F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 268/TFN – SD del 8 Giugno 2026 (motivazioni) – Fabio Lacalamita, Fabio Forti, Ternana Calcio – 248/TFNSD

Decisione/0268/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0248/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Ermando Bozza - Componente (Relatore)

Carlo Purificato - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28929/1140pf25-26/GC/gb del 5 maggio 2026 nei confronti dei sigg. Fabio Lacalamita, Fabio Forti e della società Ternana Calcio s.r.l., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. n. 28929/1140pf25-26/GC/gb del 5 maggio 2026, Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Fabio Lacalamita, all’epoca dei fatti Liquidatore dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio s.r.l.; il sig. Fabio Forti, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio s.r.l.; la società TERNANA CALCIO s.r.l. per rispondere:

- “ il sig. Fabio Lacalamita, all’epoca dei fatti Liquidatore dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio s.r.l.

1. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2026, al pagamento degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2026; 2. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2026, al versamento delle ritenute IRPEF e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché al versamento delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026;

- il sig. Fabio Forti, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio s.r.l.:

1. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2026, al pagamento degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2026;

2. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2026, al versamento delle ritenute IRPEF e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché al versamento delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026;

3. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. IV, punto 2 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.3.2026, al deposito, unitamente al bilancio d’esercizio ed alla relazione semestrale, delle note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget;

- la società TERNANA CALCIO s.r.l.:

1.  atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabio Lacalamita e Fabio Forti, rispettivamente liquidatore ed amministratore unico, entrambi dotati di potere di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

2. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., nonché dall’art. 33, comma 4 lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., nonché ancora dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. IV, punto 2 delle N.O.I.F. che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società Ternana Calcio s.r.l. nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 252pf25-26 definito con decisione n. 121/TFNSD2025-2026 del 18.12.2025 del Tribunale Federale Nazionale, confermata con decisione n. 84/CFA-2025-2026 del 30.1.2026 della Corte Federale d’Appello”.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Nota protocollo prot.28529 del 29/04/2026 della Segreteria Generale della F.I.G.C. avente ad oggetto la trasmissione del verbale n. 233/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche inerente la società TERNANA CALCIO s.r.l.” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 29 aprile 2026 al n. 1140pf25-26.

Agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano acquisiti: (i) la comunicazione della Segreteria Generale della F.I.G.C. del 29.4.2026, con allegato verbale prot. n. 233/2026 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche del 27.4.2026 e relativi allegati; (ii) i fogli censimento della società Ternana Calcio s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025-2026; (iii) la visura camerale della società Ternana Calcio s.r.l..

La fase predibattimentale

In atti vi è l’avviso di convocazione per l’udienza del 28.05.26, comunicato a mezzo PEC in data 6.05.2026.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 28 maggio 2026, svoltasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato gli Avv.ti Sandro D’Oria e Francesco Salzano in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Flavia Tortorella per il Dott. Fabio Foti nonché personalmente lo stesso Dott. Fabio Foti e il Dott. Fabio Lacalamita.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Si rammenta, in via di premessa in fatto, che, come riportato nell’atto di deferimento, l’odierno procedimento trae origine dalla nota della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, con la quale è stato segnalato che la società Ternana Calcio s.r.l.: 1) alla data del 16.4.2026, non ha provveduto al pagamento degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2026; 2) entro il termine del 16 aprile 2026, non ha provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché al versamento delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026; 3) non ha provveduto, entro il termine del 31.3.2026, al deposito, unitamente al bilancio d’esercizio ed alla relazione semestrale, delle note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.

La contestazione nei confronti dei deferiti si richiama, dunque, alla violazione dell’art. 85, lett. C), delle N.O.I.F. per i mancati adempimenti entro i termini previsti a vario titolo dai parr. IV, punto 2, nonché V) punto 1) lett. d) e VI) punto 1) lett. d).

Il Tribunale ritiene di dover ravvisare una responsabilità disciplinare per le contestazioni mosse dalla Procura nei termini di cui infra.

Innanzitutto, occorre dare atto che, con Comunicato ufficiale n. 248/A, pubblicato il 27.05.2026, il Presidente Federale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 16 e 110 delle NOIF, ha deliberato di revocare l’affiliazione alla Ternana Calcio S.r.l. e la decadenza del tesseramento dei calciatori della medesima Società. Per tale motivo, il deferimento nei confronti della Ternana Calcio S.r.l. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di giurisdizione della giustizia federale, risultando reciso in via definitiva il rapporto associativo tra la FIGC e la Società coinvolta da quel provvedimento e con esso anche il vincolo di subordinazione giurisdizionale.

