F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0133/CFA pubblicata il 21 Maggio 2026 (motivazioni) – PF/ società A.S.D. Brian Lignano Calcio
Decisione/0133/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0170/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Antonio Maria Marzocco - Componente
Stefano Papa - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo iscritto al n. 0170/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto avverso la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0243/TFNSD/2025-2026, depositata e comunicata in data 6 maggio 2026, con riferimento specifico al capo relativo alla sanzione irrogata nei confronti della società A.S.D. Brian Lignano Calcio, in quanto limitata alla sola ammenda di euro 5.000 e non comprensiva della richiesta sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Vista la memoria della società A.S.D. Brian Lignano Calcio in data 13.05.2026, depositata in replica al reclamo della Procura federale;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in modalità mista il 14.05.2026, il Cons. Stefano Papa e udito l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale e l’Avv. Nicola Paolini per la società A.S.D. Brian Lignano Calcio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento interregionale relativa al mancato adempimento dell’A.S.D. Brian Lignano Calcio dell’obbligo di trasmissione, entro il 31 gennaio 2026, delle liberatorie attestanti il pagamento di quanto dovuto a far data dalla mensilità di luglio 2025 al proprio tecnico Alessandro Moras, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, in relazione all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026.
Detto comunicato impone, fra l’altro, alle società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 di depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie - ovvero idonea documentazione equipollente - attestanti l’avvenuto pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dai contratti in favore di giocatori e allenatori tesserati, disponendo che l’inosservanza del prescritto termine perentorio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e “la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”.
2. A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 26 febbraio 2026 al n. 846 pf 25-26.
Nel corso dell'attività istruttoria la Procura federale acquisiva, tra l’altro: a) la comunicazione trasmessa il 9 febbraio 2026 dalla Co.Vi.So.D. alla società A.S.D. Brian Lignano Calcio; b) il foglio censimento della A.S.D. Brian Lignano Calcio per la stagione sportiva 2025 – 2026; c) l’estratto di tesseramento del tecnico, sig. Alessandro Moras; d) il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la società A.S.D. Brian Lignano Calcio e il tecnico sig. Alessandro Moras per la stagione sportiva 2025 – 2026.
3. Con atto di deferimento prot. n. 27491/846pf25-26/GC/PN/fm del 20 aprile 2026, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Zeno Roma, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Brian Lignano Calcio, nonché la medesima società, affinché rispondessero:
1) il sig. Zeno Roma, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Brian Lignano Calcio, per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dal paragrafo B) del Comunicato Ufficiale della Lega nazionale dilettanti-Dipartimento interregionale n. 154 del 06.6.2025, per non avere la A.S.D. Brian Lignano Calcio tempestivamente depositato, e comunque per avere consentito e non impedito tale condotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, la dichiarazione liberatoria attestante il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 di quanto previsto dal contratto depositato a favore del tecnico, sig. Alessandro Moras;
2) la società A.S.D. Brian Lignano Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Zeno Roma, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Secondo la Procura federale, il mancato deposito della documentazione richiesta entro il predetto termine risultava comprovato per tabulas, non avendo la società depositato le dichiarazioni liberatorie richieste dalla normativa federale con riferimento al tecnico Signor Alessandro Moras per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, entro il termine all’uopo previsto, ossia entro il 31.01.2026.
4. All'udienza del 30 aprile 2026, la Procura federale chiedeva l'irrogazione, nei confronti del sig. Zeno Roma, della sanzione di mesi tre di inibizione e, nei confronti della A.S.D. Brian Lignano Calcio, della sanzione di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di euro 5.000,00.
Il difensore dei deferiti insisteva per il proscioglimento dei suoi assistiti.
5. Con la decisione impugnata, il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, riteneva i deferiti responsabili delle violazioni contestate, escludendo, tuttavia, l'applicazione della penalizzazione in classifica nei confronti della società.
Secondo il Tribunale, la sanzione della penalizzazione in classifica può essere irrogata, sulla base di un principio di punibilità sostanziale, solo nell’ipotesi in cui risulti che non siano stati effettuati i pagamenti dovuti nei confronti dei tesserati e non, invece, quando risulti che tali pagamenti siano stati effettuati e vi sia stato solo un ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta.
Ha dunque ritenuto il Tribunale che, avendo la società documentato, già in riscontro all’avviso di conclusione delle indagini, il pieno assolvimento di tutti gli obblighi retributivi per il periodo di riferimento nei confronti del tecnico sig. Alessandro Moras, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura sanzionatoria della penalizzazione dei punti in classifica a carico della società deferita.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale irrogava al sig. Zeno Roma la sanzione di mesi tre di inibizione e alla A.S.D. Brian Lignano Calcio, la sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00, senza applicare alla stessa alcun punto di penalizzazione in classifica.
