F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0146/CFA pubblicata il 9 Giugno 2026 (motivazioni) –società S.C.S.D. Vada 1963

Decisione/0146/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0181/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)

Marco Mancini - Componente

Renato Grillo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0181/CFA/2025-2026, proposto in data 26 maggio 2026 dalla società S.C.S.D. Vada 1963,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 85 del 19 maggio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 3.06.2026, tenutasi in videoconferenza, il Presidente Mario Luigi Torsello; sono presenti l’Avv. Giacomo Zanobini per la reclamante e l’Avv. Luca Zennaro per la Procura federale interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 14 aprile 2026, il Procuratore federale interregionale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana il signor Luca Baldi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audace Isola d’Elba, i signori Oreste Medici e Lorenzo Chiarei, dirigenti tesserati per la medesima società, il calciatore Leonardo Rovini e la società A.S.D. Audace Isola d’Elba. Ai primi quattro era contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva; alla società, la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del medesimo Codice.

Si addebitava al calciatore Rovini di avere preso parte, nelle fila della squadra dell’Audace Isola d’Elba, alle gare Acciaiolo Calcio - Audace Isola d’Elba del 21 settembre 2025, Audace Isola d’Elba - Geotermica del 28 settembre 2025, Rosignano Solvay 1922 Audace Isola d’Elba del 5 ottobre 2025 e Audace Isola d’Elba - Pomarance del 12 ottobre 2025, tutte valevoli per il girone D del campionato di Prima categoria della stagione sportiva 2025/2026, nonostante dovesse ancora scontare una squalifica irrogatagli dal Giudice sportivo territoriale e pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 76 del 18 aprile 2025 del Comitato regionale Toscana; al presidente Baldi, di avere consentito o comunque non impedito tale partecipazione; ai dirigenti Medici e Chiarei, di avere sottoscritto, quali accompagnatori ufficiali, le distinte di gara recanti il nominativo del calciatore - il Medici in relazione agli incontri del 21 settembre, 5 ottobre e 12 ottobre 2025, il Chiarei in relazione all’incontro del 28 settembre 2025 - così attestandone in modo non veridico la legittima partecipazione.

All’udienza del 15 maggio 2026, dinanzi al Tribunale federale territoriale e con la presenza di tutti i deferiti e del rappresentante della Procura, il Sostituto procuratore chiedeva l’irrogazione, al presidente Baldi, di sei mesi di inibizione; al dirigente Medici, di cinque mesi; al dirigente Chiarei, di tre mesi; al calciatore Rovini, di sei giornate di squalifica; e, alla società Audace Isola d’Elba, dell’ammenda di euro 450,00 e della penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026.

Con la decisione pubblicata mediante il Comunicato ufficiale n. 85 del 19 maggio 2026, il Tribunale federale territoriale accoglieva il deferimento.

Riteneva documentalmente provato che il calciatore Rovini avesse preso parte alle quattro gare in contestazione senza averne titolo, dovendo ancora scontare una giornata di squalifica risalente al campionato precedente; reputava prive di pregio le difese, osservando che l’eventuale erroneità della squalifica non rilevava e non valeva a esimere la società dalla mancanza di diligenza nel verificare l’esistenza di provvedimenti disciplinari pendenti a carico del calciatore; qualificava la violazione come colposa e non dolosa, rammentando che le norme contestate non richiedono il dolo, essendo sufficiente la colpa.

Aggiungeva, tuttavia, che, ove la colpa fosse scusabile, essa potrebbe fungere da attenuante in sede di determinazione della sanzione; affermava che la propria giurisprudenza è sempre stata orientata, in caso di impiego di calciatore in posizione irregolare per più gare, a non applicare «tout court» la sanzione di un punto di penalizzazione per ciascuna gara, bensì una penalizzazione «via via ridotta ed inversamente proporzionale al numero di partite giocate»; rilevava che, nelle quattro gare in esame, la società aveva tratto «ben poco beneficio», avendo raccolto un solo punto, e dava atto che, in altra gara non oggetto del giudizio, pur vinta sul campo, la società aveva subito la sconfitta a tavolino, con sanzioni a carico del dirigente accompagnatore e del calciatore.

Su tali premesse, ritenendo le richieste della Procura «piuttosto severe» e «sotto certi aspetti da ridursi», il Tribunale riduceva le sanzioni richieste, ad eccezione dell’ammenda, determinata in misura superiore, e irrogava: al signor Baldi quattro mesi di inibizione; al signor Medici tre mesi di inibizione; al signor Chiarei un mese di inibizione; al calciatore Rovini tre giornate di squalifica; e, alla società Audace Isola d’Elba, la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026, oltre all’ammenda di euro 550,00.

Avverso tale decisione proponeva reclamo, con atto depositato il 26 maggio 2026, la società S.C.S.D. Vada 1963, anch’essa militante nel girone D del campionato di Prima categoria 2025/2026, la quale non aveva preso parte al giudizio di primo grado, né quale parte né quale interveniente.

La reclamante premetteva di essere portatrice di un interesse concreto e attuale al riassetto della classifica, esponendo che la riduzione della penalizzazione da quattro a tre punti consente alla società sanzionata di conseguire la salvezza diretta, costringendo per converso il Vada 1963 a disputare il play out, con conseguente aggravio di oneri sportivi ed economici.