Sempre in via preliminare, di rito, occorre trattare l’istanza di stralcio della posizione del Dott. Foti, da questi motivata dall’asserita mancanza di un compiuto esercizio del diritto di difesa nella fase pre-processuale. In particolare, sostiene la difesa del Dott. Foti che la Procura avrebbe dato impulso all’azione di deferimento senza attendere che la parte potesse valutare l’insieme degli atti istruttori e così esercitare compiutamente le prerogative ad essa accordate dall’ordinamento. L’eccezione o istanza del Dott. Foti non può essere accolta.

Se ben si analizzano gli atti all’uopo rilevanti può accorgersi infatti che la Procura si è mossa nel rispetto dei termini concessi dalle norme procedurali di riferimento. Prendendo le mosse dalla comunicazione di conclusione delle indagini, datata 30.04.26, può rilevarsi che con essa la Procura ha avvisato le parti deferite della facoltà di “2. prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro 2 (due) giorni dall’avvenuta notifica della presente comunicazione; 3. di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di 4 (quattro) giorni dalla notifica del presente avviso”, contestualmente fissando la data del 5.05.26 per l’audizione (nel caso la parte avesse chiesto di essere sentita) ovvero l’ulteriore data del 6.05.26 (nel caso la parte avesse inviato apposita istanza di rinvio dell’audizione).

Successivamente, nonostante il pressoché contemporaneo invio, in data 5.05.26, da parte del deferito Dott. Foti, a mezzo del proprio legale, di istanza di accesso agli atti (evasa, poi, il giorno successivo), la Procura ha ritualmente notificato l’atto di deferimento (dunque, sempre in data 5.05.26). Essendo ormai conclusa, con tale atto, la relativa fase pre-processuale, la Procura ha dunque respinto la richiesta della difesa del Dott. Foti, in data 7.05.26, di audizione del medesimo deferito, rinviando alle competenze del TFN.

Nel caso di specie, per quanto i termini per l’espletamento a cura dei deferiti delle proprie prerogative difensive (visione atti istruttori e audizione) siano risultati piuttosto contenuti, si può affermare che la Procura si sia mossa nel rispetto delle indicazioni normative.

A tal riguardo si rammenta che l’art. 124 del CGS prevede che “ Nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono dalla trasmissione a cura della Segreteria Generale della FIGC alla Procura federale delle segnalazioni pervenute dalla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (…), tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo (…)”. Il termine di cui nella specie si discute è quello assegnato alla parte interessata dall’art. 123 del CGS in 15 giorni “per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”; termine che, per effetto della predetta riduzione sino ad un terzo, risulta infine pari a 5 giorni. Se, dunque, si ha riguardo alla successione temporale degli adempimenti sopra indicati, può evincersi, da un lato, che i due giorni concessi per l’acquisizione degli atti istruttori sono decorsi senza che fosse pervenuta da parte del Dott. Foti alcuna richiesta di visione e, dall’altro, che entro la data del 5.05.26 nessuna istanza di audizione è pervenuta alla Procura, la quale dunque legittimamente, constatata tale ultima circostanza, ha notificato l’atto di deferimento.

Né in contrario può valere quanto riferito dalla difesa del Dott. Foti nella comunicazione alla Procura in data 6.05.26, in merito al fatto di aver assunto l’incarico soltanto in data 5.05.26, atteso che tale circostanza non rileva ad esimere la parte deferita, il Dott. Foti, dal rispetto dei termini assegnati originariamente dalla Procura con la comunicazione di chiusura delle indagini, ancor più ove si consideri che entro la data ultima fissata per l’istanza di audizione (il 5.05.26) nessuna richiesta di rimessione in termini è pervenuta dalla parte.

Passando al merito della vicenda, le posizioni del Dott. Foti e del Dott. Lacalamita devono essere tenute distinte.

Premesso che l’alternatività e non sovrapponibilità delle cariche rivestite dai due deferiti (il primo, in qualità di A.U. della Società Ternana Calcio S.r.l. e il secondo, in qualità di liquidatore) non consente, in assenza di una specifica diversificazione di responsabilità, una contemporanea irrogazione sanzionatoria, con riguardo al Dott. Lacalamita deve in ogni caso escludersi alcun addebito.

Dagli atti risulta invero che: (i) questi è stato nominato liquidatore con delibera assembleare della Ternana Calcio S.r.l. in data 13.04.26, in occasione della delibera di scioglimento della Società ex art. 2484 c.c. per via della grave situazione patrimoniale riscontrata; (ii) lo stesso Dott. Lacalamita ha accettato l’incarico in data 15.04.26; (iii) e successivamente, in data 16.04.26, ha presentato formale rinuncia all’incarico; (iv) in data 17.04.26 la nomina a liquidatore del deferito è stata quindi iscritta presso il Registro delle Imprese.

