito tempestivo, presso l'organo federale competente, della documentazione idonea ad attestare l'integrale pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.

La funzione della disposizione non è soltanto quella di tutelare il singolo tesserato creditore, ma anche quella di assicurare la trasparenza gestionale, il controllo tempestivo della regolarità economico-finanziaria delle società, la parità competitiva e la regolarità del campionato.

Ne consegue che il mancato deposito entro il termine perentorio incide direttamente sull'interesse federale al controllo e non può essere degradato, in via generale e astratta, a violazione meramente formale.

2.4 Se si ritenesse che la società potesse sottrarsi alla penalizzazione mediante la produzione successiva di liberatorie non tempestivamente depositate, l'adempimento federale risulterebbe svuotato della sua funzione tipica, poiché il controllo della Co.Vi.So.D. verrebbe sostituito da una verifica postuma e giudiziale, fisiologicamente diversa, eventuale e non più idonea ad assicurare la tempestività del monitoraggio richiesto dalla disciplina di iscrizione al campionato.

L'interpretazione accolta dal Tribunale finirebbe, dunque, per trasformare un termine espressamente qualificato come perentorio in un termine sostanzialmente ordinatorio, almeno quanto agli effetti più incisivi della violazione, non essendo tale approdo coerente né con il dato testuale né con la ratio del Comunicato Ufficiale.

La distinzione tra violazione “sostanziale” e violazione “meramente formale”, sulla quale la decisione impugnata fonda la propria legittimità, non trova, del resto, adeguato fondamento nel testo del Comunicato Ufficiale n. 154, dato che la disposizione non sanziona soltanto il mancato pagamento in senso materiale, ma impone l’obbligo di deposito tempestivo della documentazione attestante il pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.

Il pagamento rilevante per l'ordinamento federale, nell'ambito della disciplina di iscrizione al campionato, non è un fatto privatistico liberamente accertabile ex post, ma un fatto che deve essere dimostrato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Il sistema delineato dal Comunicato Ufficiale è fondato sulla tracciabilità documentale dell'adempimento e sulla tempestiva verifica da parte della Co.Vi.So.D.; sicché, in assenza del deposito prescritto, viene meno il presupposto stesso del controllo federale.

La conclusione è rafforzata dalla stessa struttura del Comunicato Ufficiale, il quale prevede espressamente un'ipotesi alternativa alla liberatoria, vale a dire la documentazione equipollente, ma ne subordina comunque la rilevanza al deposito entro il termine del 31 gennaio 2026.

Se fosse sufficiente la successiva dimostrazione dell'avvenuto pagamento, non vi sarebbe ragione di prescrivere che anche la documentazione equipollente dovesse essere depositata entro lo stesso termine perentorio.

2.5 Non può, pertanto, condividersi l’assunto con il quale il Tribunale federale nazionale ha ritenuto di poter selettivamente non applicare la sanzione della penalizzazione.

Il principio di proporzionalità - pur certamente operante nell'ordinamento sportivo, in quanto inserito nel più ampio ordinamento statale - non abilita l'organo giudicante a sostituirsi al “legislatore” federale nella selezione delle conseguenze sanzionatorie, ma impone soltanto che l'applicazione concreta della norma sia coerente con la sua ratio e con il sistema di valori che essa esprime.

Nella specie, la graduazione della sanzione è già operata dalla stessa fonte sanzionatoria, che àncora la penalizzazione al numero delle mensilità non integralmente corrisposte: criterio, questo, che incorpora già un meccanismo di proporzionalità interno alla disciplina, escludendo l'esigenza di un ulteriore intervento riequilibratore in via interpretativa.

La disapplicazione della sanzione equivarrebbe, in realtà, a un'integrale neutralizzazione del precetto, in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale che, nell'ordinamento sportivo, come in quello statale, presidia l'effettività del sistema disciplinare.

Ne consegue che la violazione dell'obbligo documentale non può essere considerata un inadempimento neutro o meramente burocratico.

Essa incide sull'interesse federale alla certezza, tempestività e verificabilità degli adempimenti economici, interesse che, nei campionati, assume rilievo primario perché funzionale alla tutela della parità competitiva.