Nel merito la reclamante deduceva, con un primo ordine di censure, che il criterio della penalizzazione «via via ridotta ed inversamente proporzionale al numero di partite giocate» si traduce in un inammissibile «sconto quantità», incompatibile con i principi di proporzionalità, progressività e deterrenza, e non coerente con la gravità oggettiva di una violazione plurima e reiterata, essendo emerso un precedente impiego irregolare già sanzionato con la sconfitta a tavolino; con un secondo ordine di censure, che la «colpa scusabile» era stata valorizzata in modo generico, senza alcun nesso motivato tra tale qualificazione e la riduzione di un punto rispetto alla richiesta della Procura, così svalutando, a fronte della recidiva, il dovere minimo di controllo gravante sulla società tesserante; con un terzo ordine di censure, che il rilievo del «ben poco beneficio» è erroneo, giacché l’unico punto conquistato - nel pareggio con la Geotermica del 28 settembre 2025, gara disputata con il calciatore in posizione irregolare - si rivela, in un campionato equilibrato, decisivo ai fini della distinzione tra salvezza diretta e play out. Chiedeva, in riforma, di determinare a carico della società Audace Isola d’Elba una penalizzazione non inferiore a quattro punti, in coerenza con la richiesta originaria della Procura, e di disporre la conseguente rideterminazione della graduatoria del girone.

Il reclamo veniva notificato alla società Audace Isola d’Elba e alla Procura federale.

Con ordinanza del 30 maggio 2026 il Collegio disponeva il rinvio dell’udienza al 3 giugno 2026.

A tale udienza, nessuno essendo comparso per la società Audace Isola d’Elba, la causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va esaminata con priorità la legittimazione al reclamo della società Vada, atteso che la reclamante non ha assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, non essendovi né stata evocata né intervenuta.

La questione - mai prima d’ora specificamente affrontata da questa Corte - impone di muovere dai principi generali che governano la legittimazione e l’interesse nel giudizio di impugnazione.

1.1 La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), da tenere distinta dalla titolarità effettiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, individua il potere di provocare la decisione e si correla all’affermazione di una posizione soggettiva qualificata (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951); l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ne costituisce condizione ulteriore, risolvendosi nell’utilità concreta e attuale ritraibile dalla pronuncia richiesta.

Nel giudizio di impugnazione l’uno e l’altro si specificano nell’interesse a impugnare, che presuppone la soccombenza ma non vi si esaurisce, dovendo l’impugnante poter conseguire dalla riforma un risultato a sé giuridicamente favorevole (CFA, SS.UU., n. 100/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023).

La soccombenza, peraltro, non va intesa in senso meramente formale - come posizione di chi abbia visto disattesa una propria domanda nel processo cui ha partecipato - ma in senso sostanziale, avendo riguardo al carattere oggettivamente pregiudizievole degli effetti che dalla decisione promanano nella sfera giuridica del soggetto.

Per questa via, accanto alla parte in senso formale, l’elaborazione processuale conosce la figura della parte in senso sostanziale, ossia del soggetto nella cui sfera giuridica la pronuncia è destinata a produrre effetti diretti, ancorché egli non abbia preso parte al giudizio: figura alla quale la giurisprudenza di legittimità àncora la legittimazione all’impugnazione, dando rilievo agli effetti pregiudizievoli della decisione anziché al dato formale dell’accoglimento o del rigetto di una domanda (Cass., Sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1236).

La distinzione costituisce, del resto, una risalente acquisizione della teoria generale del processo e riposa su un rilievo essenziale: la pronuncia che incide direttamente su una posizione giuridica autonoma non può essere reputata indifferente al suo titolare per il solo fatto che questi sia rimasto formalmente estraneo al rito, sicché, ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato a reagire, il dato sostanziale - la titolarità dell’interesse inciso - prevale su quello formale della partecipazione al giudizio.

1.2 È vero, in linea di principio, che il sistema processuale sportivo, delineato dal Codice di giustizia sportiva nell’ambito dell’autonomia dell’ordinamento sportivo riconosciuta dall’art. 1 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, non contempla l’istituto dell’opposizione di terzo previsto dall’art. 404 c.p.c.: sicché, secondo un consolidato indirizzo, il terzo rimasto estraneo al giudizio sportivo, in quanto privo di tutela impugnatoria endofederale, potrebbe soltanto agire dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., per far valere pretese risarcitorie (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 1/2018).

Quell’indirizzo, tuttavia, non decide la questione qui in esame. Il Collegio di garanzia si è limitato, infatti, a escludere che nel processo sportivo possa trovare ingresso, in via analogica, il rimedio straordinario dell’opposizione di terzo; non ha invece affrontato il diverso problema - che qui rileva - dell’ambito soggettivo del rimedio impugnatorio ordinario che l’ordinamento federale già appresta, ossia se il reclamo possa essere proposto anche dal terzo titolare di una posizione sostanziale autonoma direttamente incisa dalla decisione.

Non si tratta, dunque, di importare nel processo sportivo un istituto che gli è estraneo, ma di delimitare, alla stregua delle norme interne, la cerchia dei soggetti legittimati a un rimedio esistente; e la stessa conclusione secondo cui al terzo residuerebbe la sola tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo si regge, all’evidenza, sul presupposto - che occorre appunto verificare dell’indisponibilità di un rimedio endofederale.

Il dato testuale interno, d’altra parte, lungi dal precludere tale soluzione, la corrobora.

