F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0219/CSA pubblicata del 9 Giugno 2026 –società S.S.C. Ancona SSD A R.L. SRL – calciatore Giulio Mengucci

Decisione/0219/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0311/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0311/CSA/2025-2026, proposto dalla società S.S.C. Ancona SSD A R.L. SRL in data 18.05.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 127 del 12.05.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.05.2026, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.C. Ancona SSD A R.L. SRL ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio tesserato, Sig. Mengucci Giulio, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 127 del 12.05.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone F, Ancona S.S.C. A.S.D. / Notaresco Calcio 1924 SRL del 10.05.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Sig. Mengucci Giulio per 4 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, sostenendo che la frase proferita dal proprio tesserato Sig. Mengucci debba essere inquadrata nel contesto di un'accesa dinamica di gioco, in cui il calciatore non intendeva offendere, bensì solo criticare con veemenza una situazione momentanea legata all'agonismo creatosi in campo. La reclamante ha evidenziato, altresì, l'assenza di reiterazione e la condotta irreprensibile tenuta successivamente all’espulsione dall’atleta, il quale ha abbandonato il terreno di gioco senza alcun problema, come emerso dal referto di gara. La reclamante ha concluso chiedendo: --la riqualificazione del provvedimento da "condotta gravemente irriguardosa" (Art. 36) a "condotta antisportiva" (Art. 39) o "comportamento scorretto”; --la riconduzione del fatto al principio di proporzionalità in quanto la sanzione è sproporzionata rispetto alla reale portata offensiva della frase; --l'applicazione dell'art. 13 CGS per la buona condotta tenuta in precedenza durante la gara, l’abbandono dal terreno di gioco dopo l’espulsione senza alcun problema (come specificato nel referto di gara) e la buona condotta storica del tesserato; --la riduzione della squalifica al minimo edittale.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 maggio 2026 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo la segnalazione del Quarto Ufficiale di Gara, che “Al 25' del 2t richiamavo l'attenzione dell'arbitro perché dopo la segnatura della rete (dalla panchina) il n 12 Mengucci Giulio della società Ancona si alzava dalla panchina e protestava nei confronti dell'arbitro arrivando fino alla linea laterale e in seguito a 2 metri da me riferendo le seguenti parole: 'Ma che cazzo fate, siete vergognosi, li mortacci tua.' Abbandonava il terreno di gioco senza alcun problema.”

Ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto e la relativa quantificazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo, alla luce del disposto di cui all’art 36, comma 1, lettera a), del C.G.S., che prevede appunto la squalifica, nel minimo, per quattro giornate o a corrispondente tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Ferma la indubitabile censurabilità della condotta contestata, la ricostruzione dei fatti proposta nel gravame risulta smentita direttamente dagli atti ufficiali di gara (che, come si è detto, costituiscono fonte di prova privilegiata, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS), dai quali emerge senza alcun dubbio una condotta riconducibile al paradigma delineato dalla disposizione sopra richiamata, in considerazione dell’inequivocabile tenore irriguardoso e sinanche offensivo, delle espressioni proferite, non ravvisandosi per converso gli estremi per l’applicazione delle attenuanti invocate, anche tenuto conto anche del fatto che il calciatore si trovava in panchina (dunque neppure ipoteticamente condizionato da particolare tensione agonistica), dalla quale si è alzato appositamente per protestare nei confronti dell’Arbitro rivolgendogli le espressioni refertate.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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