6. Avverso tale decisione hanno proposto reclamo il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto, impugnando il solo capo relativo alla sanzione irrogata nei confronti della A.S.D. Brian Lignano Calcio, nella parte in cui il Tribunale federale nazionale aveva limitato la sanzione all'ammenda di euro 5.000,00, senza applicare la penalizzazione di sei punti in classifica richiesta dalla stessa Procura.
Con il reclamo proposto, la Procura federale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione al Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, nonché il vizio intrinseco e l'illogicità della motivazione della decisione impugnata.
Secondo la Procura reclamante, il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 imporrebbe un unico adempimento, da espletare integralmente sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello formale, consistente nel deposito, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni liberatorie ovvero, nei casi straordinari previsti, della documentazione equipollente. L'inadempimento, anche parziale, legittimerebbe l'applicazione di tutte le sanzioni ivi previste, compresa la penalizzazione in classifica.
Secondo la Procura federale, inoltre, la distinzione operata dal Tribunale tra violazione sostanziale e violazione meramente formale non sarebbe suffragata da alcun id neo rif rimento normativo, dato che il testo del Comuni ato ufficiale non contiene alcun riferimento atto a limitare la penalizzazione ai soli casi di effettivo mancato pagamento delle mensilità, così da escluderla nei casi di mancato deposito tempestivo della documentazione prescritta.
7. Con memoria in data 13 maggio 2026, il difensore della società ha instato per il rigetto delle richieste formulate con il reclamo in appello della Procura federale, confutando l’interpretazione della norma di cui al C.U. n. 154 data dalla Procura e sottolineando la buona fede della società e la sproporzione della sanzione richiesta rispetto alla particolare tenuità del fatto contestato.
8. All’udienza del 14 maggio 2026, sentiti l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale e l’Avv. Nicola Paolini per la società A.S.D. Brian Lignano Calcio, il procedimento è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come già illustrato nella parte in narrativa che precede, nella decisione impugnata il Tribunale federale, pur avendo accertato che gli obblighi di cui al Comunicato n. 154, sezione B, siano stati disattesi dalla Società deferita (dato che “la documentazione da ultimo indicata non è stata depositata entro il termine del 31 gennaio 2026”), e nonostante abbia disatteso tutte le eccezioni e deduzioni svolte dalla società, ritenendo che “Nessun valore esimente può avere, in proposito, l’ ”errore” ed il “malfunzionamento informatico” genericamente rappresentati dalle parti deferite a giustificazione del ritardo nella trasmissione, che non escludono l’imputabilità della violazione delle citate disposizioni”, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura sanzionatoria della penalizzazione dei punti in classifica a carico della società deferita.
Ha motivato, sul punto, il Tribunale che “Riguardo alla penalizzazione dei punti in classifica, …, tale sanzione, sulla base di un principio di punibilità sostanziale, può essere irrogata solo nell’ipotesi in cui risulti che non siano stati effettuati i pagamenti dovuti nei confronti dei tesserati e non, invece, quando risulti che tali pagamenti siano stati effettuati e vi sia stato solo un ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta”.
Sulla base di tale assunto, ha ritenuto il Tribunale che, avendo la società documentato il pieno assolvimento di tutti gli obblighi retributivi per il periodo di riferimento nei confronti del tecnico sig. Alessandro Moras, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura sanzionatoria della penalizzazione dei punti in classifica a carico della società deferita.
2. Ritiene questa Corte che la conclusione cui perviene il Tribunale federale nazionale non sia condivisibile.
2.1 Occorre, in via preliminare, definire con precisione la natura giuridica della fonte sanzionatoria di cui si discute.
L'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva dispone che “le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni”.
La norma opera con tecnica di rinvio e devolve alle disposizioni di ammissione emanate dalla L.N.D. - e per essa dalle sue articolazioni, qual è il Dipartimento interregionale per il Campionato di Serie D - tanto la determinazione degli obblighi di comunicazione e deposito a carico delle società dilettantistiche, quanto l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
Si tratta, in altri termini, di una norma a fattispecie aperta che incorpora per relationem la disciplina di settore emanata dalla competente articolazione associazionistica, conferendole rango regolamentare sostanziale e piena copertura normativa primaria.
Il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento interregionale - recante “Adempimenti per l'iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026” - costituisce, pertanto, un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare vincolante per le società partecipanti, le cui prescrizioni in punto di sanzioni hanno piena copertura nel Codice federale, senza che possa configurarsi alcuna invasione di una pretesa riserva di fonte primaria (cfr. CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015).
2.2 Da tali premesse discende un corollario di non secondario rilievo per la presente fattispecie: la circostanza che il termine federale di adempimento sia fissato al 31 gennaio 2026 - e dunque in costanza di stagione sportiva - non muta la natura ammissiva del prescritto adempimento, che resta funzionale a garantire la continuità dei requisiti di partecipazione al campionato e si inserisce a pieno titolo nell'alveo applicativo dell'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva.