L’art. 101, comma 1, del Codice di giustizia sportiva - secondo cui «Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello» - nel definire la categoria dei soggetti legittimati utilizza, secondo la lettura già accolta da questa Corte, una sineddoche, ossia una formula semplificativa con cui si indica una parte per il tutto: l’ambito dei possibili reclamanti è, dunque, più ampio di quello desumibile dal valore semantico della disposizione (lex minus dixit quam voluit), dovendosi privilegiare una lettura sistemica, coerente con l’ambito soggettivo di operatività del Codice quale desumibile dagli artt. 2, 4 e 47 (CFA, SS.UU., n. 13/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 66/2024-2025).

In questa prospettiva si colloca, con valore di previsione generale, l’art. 49, comma 1, del medesimo Codice, secondo cui « Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso»: disposizione che àncora la legittimazione non alla qualità di parte del precedente grado di giudizio, bensì alla titolarità di un interesse diretto al reclamo, e che pertanto ben si presta a ricomprendere la società terza la cui posizione sostanziale sia stata direttamente incisa dalla decisione.

La peculiarità della fattispecie in esame nasce dall’incrocio fra le categorie generali fin qui richiamate - la parte in senso sostanziale, la soccombenza sostanziale quale fondamento dell’interesse a impugnare, la legittimazione ancorata all’interesse diretto - e i caratteri propri dell’ordinamento sportivo.

Quest’ultimo, secondo la concezione pluralistica degli ordinamenti giuridici, costituisce un ordinamento settoriale dotato di propria autonomia, riconosciuta e al tempo stesso delimitata dall’art. 1 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.

Proprio in tale prospettiva la Corte costituzionale, con la sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, offrendo una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 1, ha ricondotto a compatibilità con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. la riserva di giustizia sportiva soltanto in quanto al titolare di una situazione rilevante anche per l’ordinamento generale resti comunque assicurata una tutela giurisdizionale effettiva, sia pure - secondo quella pronuncia - di natura risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo.

Da questa premessa discende un corollario che orienta la presente decisione: l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può essere invocata per restringere la tutela al di sotto della soglia imposta dai principi del giusto processo, sicché, là dove l’ordinamento settoriale appresti un rimedio impugnatorio, la cerchia dei soggetti a esso legittimati va individuata in modo da non lasciare priva di tutela endofederale una posizione sostanziale che la decisione abbia direttamente inciso.

1.3 Mette conto, a questo punto, soffermarsi più da vicino sulla portata che, nel procedimento sportivo, assumono i principi del giusto processo: portata che non si esaurisce in una proclamazione di principio, ma si traduce in un complesso di garanzie effettive che governano l’intero svolgimento del giudizio endofederale e che orientano l’interprete nella soluzione delle questioni - quale quella in esame - non specificamente disciplinate dalle norme codicistiche.

Sul piano delle fonti, l’architrave è costituito dall’art. 111 Cost. - nel testo introdotto dall’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - che eleva il giusto processo ad archetipo costituzionale di ogni processo e che ha assunto i contenuti già riconosciuti dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché, in seno all’Unione europea, dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali (Carta di Nizza).

Su tale architrave si innestano, da un lato, l’art. 33, comma 2, dello Statuto della FIGC, che prescrive che le norme sulla giustizia sportiva debbano garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo; dall’altro, l’art. 2, comma 2, del Codice della giustizia sportiva del CONI, e - in attuazione di entrambi - l’art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva della FIGC, secondo cui «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo»; il dovere di osservanza è inoltre presidiato dall’art. 50 del medesimo Codice, che investe gli organi di giustizia sportiva di tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44 (CFA, Sez. I, n. 100/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025).

Questa Corte ha più volte ribadito - in coerenza con il principio già affermato dal Collegio di garanzia dello sport (Sez. consultiva, parere n. 1/2016) - che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva è quello della «giurisdizionalizzazione» del procedimento, vale a dire la volontà del legislatore sportivo di attrarre il giudizio endofederale alle garanzie sostanziali dell’attività giurisdizionale (CFA, SS.UU., n. 30/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021).

La giurisdizionalizzazione si manifesta nella trasposizione, all’interno dell’ordinamento federale, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti negli artt. 24 e 111 Cost., che non consentono deroga alcuna e che impongono il coinvolgimento processuale di tutte le parti interessate all’esito del giudizio (CFA, Sez. I, n. 66/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 47/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 39/2018).

Se il principio cardine è quello per cui nessuno può subire gli effetti pregiudizievoli di una decisione senza aver avuto la possibilità di partecipare al procedimento da cui essa proviene (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 91/2019), e se l’ordinamento sportivo non contempla - a differenza del processo civile e di quello amministrativo - lo strumento dell’opposizione di terzo, ne deriva che la sola via per assicurare al terzo titolare di una posizione sostanziale incisa una forma di tutela endofederale conforme al canone del giusto processo è il riconoscimento, in capo allo stesso, della legittimazione a proporre reclamo.

Diversamente, la garanzia costituzionale del giusto processo si tradurrebbe, per il terzo controinteressato sostanziale, in una garanzia meramente nominale: il riconoscimento della sua legittimazione al reclamo costituisce, pertanto, la lettura costituzionalmente orientata che il principio di giurisdizionalizzazione del processo sportivo, costantemente affermato da questa Corte e dal Collegio di garanzia, impone all’interprete, pena la rinuncia all’effettività della tutela proprio nei confronti del soggetto che la decisione abbia direttamente inciso.

1.4 Ma è proprio questa lacuna - l’assenza, nel processo sportivo, di un rimedio impugnatorio riservato al terzo pregiudicato - a rendere calzante l’analogia con l’esperienza del processo amministrativo anteriore alla sentenza della Corte costituzionale 17 maggio 1995, n. 177, e all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo del 2010.

