F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 269/TFN – SD del 8 Giugno 2026 (motivazioni) – Ricorso dell’Avv. Renato Miele – 264/TFNSD

Decisione/0269/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0264/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Roberto Proietti - Vice Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 giugno 2026, a seguito del ricorso presentato dall'Avv. Renato Miele avverso il provvedimento a firma del Segretario Generale FIGC, pubblicato sul sito federale il 14 maggio 2026, con cui la FIGC ha stabilito la “non ammissione” della candidatura del ricorrente alla carica di Presidente Federale per mancanza del requisito dell’accredito di cui all'art. 24, comma 5, Statuto FIGC, nonché contro l'ammissione delle candidature del Dott. Giancarlo Abete e del Dott. Giovanni Malagò, la seguente

DECISIONE

FATTO

Con ricorso depositato in data 20 maggio 2026, l’Avv. Renato Miele chiedeva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento a firma del Segretario Generale FIGC, pubblicato sul sito federale il 14 maggio 2026, con cui la FIGC ha stabilito la “non ammissione” della candidatura del ricorrente alla carica di Presidente Federale per mancanza del requisito dell’accredito di cui all'art. 24, comma 5, Statuto FIGC, nonché contro l'ammissione delle candidature del Dott. Giancarlo Abete e del Dott. Giovanni Malagò.

Il ricorrente ha avanzato istanza cautelare al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, l’ammissione con riserva della sua candidatura e la sospensione della candidatura del Dott. Giancarlo Abete e del Dott. Giovanni Malagò.

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha proposto le seguenti censure:

- Violazione delle norme di trasparenza, violazione del diritto di accesso e di difesa, violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità, in relazione all’asserito mancato accoglimento della richiesta di accesso agli atti presentata in data 14 maggio 2026 alla Segreteria Generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto la copia deli atti delle candidature presentate dal Dott. Giancarlo Abete e dal Dott. Giovanni Malagò, nonché dei verbali prodromici al provvedimento del 14 maggio 2026;

- Violazione dei principi di ampia democraticità con particolare riferimento all’art. 24 dello Statuto FIGC che, a parere del ricorrente, sarebbe da considerare illegittimo imponendo la presentazione della candidatura a Presidente Federale solo ai soggetti accreditati secondo le prescrizioni della norma dello Statuto FIGC richiamata, da ritenersi ingiustificatamente restrittiva e incostituzionale, in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, comma 1 della Costituzione;

- Violazione delle norme del Codice Civile in relazione ai principi di massima partecipazione degli associati alle attività e alle cariche associative con violazione della clausola di democraticità delle associazioni per limitazione dell’esercizio del diritto di voto e invalidità della decisione assembleare elettiva del 22 giugno 2026 in quanto: “I tesserati/associati deleganti hanno votato e rilasciato la delega per un punto non espressamente inserito all’ordine del giorno” (elezione del Presidente Federale);

- Illegittimità dell’ammissione della candidatura del Dott. Giovanni Malagò per mancanza del requisito del tesseramento FIGC previsto dall’art. 29, comma 1 dello Statuto Federale, e per violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs 165/2001 (cosidetto “divieto di pantouflage”);

- Illegittimità dell’ammissione della candidatura del Dott. Giancarlo Abete, in quanto l’accreditamento si pone in conflitto di interessi con la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione all’art. 29, comma 3 dello Statuto FIGC, nonché dei principi fondamentali del CONI.

Con decreto presidenziale del 21 maggio 2026, la domanda cautelare monocratica è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata; ed è stata fissata per la discussione dell’istanza cautelare collegiale e del merito del ricorso l’udienza del 29 maggio 2026, ore 10:30, con abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 5 (cinque), concedendo termine al 28 maggio 2026 ore 12:00 per il deposito, sul portale del Processo Sportivo Telematico, di memorie e documenti.