Già solo da tale descrizione cronologica degli eventi di interesse si può evincere che il coinvolgimento del Dott. Lacalamita negli affari della Società, per quanto risulta agli atti, ha avuto complessivamente un lasso di tempo di soli 3 giorni (dalla nomina del 13.04 alle dimissioni del 16.04, per quanto l’iscrizione nel Registro delle Imprese della designazione a liquidatore sia avvenuta il giorno dopo le dimissioni), a termine previsto per il pagamento delle somme contestate (16.04.2026) ormai scaduto. Ebbene, in tale lasso di tempo (ove anche si intendesse prescindere dalle palesi difficoltà economiche e finanziarie della Società che infatti è stata subito dopo posta in stato di liquidazione giudiziale) giammai il Dott. Lacalamita avrebbe verosimilmente potuto ottemperare agli obblighi di pagamento imposti dall’ordinamento alle predeterminate scadenze, ciò necessitando una serie di adempimenti amministrativi e gestionali di non immediato espletamento da parte di un soggetto, il liquidatore appunto, che sino ad allora è risultato estraneo al contesto societario. In ogni caso, tale considerazione risulta assorbita da quella ulteriore, certo dirimente, per la quale la nomina del Dott. Lacalamita a liquidatore ha preso formalmente a decorrere, ad ogni effetto di legge e pur volendo prescindere dalle intervenute dimissioni, dalla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Vero è infatti che, ai sensi dell’art. 2487 bis c.c., la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel Registro delle Imprese e che, avvenuta come sopra l'iscrizione, “gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai

liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato”. In buona sostanza, dunque, la nomina dei liquidatori ha efficacia a decorrere dalla prevista pubblicizzazione della relativa delibera assembleare (sul tema, si veda Cass. 6 maggio 2024, n. 12156 secondo la quale “ai sensi dell'articolo 2484 c.c., gli effetti dello scioglimento della società deciso dall'assemblea si producono dal momento dell'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, momento dal quale, ai sensi dell'articolo 2487 bis c.c., produce i suoi effetti anche la nomina dei liquidatori, iscrizione che assolve dunque ad una funzione costitutiva”).

Consegue da quanto sopra che il mancato rispetto del termine del 16.04.26, dettato dalle disposizioni la cui violazione è stata contestata dalla Procura nell’atto di deferimento, non può essere ascritto a un soggetto, il Dott. Lacalamita, che a quella data non risultava formalmente avere alcun ruolo nella Società né, ancor più, risultava depositario della documentazione sociale.

Diverso è a dirsi per il Dott. Foti il quale, proprio in ragione della medesima considerazione, deve ritenersi aver mantenuto la propria carica di Amministratore Unico della Società sino all’iscrizione della delibera di scioglimento e nomina del liquidatore nel Registro delle Imprese (si ribadisce, avvenuta il 17.04.2026), ciò ai sensi del richiamato art. 2487 bis c.c., con il ché non può che essere a questi ascritta, in ossequio alle norme federali, la responsabilità per l’omesso adempimento pecuniario nei termini previsti (16.04.2026).

Per tale deferito vale inoltre l’ulteriore considerazione per la quale, nonostante l’avvenuta nomina ad A.U. già in data 11.12.2025 (con iscrizione al T.I. in data 18.12.2025), l’assemblea per l’assunzione delle determinazioni occorrenti a far fronte allo stato di illiquidità dichiarata è stata dallo stesso indetta soltanto per il 13.04.2026, vale a dire appena 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine di pagamento previsto. Tale esiguo lasso di tempo, ove anche si volesse accedere alle tesi difensive del Dott. Foti, non avrebbe verosimilmente consentito un tempestivo assolvimento degli obblighi imposti alla Società, dipendendo questo dal previo finanziamento o ricapitalizzazione cui la indizione dell’assemblea mirava. In disparte la considerazione per la quale, in ogni caso, allo stesso Dott. Foti è ascrivibile il mancato rispetto del termine del 31.03.2026 (antecedente la messa in liquidazione della Società) in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. IV, punto 2 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro tale data, al deposito, unitamente al bilancio d’esercizio ed alla relazione semestrale, delle note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.

Per tali motivi, limitatamente al Dott. Foti deve essere affermata la responsabilità in ordine agli addebiti contestati, per violazione degli artt. 4, comma 1, 33, comma 3 lett. f) e comma 4, lett. f), nonché 31, comma 1.

Appare corretta e congrua, con riferimento alle riscontrate violazioni, l’irrogazione al medesimo deferito della sanzione di 6 mesi di inibizione per non aver tempestivamente provveduto: (i) al pagamento entro il termine del 16.04.2026, degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2026; (ii) al versamento, entro il medesimo termine, delle ritenute IRPEF e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché al versamento delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026; (iii) infine, al deposito, entro il termine del 31.3.2026, unitamente al bilancio d’esercizio ed alla relazione semestrale, delle note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società Ternana Calcio s.r.l..

Proscioglie il sig. Fabio Lacalamita.

Irroga al sig. Fabio Forti la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

 

I RELATORI

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta

Ermando  Bozza                                                     IL PRESIDENTE

Carlo Purificato                                                                Carlo Sica

 

 Depositato in data 8 giugno 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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