In quel sistema, che del pari non conosceva l’opposizione di terzo, la tutela del terzo che avesse subito un pregiudizio dalla sentenza resa inter alios era assicurata - come la stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto in chiave ricostruttiva attraverso strumenti affinati in via interpretativa, e segnatamente attraverso una nozione estesa della legittimazione ad appellare, l’ampia ammissibilità dell’intervento nel giudizio di secondo grado e la chiamata del terzo iussu iudicis.

Lungo tale direttrice, il Consiglio di Stato aveva ripetutamente affermato che sono legittimati a proporre appello, oltre a coloro che abbiano partecipato al giudizio di primo grado e siano lesi dalla decisione, anche i soggetti che, pur non essendo stati chiamati a prendervi parte né essendovi intervenuti, rivestano la qualità di legittimi e necessari contraddittori, in quanto titolari di un interesse contrastante con quello dedotto in giudizio e tale da essere pregiudicato dalla pronuncia (Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 1993, n. 535; Sez. VI, 25 marzo 1996, n. 500); e che tale legittimazione spetta anche a soggetti che, pur non essendo controinteressati in senso proprio, siano portatori di una situazione di rilevante vantaggio, dipendente dal potere esercitato ma dotata di autonomia (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 1990, n. 372; Sez. V, 21 gennaio 1992, n. 72).

1.5 Il principio cardine - che il Collegio reputa pienamente trasferibile al processo sportivo - è quello secondo cui la situazione legittimante del potere di impugnare deve essere riconosciuta nella titolarità di una situazione sostanziale, piuttosto che nella circostanza, obiettivamente casuale, di essere stati in condizione di far valere concretamente tale posizione nella forma dell’intervento ad opponendum; con la conseguenza che la legittimazione ad appellare spetta a tali soggetti anche se in concreto non siano intervenuti nel primo grado, pur dovendo in tal caso scontare la perdita di un grado di giudizio (Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 1997, n. 582; Sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6848).

Il fondamento di tale estensione è stato individuato negli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, non essendo consentito un trattamento processuale differenziato fra soggetti portatori di posizioni omogenee sul piano sostanziale (Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 1997, n. 456), con il conseguente riconoscimento della legittimazione del cosiddetto controinteressato successivo o sopravvenuto, ossia di chi, pur non essendo stato parte del primo grado, abbia subito un pregiudizio dalla decisione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3312; Sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4248), individuandosi la legittimazione in base al criterio della soccombenza sostanziale, ossia del carattere pregiudizievole degli effetti della decisione, anziché del mero dato formale (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2012, n. 5399; Sez. III, 25 marzo 2013, n. 1656).

Si tratta, quanto alle pronunce più recenti, di affermazioni rese in chiave ricostruttiva ovvero in relazione a giudizi soggetti ratione temporis alla disciplina anteriore al codice del processo amministrativo.

Tale indirizzo è stato successivamente superato, nel processo amministrativo, dall’art. 102 del Codice del processo amministrativo, che riserva la legittimazione ad appellare alle sole parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado, precludendo al controinteressato sostanziale pretermesso l’autonomo appello e residuandogli la sola opposizione di terzo ex artt. 108 e 109 (Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4956).

Ma quel mutamento riposa, per esplicita affermazione della medesima giurisprudenza, su una ragione sistematica precisa: l’appello del terzo aveva svolto una funzione di surroga rispetto alla mancanza dell’opposizione di terzo, sicché, una volta introdotto e disciplinato tale rimedio, non ne residua più lo spazio.

Importare nel processo sportivo la sola componente preclusiva, senza la contestuale valvola compensativa, lascerebbe quindi il terzo titolare di una posizione sostanziale di segno opposto privo di ogni tutela impugnatoria endofederale, in contrasto con il diritto di difesa e con i principi del giusto processo che l’art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e l’art. 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva del CONI impongono di assicurare, oltre che con gli artt. 24 e 113 Cost.

Trovandosi il processo sportivo, quanto alla mancanza dell’opposizione di terzo, nella medesima condizione del processo amministrativo anteriore alla compiuta introduzione e codificazione dell’opposizione di terzo (dapprima per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 1995 e, definitivamente, con gli artt. 108 e 109 c.p.a.), è a quella stagione - e non all’assetto dell’art. 102 c.p.a., che presuppone il rimedio surrogato - che occorre guardare, riconoscendo una nozione estesa della legittimazione al reclamo, comprensiva del terzo titolare di una situazione sostanziale autonoma e di segno opposto rimasto estraneo al primo grado.

1.6 Tale approdo trova sicuro aggancio nella giurisprudenza di questa Corte.

È ormai consolidato che la società iscritta al medesimo campionato di quella sanzionata è titolare di una posizione sostanziale e di un interesse giuridicamente rilevante allorché l’illecito possa culminare nell’irrogazione di punti di penalità incidenti sulla comune classifica (CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 101/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).

In relazione alla penalizzazione in classifica, le società del medesimo girone versano in posizione di interessi speculari e antitetici, giacché la società sanzionata certat de damno vitando, mentre la società antagonista certat de lucro captando (CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).

Su tale fondamento la Corte ha ritenuto ammissibile non solo l’intervento di tali società nel giudizio di primo grado (artt. 81 e 104 del Codice di giustizia sportiva; art. 34 del Codice CONI), ma anche l’intervento ad adiuvandum nel giudizio d’appello, riconoscendovi un interesse qualificato, attuale e concreto al riassetto della classifica (CFA, Sez. I, n. 131/2025-2026).

