DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 10.03.2026 – Campionato Serie D – Delibera – BARLETTA 1922 A R.L. – AFRAGOLESE A.S.D.
BARLETTA 1922 A R.L. - AFRAGOLESE A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD AC AFRAGOLESE con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe e si richiede di applicare la sanzione della perdita della gara ex art. 10, co. 1, CGS, in ragione della condotta violenta ed antisportiva posta in essere dal calciatore n. 9 dell’ASD BARLETTA 1922, MALCORE GIANCARLO il quale “colpiva con un violento calcio al volto", secondo quanto sostenuto dalla reclamante, il calciatore n. 10 dell’ASD AC AFRAGOLESE, TORRASSA AGUSTIN GONZALO, il quale cadeva a terra, battendo la testa e perdendo momentaneamente i sensi. Il medesimo veniva immediatamente trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Barletta dove gli veniva refertato “trauma cranico minore” con una prognosi di 5 giorni;
- lette le controdeduzioni fatte pervenire sia dal ASD BARLETTA 1922, con le quali si chiede il rigetto del reclamo, in quanto illegittimo ed infondato, e se ne evidenzia la strumentalità, sia dalla ASD AC AFRAGOLESE che ribadisce come la condotta violenta e illecita avrebbe avuto ricadute dirette sul regolare svolgimento della gara, avendo impedito al calciatore aggredito di proseguire l’incontro con alterazione della “parità competitiva” della prestazione sportiva;
- ribadito come la ricostruzione offerta dal referto arbitrale e dagli atti degli ufficiali di gara è coerente nel ricondurre la condotta violenta e antisportiva alla responsabilità del calciatore n. 9 dell’ASD BARLETTA 1922, MALCORE GIANCARLO - reo, tuttavia, di aver colpito l’avversario con un violento calcio “alla gamba”, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante - ragion per cui codesto Giudice sportivo ha già sanzionato il suddetto calciatore con la “squalifica per 5 gare effettive” di cui al CU 89 del 24 febbraio 2026;
- rilevato l'insondabilità della tesi che tenta di far discendere dall’infortunio occorso al calciatore TORRASSA - in quanto diretta conseguenza del colpo alla testa subito - “l’impossibilità di assicurare il regolare svolgimento della gara” e per tale via, pervenire all’applicazione della punizione sportiva della “perdita della gara”, essendo consolidato l’orientamento che esclude tale esito allorquando le condotte poste in essere abbiano unicamente comportato alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ASD BARLETTA 1922 - ASD AC AFRAGOLESE 2 -0;
3) di addebitare sul conto della ASD AC AFRAGOLESE, la tassa di reclamo;
4) di condannare la ASD AC AFRAGOLESE al pagamento delle spese in favore della società ASD BARLETTA 1922, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.
