DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 22.12.2025 – Campionato Serie D – Delibera – GOZZANO SSDRL – BIELLESE 1902

GOZZANO SSDRL - BIELLESE 1902

Il Giudice Sportivo,

- Considerato che la società ASDC Gozzano non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso;

- Visto l'art. 67, comma 2, del CGS

P.Q.M.

Delibera:

1. Di dichiarare inammissibile il reclamo 2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Gozzano - Biellese 0-4 3. Di addebitare sul conto della società Gozzano il contributo di reclamo.

 

 

 

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