1.7 Occorre, a questo punto, dare ragione teorica del fondamento per cui una società che non ha preso parte al procedimento disciplinare possa nondimeno risultarne incisa quale parte in senso sostanziale.

Il procedimento disciplinare ha, di regola, struttura binaria: in esso si fronteggiano soltanto l’organo titolare dell’azione - la Procura federale - e il soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria, sicché, in via di principio, nessun terzo è legittimato a interloquire (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 39/2015; CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022).

Tale struttura governa, però, l’accertamento della responsabilità, che attiene al rapporto fra l’ordinamento e l’incolpato; essa non esaurisce gli effetti del provvedimento quando la sanzione irrogata non si proietti soltanto, in chiave afflittiva, sul soggetto punito, ma incida - per la sua stessa natura - sulle posizioni di soggetti terzi.

È quanto accade per la penalizzazione di punti in classifica, sanzione a duplice valenza: afflittiva nei confronti della società sanzionata e, al tempo stesso, riequilibrativa nei confronti delle società antagoniste, poiché incide direttamente sull’assetto competitivo del campionato e sull’affidamento dei concorrenti nella parità delle condizioni di partecipazione (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 131/2025-2026).

In ragione di tale efficacia erga alios, la misura della penalizzazione non è questione che si esaurisca nel rapporto bilaterale fra Procura e incolpato, ma involge una posizione sostanziale, autonoma e di segno contrario, della società che milita nel medesimo girone: posizione che, limitatamente al capo relativo alla penalizzazione, attribuisce a quest’ultima la qualità di parte in senso sostanziale e, con essa, la legittimazione a dolersi della decisione che quella misura abbia determinato in modo a sé pregiudizievole.

Struttura binaria del procedimento disciplinare e legittimazione del terzo controinteressato sostanziale operano, dunque, su piani distinti e non confliggenti: l’una presiede all’accertamento dell’illecito; l’altra al solo segmento sanzionatorio dotato di proiezione esterna.

1.8 Se la titolarità di tale posizione sostanziale è idonea a fondare la legittimazione del terzo a intervenire, tanto in primo grado quanto in appello, essa non può non fondare, in un sistema privo dell’opposizione di terzo, anche la legittimazione del medesimo soggetto a impugnare la decisione di primo grado che quella posizione abbia pregiudicato: la situazione legittimante riposa, infatti, sulla titolarità sostanziale dell’interesse e non sulla circostanza, di per sé casuale, dell’essere il soggetto in concreto intervenuto nel primo grado (Cons. Stato, Sez. IV, n. 582/1997).

Va d’altronde considerato che l’intervento spettante a tale soggetto non ha natura meramente adesiva dipendente - qual è quello fondato su un interesse riflesso o derivato - ma, in ragione dell’autonomia della posizione vantata, natura sostanzialmente litisconsortile; ciò che vale a riconoscergli non già un potere di impugnazione circoscritto ai capi che direttamente lo riguardano, bensì la piena legittimazione a censurare nel merito la statuizione a sé pregiudizievole, al pari del controinteressato ritualmente costituito e soccombente in primo grado.

Né a diversa conclusione conduce il criterio della soccombenza, cui questa Corte àncora l’interesse a impugnare (CFA, SS.UU., n. 65/2017-2018; CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023): rilevante, per quanto si è detto, è anche la soccombenza sostanziale, qual è quella che la società antagonista subisce dalla pronuncia che, riducendo la penalizzazione inflitta alla concorrente, ne migliora la posizione di classifica a proprio detrimento.

1.9 A diversa conclusione non conduce neppure il rilievo - in astratto prospettabile - secondo cui la società antagonista, essendo ormai ammessa da questa Corte a spiegare intervento già nel giudizio di primo grado a tutela del proprio interesse alla classifica (CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 131/2025-2026), sarebbe onerata di avvalersi di tale facoltà, con conseguente preclusione del reclamo ove non vi avesse provveduto.

Il rilievo non persuade, sotto un duplice e concorrente profilo.

Per un verso, la mera facoltà di intervenire non si converte, di per sé, in un onere il cui mancato esercizio precluda l’impugnazione: la decadenza e la preclusione processuali esigono un fondamento certo e conoscibile ex ante e non possono perciò discendere da un’estensione interpretativa della legittimazione all’intervento di formazione recente e di matrice essenzialmente pretoria, in difetto di espressa previsione codicistica, limitandosi l’art. 81 del Codice di giustizia sportiva a contemplare l’intervento di chi vanti una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.

Per altro verso - ed è considerazione assorbente nel caso di specie - al momento del giudizio di primo grado la società antagonista non era titolare di un interesse concreto e attuale all’intervento, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., bensì di un interesse meramente eventuale e futuro. Finché la Procura federale ha agito chiedendo l’irrogazione di una penalizzazione in classifica idonea a salvaguardare la posizione della terza, quest’ultima nulla aveva, in quella sede, da cui difendersi, risultando la propria posizione integralmente protetta dalla pretesa azionata dall’organo titolare dell’azione disciplinare; né a fondare un interesse concreto e attuale all’intervento varrebbe il mero rischio, ipotetico e futuro, che il Tribunale determinasse la sanzione in misura inferiore a quella richiesta.

