FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 539/AA del 03/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LA COPPOLA – ASD ATLETICO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 668 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Costantino LA COPPOLA, e della società ASD ATLETICO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Costantino LA COPPOLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1 lett. fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico, consentito e comunque non impedito che il sig. Piero Sanson svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata in occasione della gara Atletico – Saxa Flaminia Labaro del 14.12.2025, valevole per il girone F del campionato Under 18 regionali, pur essendo sprovvisto dell’abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;
ASD ATLETICO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Costantino La Coppola e Piero Sanson;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Costantino LA COPPOLA,
Società ASD ATLETICO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Costantino La Coppola;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Costantino LA COPPOLA,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