L'ordinamento sportivo prevede, del resto, una pluralità di scadenze infrastagionali che dimostrano come la verifica dei requisiti finanziari delle società non sia un istituto soltanto iniziale, ma un processo continuativo che si protrae per l'intera stagione sportiva, a tutela della par condicio, della reg larità d lle competiz oni e d ll'equilibrio finanziario dei so alizi partecipanti (cfr. Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022).
2.3 Ne consegue che la tesi del Tribunale, secondo cui l'omessa trasmissione delle liberatorie nel termine previsto costituirebbe un fatto neutro o meramente burocratico, è inconciliabile con l'inquadramento dell'adempimento nel sistema delle disposizioni di ammissione ai sensi dell'art. 33, comma 8, CGS, le quali, per consolidato indirizzo, impongono “un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto” e devono essere “interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme” (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; nello stesso senso, Collegio di garanzia, SS.UU., n. 31/2016).
Il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, nella parte rilevante, stabilisce che le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie, con copia del documento di identità, attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori di quanto previsto dai contratti depositati.
Il dato letterale della disposizione non consente di scindere artificiosamente il profilo documentale da quello sostanziale dell'adempimento.
L'obbligo imposto alle società partecipanti al Campionato di Serie D non è costituito dalla mera esistenza, in rerum natura, di una liberatoria o di una dichiarazione privatistica, ma dal deposito tempestivo, presso l'organo federale competente, della documentazione idonea ad attestare l'integrale pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.
La funzione della disposizione non è soltanto quella di tutelare il singolo tesserato creditore, ma anche quella di assicurare la trasparenza gestionale, il controllo tempestivo della regolarità economico-finanziaria delle società, la parità competitiva e la regolarità del campionato.
Ne consegue che il mancato deposito entro il termine perentorio incide direttamente sull'interesse federale al controllo e non può essere degradato, in via generale e astratta, a violazione meramente formale.
2.4 Se si ritenesse che la società potesse sottrarsi alla penalizzazione mediante la produzione successiva di liberatorie non tempestivamente depositate, l'adempimento federale risulterebbe svuotato della sua funzione tipica, poiché il controllo della Co.Vi.So.D. verrebbe sostituito da una verifica postuma e giudiziale, fisiologicamente diversa, eventuale e non più idonea ad assicurare la tempestività del monitoraggio richiesto dalla disciplina di iscrizione al campionato.
L'interpretazione accolta dal Tribunale finirebbe, dunque, per trasformare un termine espressamente qualificato come perentorio in un termine sostanzialmente ordinatorio, almeno quanto agli effetti più incisivi della violazione, non essendo tale approdo coerente né con il dato testuale né con la ratio del Comunicato ufficiale.
La distinzione tra violazione “sostanziale” e violazione “formale”, sulla quale la decisione impugnata fonda la propria legittimità, non trova, del resto, adeguato fondamento nel testo del Comunicato ufficiale n. 154, dato che la disposizione non sanziona soltanto il mancato pagamento in senso materiale, ma impone l’obbligo di deposito tempestivo della documentazione attestante il pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.
Il pagamento rilevante per l'ordinamento federale, nell'ambito della disciplina di iscrizione al campionato, non è un fatto privatistico liberamente accertabile ex post, ma un fatto che deve essere dimostrato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il sistema delineato dal Comunicato ufficiale è fondato sulla tracciabilità documentale dell'adempimento e sulla tempestiva verifica da parte della Co.Vi.So.D.; sicché, in assenza del deposito prescritto, viene meno il presupposto stesso del controllo federale.
La conclusione è rafforzata dalla stessa struttura del Comunicato ufficiale, il quale prevede espressamente un'ipotesi alternativa alla liberatoria, vale a dire la documentazione equipollente, ma ne subordina comunque la rilevanza al deposito entro il termine del 31 gennaio 2026.
Se fosse sufficiente la successiva dimostrazione dell'avvenuto pagamento, non vi sarebbe ragione di prescrivere che anche la documentazione equipollente dovesse essere depositata entro lo stesso termine perentorio.
2.5 Non può, pertanto, condividersi l’assunto con il quale il Tribunale federale nazionale ha ritenuto di poter selettivamente non applicare la sanzione della penalizzazione.
Il principio di proporzionalità - pur certamente operante nell'ordinamento sportivo, in quanto inserito nel più ampio ordinamento statale - non abilita l'organo giudicante a sostituirsi al “legislatore” federale nella selezione delle conseguenze sanzionatorie, ma impone soltanto che l'applicazione c ncreta d lla norma s a coer nte con la sua ratio e con il sist ma di valori che essa esprime.