È soltanto la decisione di primo grado, nel ridurre la penalizzazione al di sotto della misura richiesta, ad avere inciso in senso pregiudizievole sulla posizione sostanziale della società antagonista, facendone sorgere in quel momento l’interesse concreto e attuale a reagire.

Ne discende, sul piano della delimitazione del principio, che la legittimazione al reclamo del terzo rimasto estraneo al primo grado va riconosciuta in quanto, e nei limiti in cui, l’interesse a impugnare sia sorto dalla decisione di primo grado, la quale ne abbia per la prima volta pregiudicato la posizione sostanziale.

1.10 Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che nel processo sportivo, che non contempla l’istituto dell’opposizione di terzo, è legittimata a proporre reclamo avverso la decisione del giudice di primo grado - ancorché non vi abbia partecipato né quale parte né quale interveniente - la società che, militando nel medesimo campionato e girone della società sanzionata, sia titolare di una posizione sostanziale autonoma e di segno opposto rispetto al capo della decisione recante la penalizzazione in classifica, risultandone direttamente incisa nella propria collocazione in graduatoria, e sempre che l’interesse a impugnare sia sorto dalla decisione di primo grado, la quale ne abbia per la prima volta pregiudicato la posizione sostanziale; restando la sua legittimazione circoscritta a tale capo, e la cognizione della Corte ai motivi avverso di esso specificamente dedotti (art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva).

Resta impregiudicata, perché estranea alla presente fattispecie, la diversa questione della legittimazione del terzo che, già titolare nel corso del giudizio di primo grado di un interesse concreto e attuale di segno contrario, non vi abbia spiegato intervento.

2. Applicando tali principi al caso di specie, la legittimazione della società Vada 1963 deve essere riconosciuta: essa milita nel medesimo girone D del campionato di Prima categoria della società sanzionata; la penalizzazione in classifica inflitta all’Audace Isola d’Elba incide direttamente sull’assetto competitivo del girone e sulla collocazione del Vada rispetto alla zona play out; sicché la reclamante è titolare di una posizione sostanziale autonoma e di segno opposto a quella della società sanzionata, idonea a fondare tanto l’interesse quanto la legittimazione all’impugnazione.

L’interesse della reclamante, del resto, è sorto proprio dalla decisione impugnata: a fronte della richiesta della Procura federale di una penalizzazione di quattro punti - misura coincidente con quella di cui il Vada 1963 invoca oggi l’applicazione - è stata la sola riduzione a tre punti operata dal Tribunale a pregiudicarne la posizione di classifica, facendone sorgere in quel momento l’interesse concreto e attuale a reclamare; sicché la mancata partecipazione al giudizio di primo grado non vale a precluderne la legittimazione, per le ragioni esposte al punto 1.9.

Il reclamo è dunque ammissibile, restando peraltro la cognizione di questa Corte circoscritta, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, al solo capo specificamente impugnato, relativo alla misura della penalizzazione in classifica inflitta alla società.

3. Con il primo motivo la reclamante deduce che il criterio adottato dal Tribunale - secondo cui, in caso di impiego di un calciatore in posizione irregolare in più gare, la penalizzazione non si applica nella misura di un punto per ciascuna gara, ma «via via ridotta ed inversamente proporzionale al numero di partite giocate» - è erroneo, traducendosi in un inammissibile «sconto quantità» contrario ai principi di proporzionalità, progressività e deterrenza.

Il motivo è fondato.

Difatti, il criterio applicato dal Tribunale federale territoriale si pone in contrasto con l’orientamento costante e consolidato delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la società che faccia partecipare a una gara ufficiale un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari - perché non tesserato, tesserato per altra squadra, squalificato, privo dell’età prescritta o per altra causa - incorre nella penalizzazione di un punto in classifica per ciascun incontro disputato in posizione irregolare (CFA, SS.UU., n. 67/20222023; CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025).

Tale criterio trova riscontro sul piano codicistico nell’art. 11, comma 3, del Codice di giustizia sportiva - che, per l’ipotesi affine del calciatore cui sia stato revocato il tesseramento per irregolarità imputabile alla società, prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui il calciatore partecipa - e nell’art. 10, comma 9, del medesimo Codice, a tenore del quale, per i fatti che comportano la perdita della gara, la recidiva comporta l’ulteriore penalizzazione di un punto in classifica (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025).

La possibilità di mitigare la sanzione, introdotta dalla decisione delle Sezioni unite n. 67/2022-2023, opera del resto in senso esattamente opposto a quello ipotizzato dal Tribunale: non già riducendo progressivamente la penalità all’aumentare delle gare, bensì consentendo una riduzione, in misura compresa tra il venti e il trenta per cento, nel solo caso in cui la violazione si sia ripetuta per più di cinque incontri (CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 104/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 3/2023-2024); soglia che nella specie non è stata superata, essendo quattro le gare disputate dal calciatore in posizione irregolare.

Ne consegue che la penalizzazione andava determinata nella misura di quattro punti, corrispondente al numero delle gare viziate, e che il criterio «inversamente proporzionale» adottato dal Tribunale - privo di fondamento normativo e giurisprudenziale - produce l’effetto paradossale, correttamente denunciato dalla reclamante, di attenuare la sanzione proprio in ragione del moltiplicarsi delle violazioni, in contrasto con i principi di proporzionalità e deterrenza che governano la materia (sull’esigenza di non rapportare in modo regressivo la sanzione al numero delle violazioni, CFA, Sez. I, n. 52/2024-2025).

