DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 13.01.2026 – Campionato Serie D – Delibera – NUOVA SONDRIO CALCIO – FOLGORE CARATESE ASD

NUOVA SONDRIO CALCIO – FOLGORE CARATESE ASD

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla US FOLGORE CARATESE ASD, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore RAMIRO FABIAN FERREIRA MINO, in quanto inserito nella distinta di gara con il numero 16 e subentrato al 49° minuto del secondo tempo di gioco, benché al medesimo fosse stata comminata una squalifica per una gara — di cui al C.U. n. 93 dell’11 dicembre 2025 emesso dal Comitato Regionale Calabria per le gare disputate con la Rossanese nel Campionato di Eccellenza - girone A — “per recidività in ammonizione”;

- lette le memorie difensive della NUOVA SONDRIO CALCIO SSDARL con le quali si eccepisce l’infondatezza del ricorso, poiché, a detta della resistente, il calciatore avrebbe preso parte alla gara per “soli circa 40 secondi, durante i quali non partecipava attivamente ad alcuna delle azioni di gioco svoltesi in tale brevissimo frangente, non entrando mai in possesso del pallone”. In particolare, a sostegno della propria tesi si allegano alcune pronunce degli organi di giustizia sportiva volte ad affermare la preminenza del merito sportivo, rappresentato dal risultato maturato sul campo, rispetto ad elementi formali — idonei ad esprimere una effettiva incidenza sullo sviluppo del gioco e, pertanto, non in grado di compromettere la regolarità della gara, —, per lo più (e invero) riferibili a fattispecie distinte da quella di cui è causa.

 - rilevato come sia pacifico che la squalifica comminata al calciatore RAMIRO FABIAN FERREIRA MINO in data 11 dicembre 2025 non è stata dal medesimo scontata, avendo egli risolto in data 12 dicembre 2025 il proprio contratto di lavoro sportivo con la Rossanese, con conseguente svincolo, ed avendo effettuato il nuovo tesseramento per la NUOVA SONDRIO CALCIO SSDARL, solo in data 19 dicembre 2025, non avendo, nel frattempo, partecipato ad alcuna gara ufficiale e non avendo, pertanto, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, titolo a partecipare alla gara di cui in epigrafe;

- rilevato come il calciatore squalificato sia privo, per l’intera durata della squalifica, del titolo sportivo a partecipare alla gara e, conseguentemente, non possa prendervi parte in alcuna forma, tanto che il solo inserimento nella distinta di gara non consente di considerare come scontata la squalifica.

- rilevato come per la piena tutela della regolarità delle competizioni, le sanzioni sportive devono essere eseguite in maniera effettiva e non eludibile, nel rispetto della certezza e uniforme applicazione delle regole, oltre che della parità di trattamento tra le società, a cui farebbero difetto una lettura interpretativa che ammettesse presenze “puramente formali” sul terreno di gioco, svuotando la sanzione di contenuto.

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere alla NUOVA SONDRIO CALCIO SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di infliggere al calciatore RAMIRO FABIAN FERREIRA MINO la squalifica per una ulteriore gara, oltre a quella già comminata e non scontata, per violazione dell’art. 9 CGS; 4) di non addebitare la tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it