FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 532/AA del 22/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BELLINAZZI – ASD RIVAROLESE 1919
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 461 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ivo BELLINAZZI, e della società A.S.D. RIVAROLESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:
Ivo BELLINAZZI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rivarolese 1919, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento F.I.G.C., per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, omesso di predisporre ed adottare un Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ed un Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, nonché per avere omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. raggiungibile all’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/ l’avvenuta adozione di tali Modello e Codice mediante l’invio di un’autocertificazione dallo stesso sottoscritta;
A.S.D. RIVAROLESE 1919, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Ivo Bellinazzi;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Ivo BELLINAZZI,
- Società A.S.D. RIVAROLESE 1919, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ivo Bellinazzi;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ivo BELLINAZZI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. RIVAROLESE 1919;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