A ciò si aggiunge che la penalizzazione in classifica appartiene alla categoria delle sanzioni a carattere afflittivo che incidono direttamente sull’assetto competitivo del campionato, rispetto alle quali il potere discrezionale del giudice sportivo si esercita entro limiti più angusti, non potendo condurre alla riduzione al di sotto della misura normativamente predeterminata, ovvero determinata attraverso gli strumenti nomofilattici previsti dall’ordinamento; ciò a tutela dell’affidamento delle società antagoniste sulla parità delle condizioni competitive, poiché la sanzione non si esaurisce nella sfera del soggetto sanzionato, ma produce un riflesso immediato e diretto sulle posizioni dei terzi, operando anche in chiave riequilibrativa (CFA, Sez. I, n. 131/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).

È il principio, costantemente affermato da questa Corte, dell’inderogabilità e insormontabilità dei limiti edittali e dei parametri sanzionatori scaturenti da una giurisprudenza costante e consolidata (CFA, n. 89/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 116/2024-2025), che il Tribunale non poteva disattendere riducendo la penalizzazione al di sotto della misura di un punto per gara.

Né la natura dilettantistica del campionato vale a giustificare un trattamento più mite, avendo questa Corte ripetutamente affermato che il rispetto delle regole si impone con identico rigore anche in tali competizioni, ove la giustizia sportiva costituisce spesso l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 52/2024-2025).

Né a diversa conclusione conducono i rilievi che, in astratto, potrebbero opporsi alla ricostruzione fin qui svolta.

Non varrebbe, anzitutto, assumere che il provvedimento sanzionatorio costituisca espressione di un legittimo potere discrezionale tecnico-disciplinare e che la giustizia sportiva non conosca automatismi matematici in materia di penalizzazione: l’assunto muoverebbe da una premessa erronea.

La discrezionalità del giudice sportivo nella determinazione della sanzione si esercita «entro» i parametri sanzionatori fissati dalla normativa e dalla giurisprudenza costante e consolidata, non al di sotto di essi: una volta che le Sezioni unite di questa Corte abbiano enunciato il criterio uniforme di un punto di penalizzazione per ciascuna gara disputata in posizione irregolare - ancorando il principio all’art. 11, comma 3, e all’art. 10, comma 9, del Codice di giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025) - tale criterio costituisce parametro inderogabile, sottratto alla disponibilità del giudice di merito (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 116/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).

Neppure varrebbe osservare che le quattro gare in contestazione costituirebbero la mera prosecuzione degli effetti derivanti da un unico errore originario mai corretto, in assenza di volontà elusiva, occultamento, condotta simulatoria o frode sportiva.

La fattispecie sanzionatoria, lo si è visto, non richiede il dolo né la frode, esaurendosi nella partecipazione del calciatore in posizione irregolare; e ciascuna delle quattro distinte di gara - sottoscritte in date diverse, e per tre delle quattro gare da uno specifico dirigente accompagnatore (signor Medici) e per la restante da altro dirigente (signor Chiarei) - ha costituito un’autonoma attestazione di regolarità della posizione del calciatore, ciascuna delle quali poteva e doveva essere preceduta dalla verifica dei provvedimenti disciplinari pendenti a carico del medesimo, sicché le violazioni si configurano come distinte e ripetute condotte colpose, non come unico fatto irrilevante in via successiva.

Quanto, infine, al principio di stabilità e certezza delle competizioni, esso non vale a giustificare il mantenimento di una penalizzazione determinata in misura inferiore a quella imposta dai parametri inderogabili: il principio di stabilità della classifica opera entro la corretta applicazione delle regole sanzionatorie e non al di fuori di essa, non potendo essere invocato per consolidare l’effetto, sull’assetto competitivo, di una decisione che da quelle regole si è discostata.

4. Con il secondo motivo la reclamante deduce che la «colpa scusabile» è stata valorizzata dal Tribunale in modo generico, senza alcun nesso motivato tra tale qualificazione e la riduzione di un punto rispetto alla richiesta della Procura, e che, a fronte della reiterazione della condotta, il richiamo alla scusabilità finisce per svalutare il dovere minimo di controllo gravante sulla società tesserante.

Il motivo è fondato.

Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore sul divieto è scusabile soltanto se inevitabile e incolpevole, ossia se derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere il precetto o di osservarlo (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024).

Tale impossibilità non ricorre allorché la posizione del calciatore sia agevolmente conoscibile, atteso che, a norma dell’art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione e l’ignoranza delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto: nella specie, la squalifica del calciatore Rovini risultava dal Comunicato ufficiale n. 76 del 18 aprile 2025 del Comitato regionale Toscana, sicché la sua mancata rilevazione integra una colpa non scusabile, riconducibile alla violazione del dovere di diligenza nella verifica della regolare posizione dei propri tesserati (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025).

La stessa decisione impugnata, del resto, ha qualificato la condotta come colposa e ha escluso ogni rilievo all’eventuale errore originario nella comminazione della squalifica.

Ne discende che la colpa non poteva fungere da attenuante idonea a giustificare la riduzione della penalizzazione al di sotto del parametro inderogabile di un punto per gara; e ciò tanto più in presenza di una condotta non isolata, essendo emerso - come dato atto dallo stesso Tribunale - un ulteriore impiego del medesimo calciatore in posizione irregolare, già autonomamente sanzionato con la perdita della gara.