All’udienza del 29 maggio 2026, con ordinanza in pari data, il Collegio rilevato che non vi era in atti la prova della ricezione del ricorso da parte dei tre intimati, ha rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del giorno 8 giugno 2026 ore 15:00, onerando il ricorrente di dare prova dell'avvenuta notificazione ai destinatari del ricorso stesso entro il giorno 5 giugno 2026 ore 16:00.

Nel procedimento non si sono costituiti la FIGC, il Dott. Giovanni Malagò ed il Dott. Giancarlo Abete.

All’udienza del giorno 8 giugno 2026, verificata preliminarmente dal Collegio l'integrità del contraddittorio, il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni riportandosi integralmente al ricorso e confermando le richieste sopra indicate.

DIRITTO

Il ricorso, nella parte in cui lamenta l’illegittimità del provvedimento di non ammissione della candidatura dell’avv. Renato Miele alla carica di Presidente della FIGC, è infondato.

Infatti, risulta incontrovertibilmente documentato che la candidatura dell’Avv. Miele non sia stata accompagnata dal necessario accredito previsto dall’art. 24, comma 5, dello Statuto Federale.

Tale disposizione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non può ritenersi in contrasto con il principio fondamentale di democraticità previsto dalla normativa CONI e dal codice civile né con i principi costituzionali invocati, tenuto conto, da un lato, che la disposizione statutaria federale è stata approvata dal CONI stesso ritenendola quindi coerente con i principi del proprio ordinamento; d’altro lato, che essa disposizione logicamente limita la candidabilità alla funzione di Presidente Federale ad un numero non indiscriminato di candidati individuati dalle componenti federali, conformemente alla Delibera CONI del 2016 più volte richiamata dal ricorrente.

A ciò si aggiunga che la norma statutaria di cui il ricorrente lamenta l’illegittimità non ha costituito oggetto di impugnazione. Né può trovare ingresso nel presente procedimento l’invocato istituto della disapplicazione, peraltro tardivamente e quindi inammissibilmente dedotto solo in udienza, atteso che questo Tribunale avrebbe astrattamente il potere di annullare la norma statutaria, ove tempestivamente impugnata, a seguito di esplicita domanda contenuta nel ricorso.

Alla stregua di tali considerazioni, il provvedimento federale impugnato di non ammissione della candidatura dell’Avv. Miele deve ritenersi legittimo e coerentemente motivato.

Una volta acclarata la legittimità del provvedimento di non ammissione della candidatura del ricorrente alla carica di Presidente Federale, il ricorso, nella parte riguardante l’ammissione dei candidati Dott. Abete e Dott. Malagò, è inammissibile atteso il difetto di legittimazione del ricorrente medesimo.

Invero, la lettera c) dell’art. 2 del Regolamento per l’impugnazione avverso le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive, stabilisce che “entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a, il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo pec innanzi al Tribunale Federale (…).”

A sua volta, la lettera d) della medesima norma dispone che “ L’impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore Federale che intendano contestare l’ammissibilità di altro / altri candidati”.

Dalla lettura di tali norme si evince, dunque, che unici soggetti legittimati a impugnare l’ammissibilità delle candidature di altri candidati sono un candidato ammesso o il Procuratore Federale. Da ciò consegue anche l’inammissibilità delle doglianze relative al diniego di accesso agli atti delle candidature del Dott. Abete e del Dott. Malagò e la relativa richiesta istruttoria avanzata in udienza.

Peraltro, non potendo il ricorrente pretendere l’ammissione alla candidatura in assenza del richiesto accreditamento, risulta anche privo di interesse a contestare le candidature dei controinteressati Dott. Abete e Dott. Malagò, posto che l'eventuale accoglimento delle relative domande non arrecherebbe alcun giovamento al quale sarebbe comunque preclusa la candidatura e dunque l'eleggibilità.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile.

Nulla per le spese in relazione alla mancata costituzione degli intimati.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 8 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

 Marco Lai

 

 

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