FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 538/AA del 03/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SORRENTO CALCIO 1945 e altri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco FUSCO, Antonio POTENZA, Stefano PAGLINO, Antonio MATERA, Marco CUCCURULLO, Lorenzo COLOMBINI, Cataldo PERSICO e della società SORRENTO CALCIO 1945, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco FUSCO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Antonio POTENZA, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Stefano PAGLINO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Antonio MATERA, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Marco CUCCURULLO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

 Lorenzo COLOMBINI, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, al divieto di sottostare a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana, in quanto assecondava la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi;

Cataldo PERSICO, nella qualità di Supporter Liaison Officer (SLO) del Sorrento Calcio 1945 s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver assunto, nel precipuo rispetto dei compiti assegnati alla propria funzione, ogni e più opportuna iniziativa e intervento finalizzato a prevenire ed evitare, al termine della gara Trapani – Sorrento del 18.1.2026, che i calciatori del Sorrento venissero sottoposti a manifestazioni e comportamenti dei tifosi del Sorrento, che hanno costituito forme di intimidazione, denigrazione, insulto ed hanno violato la dignità umana dei calciatori, assecondando la pretesa dei tifosi di togliersi la maglia di gara e di consegnarla ai tifosi stessi, in violazione del divieto di cui all’art. 25 comma 9, C.G.S.;

SORRENTO CALCIO 1945, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Francesco FUSCO,

- Sig. Antonio POTENZA,

- Sig. Stefano PAGLINO,

- Sig. Antonio MATERA,

- Sig. Marco CUCCURULLO,

- Sig. Lorenzo COLOMBINI,

- Sig. Cataldo PERSICO,

- Società SORRENTO CALCIO 1945, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Benito Starace;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Francesco FUSCO,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Antonio POTENZA,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Stefano PAGLINO,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Antonio MATERA,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Marco CUCCURULLO,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Lorenzo COLOMBINI,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Cataldo PERSICO,

- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società SORRENTO CALCIO 1945;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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