FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 531/AA del 22/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOLOGNA – ASD ATLETICO CEPARANA 2025
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 534 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Glauco BOLOGNA, e della società A.S.D. ATLETICO CEPARANA 2025, avente ad oggetto la seguente condotta:
Glauco BOLOGNA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Ceparana 2025, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall’art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2025 – 2026, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C., raggiungibile all’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, il nominativo del Responsabile Safaeguarding e l’adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l’invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della A.S.D. Atletico Ceparana 2025;
A.S.D. ATLETICO CEPARANA 2025, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Glauco Bologna;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Glauco BOLOGNA,
- Società A.S.D. ATLETICO CEPARANA 2025, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Glauco Bologna;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Glauco BOLOGNA,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO CEPARANA 2025;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