Non vale a mutare l’esito il rilievo, svolto dalla difesa della società nel giudizio di primo grado, secondo cui l’intera vicenda disciplinare avrebbe avuto origine da un errore arbitrale nell’individuazione del giocatore destinatario della squalifica, circostanza che escluderebbe qualsiasi intento fraudolento e giustificherebbe la qualificazione del Tribunale circa la natura colposa e scusabile della vicenda.

L’argomento non coglie nel segno.

L’asserito errore originario attiene, infatti, al provvedimento del Giudice sportivo territoriale (Comunicato ufficiale n. 76 del 18 aprile 2025 del Comitato regionale Toscana) che ha irrogato la squalifica al calciatore: provvedimento che, in quanto non impugnato nei termini, ha acquisito stabilità e si è imposto ai destinatari, come correttamente replicato dal Sostituto procuratore in primo grado.

L’esistenza di un eventuale vizio originario nella comminazione della squalifica, non fatto valere nelle sedi e nei tempi appropriati, non vale dunque a esimere la società dall’onere di rispettare il provvedimento sanzionatorio definitivo, né vale a degradare a scusabile la colpa di chi quel provvedimento non abbia tempestivamente rilevato.

Il dovere di diligenza nella verifica della regolare posizione dei propri tesserati grava sulla società a prescindere dalle origini della squalifica, e si commisura alla cognoscibilità oggettiva del provvedimento, la quale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, decorre dalla pubblicazione del comunicato.

Né - ed è considerazione decisiva - la qualificazione della colpa come scusabile potrebbe consentire al giudice di scendere al di sotto della misura sanzionatoria predeterminata dalla giurisprudenza costante e consolidata, atteso che, in materia di penalizzazione in classifica, il parametro del punto-per-gara opera quale limite inderogabile, suscettibile di mitigazione esclusivamente nei casi e nei termini sopra ricordati (superamento della soglia delle cinque gare e riduzione compresa nella forbice del venti-trenta per cento), che nella specie non ricorrono.

5. Con il terzo motivo la reclamante deduce l’erroneità del rilievo secondo cui la società avrebbe tratto «ben poco beneficio» dall’impiego del calciatore, avendo raccolto un solo punto nelle quattro gare, sostenendo che quel punto - conseguito nel pareggio con la Geotermica del 28 settembre 2025 - si rivela in concreto decisivo ai fini della distinzione tra salvezza diretta e play out.

Il motivo è fondato, nei sensi di cui in motivazione.

Difatti, l’entità della penalizzazione non è commisurata al beneficio sportivo concretamente conseguito dalla società, bensì, secondo il criterio oggettivo e uniforme sopra richiamato, al numero delle gare disputate dal calciatore in posizione irregolare: il «beneficio» tratto non costituisce parametro previsto né dalla normativa né dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si è anzi chiarito che il reiterato schieramento di un giocatore in posizione irregolare è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue e rileva ai fini della gravità della violazione a prescindere dall’incidenza che essa possa avere avuto sul risultato sportivo (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).

La penalizzazione in classifica, come già osservato, non risponde a una logica di corrispettività rispetto al vantaggio agonistico, ma assolve anche a una funzione riequilibrativa a tutela della regolarità della competizione e della parità delle condizioni di partecipazione (CFA, Sez. I, n. 131/2025-2026), che resta compromessa per il solo fatto dell’impiego irregolare, indipendentemente dal numero di punti effettivamente conquistati.

Le considerazioni che precedono consentono di dare risposta anche a due ulteriori possibili obiezioni.

Quanto al possibile rilievo secondo cui il beneficio sportivo conseguito dall’Audace Isola d’Elba nelle quattro gare sarebbe stato comunque limitato, e la tesi della reclamante meramente ipotetica, perché fondata sulla ricostruzione di un episodio isolato in un campionato composto da numerose gare, valgono i principi già illustrati: la penalizzazione non è commisurata al beneficio sportivo concretamente conseguito, e la regolarità della competizione è compromessa per il solo fatto dell’impiego irregolare, indipendentemente dall’esito agonistico delle gare.

Quanto, infine, al possibile rilievo che il pregiudizio economico e organizzativo - costi di mantenimento della rosa, protrazione dell’attività sportiva - rientrerebbe nella normale alea sportiva e non potrebbe incidere sulla misura della sanzione disciplinare, la considerazione è in sé esatta ma non pertinente: non è la pretesa risarcitoria che fonda la rideterminazione della penalizzazione, bensì l’inderogabilità dei parametri sanzionatori; e il pregiudizio economico, in sé considerato, non costituisce oggetto della tutela offerta dalla presente decisione, che si limita a ricondurre la sanzione alla misura prevista.

6. Dall’accoglimento delle censure discende che la penalizzazione a carico della società Audace Isola d’Elba deve essere determinata, in riforma della decisione impugnata, nella misura di quattro punti in classifica, corrispondente al numero delle gare disputate dal calciatore in posizione irregolare e coincidente, peraltro, con la richiesta originaria della Procura federale.

Non osta a tale conclusione la circostanza che la Procura federale non abbia proposto reclamo avverso la decisione di primo grado.

La determinazione della sanzione in misura conforme ai parametri inderogabili è qui sollecitata dall’autonoma impugnazione della società terza, la cui legittimazione - come si è visto - riposa su una posizione sostanziale propria e di segno opposto a quella della società sanzionata.

La cognizione di questa Corte resta, in ogni caso, circoscritta al solo capo specificamente impugnato, relativo alla penalizzazione in classifica della società, ferme le restanti statuizioni della decisione impugnata non oggetto di gravame (art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva).

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Audace Isola d’Elba la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/2026.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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