DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2025/2026 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 03.03.2026 – Campionato Serie D – Delibera – CELLE VARAZZE F.B.C. – CAIRESE

CELLE VARAZZE F.B.C. - CAIRESE

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società CELLE VARAZZE FBC SSD ARL, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede l’annullamento e conseguente ripetizione, poiché l’arbitro non avrebbe provveduto all’espulsione del calciatore della ASD CAIRESE 1919, n. 4, BOVERI EMANUELE, nonostante la duplice ammonizione asseritamente comminata al medesimo;

 - lette le controdeduzioni dell’ASD CAIRESE 1919, con cui si contesta in fatto e in diritto il reclamo avversario, chiedendo che il medesimo venga dichiarato inammissibile e infondato; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte dalla reclamante sono inammissibili;

- esaminato il rapporto di gara e rilevato come in esso figuri un’unica ammonizione comminata nei confronti di BOVERI EMANUELE, al minuto 34 del primo tempo, lo scrivente Giudice sportivo, ha richiesto al Direttore di gara un supplemento di rapporto affinché chiarisca le circostanze che hanno condotto all’ammonizione nei confronti del calciatore n. 16 della ASD CAIRESE 1919, GIORCELLI NICOLO, al minuto 31 del secondo tempo, atteso che la reclamante afferma che la medesima avrebbe dovuto essere comminata al calciatore n. 4, BOVERI EMANUELE

- esaminato il supplemento di rapporto di gara inoltrato dall’arbitro e rilevato come da esso non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, nella misura in cui l’arbitro conferma che l’ammonizione comminata al minuto 31 del secondo tempo fosse unicamente riferita al calciatore n. 16 della ASD CAIRESE 1919, GIORCELLI NICOLO, per comportamento antisportivo; - rilevato come non sia possibile acquisire alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, ma al contrario il ricorso si presenti del tutto privo di fondamento, poiché poggia su una ricostruzione soggettiva di un episodio di gioco, pienamente rimesso alla valutazione discrezionale dell’arbitro;

P.Q.M.

Delibera:

- di rigettare il reclamo;

- di dichiarare regolare lo svolgimento della gara e, per l’effetto, conferma il risultato conseguito sul campo: Celle Varazze – Cairese 0-1;

- di addebitare il contributo di reclamo al CELLE VARAZZE FBC SSD ARL.

- di condannare la società CELLE VARAZZE FBC SSD ARL al pagamento delle spese in favore della ASD CAIRESE 1919, per un importo pari ad euro 500,00, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.

 

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