Nella specie, la graduazione della sanzione è già operata dalla stessa fonte sanzionatoria, che àncora la penalizzazione al numero delle mensilità non integralmente corrisposte: criterio, questo, che incorpora già un meccanismo di proporzionalità interno alla disciplina, escludendo l'esigenza di un ulteriore intervento riequilibratore in via interpretativa.
La disapplicazione della sanzione equivarrebbe, in realtà, a un'integrale neutralizzazione del precetto, in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale che, nell'ordinamento sportivo, come in quello statale, presidia l'effettività del sistema disciplinare.
Ne consegue che la violazione dell'obbligo documentale non può essere considerata un inadempimento neutro o meramente burocratico.
Essa incide sull'interesse federale alla certezza, tempestività e verificabilità degli adempimenti economici, interesse che, nei campionati, assume rilievo primario perché funzionale alla tutela della parità competitiva.
2.6 Va richiamato, in proposito, il principio, di recente ribadito da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 111 del 13 aprile 2026, secondo cui, in materia di sanzioni a carattere afflittivo che incidono direttamente sull'assetto competitivo del campionato (qual è la penalizzazione di punti in classifica), il potere discrezionale del giudice sportivo si esercita entro limiti più angusti, non potendo condurre alla disapplicazione della sanzione né alla riduzione al di sotto del minimo edittale, salvo che la fonte normativa preveda espressamente una deroga.
La ratio della regola risiede nell'esigenza di tutelare l'affidamento delle società antagoniste sulla parità delle condizioni competitive: la sanzione, infatti, non si esaurisce nella sfera del soggetto sanzionato, ma produce un riflesso immediato e diretto sulle posizioni dei terzi.
La sanzione, in altri termini, non opera soltanto in chiave afflittiva nei confronti del trasgressore, ma in chiave riequilibrativa rispetto alle società che, avendo rispettato le scadenze federali ed il procedimento ivi delineato, hanno sostenuto un onere economico effettivo, di cui non avrebbe alcun senso vanificare la portata mediante interpretazioni che neutralizzino in radice la conseguenza sanzionatoria.
È in questa specifica esigenza che si radica il principio dell'inderogabilità dei minimi edittali, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; n. 49/2021-2022; n. 78/2022-2023; n. 22/2022-2023; n. 108/20222023; n. 55/2023-2024).
Il ragionamento del Tribunale federale nazionale che ha inteso selezionare ex post i casi nei quali la penalizzazione sarebbe applicabile non è pertanto condivisibile, in quanto si sostanzia in un'operazione che eccede i confini dell'attività interpretativa consentita all'organo giudicante, risolvendosi in una sostanziale modificazione della fattispecie sanzionatoria.
Tale impostazione non è coerente con i principi generali in materia di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, secondo cui la sanzione deve essere adeguata al disvalore della condotta, idonea a svolgere una funzione preventiva e dissuasiva, non potendo essere ridotta in modo tale da compromettere l'effettività del precetto federale.
2.7 Da tutto quanto sovraesposto, emerge l’erroneità della decisione assunta dal Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto di non applicare la sanzione della penalizzazione in classifica nei confronti della società A.S.D. Brian Lignano Calcio.
3. Per quanto concerne l’entità dei punti di penalizzazione che avrebbero dovuto essere irrogati alla società, questa Corte evidenzia come, nel caso di specie, il Comunicato ufficiale n. 154 stabilisce un criterio puntuale: un punto di penalizzazione per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati.
L'adempimento prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 è, pertanto, strutturalmente riferito a ciascun tesserato e a ciascuna mensilità contrattualmente prevista a favore del medesimo: la prova del pagamento - oggetto del richiesto deposito a titolo di liberatoria - è prova individuale, concernente ogni singolo creditore, e si riferisce a ogni mensilità nei suoi confronti maturata e non integralmente corrisposta.
Coerentemente con tale struttura della prestazione, la sanzione è declinata secondo il medesimo criterio: la “mensilità” rilevante non è una astratta unità calendariale, bensì la “mensilità risultante dai contratti depositati”, e dunque la mensilità di ciascun singolo contratto depositato.
4. In ossequio a tale corretto canone interpretativo, la Procura federale ha individuato sei mensilità rilevanti: le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 relative all'allenatore Alessandro Moras.
Il computo proposto dalla Procura risulta coerente con le risultanz istruttorie.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo della Procura federale deve essere accolto.
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere parzialmente riformata, limitatamente al capo relativo al trattamento sanzionatorio della A.S.D. Brian Lignano Calcio, con applicazione, in aggiunta all'ammenda già irrogata, della penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica nel campionato di competenza, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Resta ferma, nel resto, la decisione impugnata, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione al sig. Zeno Roma e dell'ammenda di euro 5.000,00 alla società.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Brian Lignano Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva; conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Papa Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