2.6 Va richiamato, in proposito, il principio, di recente ribadito da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 111 del 13 aprile 2026, secondo cui, in materia di sanzioni a carattere afflittivo che incidono direttamente sull'assetto competitivo del campionato (qual è la penalizzazione di punti in classifica), il potere discrezionale del giudice sportivo si esercita entro limiti più angusti, non potendo condurre alla disapplicazione della sanzione né alla riduzione al di sotto del minimo edittale, salvo che la fonte normativa preveda espressamente una deroga.

La ratio della regola risiede nell'esigenza di tutelare l'affidamento delle società antagoniste sulla parità delle condizioni competitive: la sanzione, infatti, non si esaurisce nella sfera del soggetto sanzionato, ma produce un riflesso immediato e diretto sulle posizioni dei terzi.

La sanzione, in altri termini, non opera soltanto in chiave afflittiva nei confronti del trasgressore, ma in chiave riequilibrativa rispetto alle società che, avendo rispettato le scadenze federali ed il procedimento ivi delineato, hanno sostenuto un onere economico effettivo, di cui non avrebbe alcun senso vanificare la portata mediante interpretazioni che neutralizzino in radice la conseguenza sanzionatoria.

È in questa specifica esigenza che si radica il principio dell'inderogabilità dei minimi edittali, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; n. 49/2021-2022; n. 78/2022-2023; n. 22/2022-2023; n. 108/20222023; n. 55/2023-2024).

Il ragionamento del Tribunale federale nazionale, che ha inteso selezionare ex post i casi nei quali la penalizzazione sarebbe applicabile non è pertanto condivisibile, in quanto si sostanzia in un'operazione che eccede i confini dell'attività interpretativa consentita all'organo giudicante, risolvendosi in una sostanziale modificazione della fattispecie sanzionatoria.

Tale impostazione non è coerente con i principi generali in materia di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, secondo cui la sanzione deve essere adeguata al disvalore della condotta, idonea a svolgere una funzione preventiva e dissuasiva, non potendo essere ridotta in modo tale da compromettere l'effettività del precetto federale.

2.7 Da tutto quanto sovraesposto, emerge l’erroneità della decisione assunta dal Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto di non applicare la sanzione della penalizzazione in classifica nei confronti della società A.S.D. USD Adriese 1906.

3. Per quanto concerne l’entità dei punti di penalizzazione che avrebbero dovuto essere irrogati alla società, questa Corte evidenzia come, nel caso di specie, il Comunicato Ufficiale n. 154 stabilisce un criterio puntuale: un punto di penalizzazione per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati.

L'adempimento prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 è, pertanto, strutturalmente riferito a ciascun tesserato e a ciascuna mensilità contrattualmente prevista a favore del medesimo: la prova del pagamento - oggetto del richiesto deposito a titolo di liberatoria - è prova individuale, concernente ogni singolo creditore, e si riferisce a ogni mensilità nei suoi confronti maturata e non integralmente corrisposta.

Coerentemente con tale struttura della prestazione, la sanzione è declinata secondo il medesimo criterio: la “mensilità” rilevante non è una astratta unità calendariale, bensì la “mensilità risultante dai contratti depositati”, e dunque la mensilità di ciascun singolo contratto depositato.

4. In ossequio a tale corretto canone interpretativo, la Procura federale ha individuato tre mensilità rilevanti: le mensilità di settembre, ottobre, novembre 2025 relative all'allenatore Massimo Pedriali.

Il computo proposto dalla Procura risulta coerente con le risultanze istruttorie.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo della Procura federale deve essere accolto.

Ne consegue che la decisione impugnata deve essere parzialmente riformata, limitatamente al capo relativo al trattamento sanzionatorio della A.S.D. USD Adriese 1906, con applicazione, in aggiunta all'ammenda già irrogata, della penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica nel campionato di competenza, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Resta ferma, nel resto, la decisione impugnata, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione al sig. Emanuele Mancin e dell'ammenda di euro 5.000,00 alla società.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. USD Adriese 1906 la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Papa                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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