F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0150/CFA pubblicata il 19 Giugno 2026 (motivazioni) – PFI / società Carlin’s Boys ASD

Decisione/0150/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0176/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Giordano – Componente

Andrea Marco Colarusso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0176/CFA/2025-2026, proposto in data 15.05.2026 dalla Procura federale interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 84 dell’8.05.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 10.06.2026, tenutasi da remoto, il Cons. Andrea Marco Colarusso e udito l’Avv. Gian Paolo Guarnieri per la Procura federale interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Andrii Kitaiev e la società Carlin’s Boys ASD, con atto del 2 marzo 2026, erano deferiti al giudizio del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria per rispondere dei seguenti addebiti:

a) il Kitaiev, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in sede di richiesta di tesseramento per la società Carlin’s Boys, in data 18 settembre 2025, sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava, in modo non veridico, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere (la non veridicità della dichiarazione emergeva dalla documentazione inviata a mezzo e-mail alla FIGC dalla Federazione svizzera, in data 2 ottobre 2025, con la quale si attestava che il sig. Kitaiev era stato tesserato per la società SV Slavonija Bern, alla medesima affiliata);

b) la predetta società Carlin’s Boys, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per gli atti e i comportamenti enunciati a carico del Kitaiev, in qualità di soggetto che ha svolto attività nell’interesse della Società, rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CGS.

Risulta altresì agli atti del procedimento di primo grado che, con provvedimento dell’Ufficio tesseramento della F.I.G.C. del 3 novembre 2025 (prot. n. 0007397509/25) - acquisito anche dinanzi al Tribunale federale territoriale unitamente alla restante documentazione trasmessa dall’Ufficio tesseramento medesimo - il sig. Andrii Kitaiev è stato successivamente autorizzato al tesseramento per la società Carlin’s Boys A.S.D., con la tipologia di pratica “Trasferimento da Federazione Estera (IN)”, in qualità di calciatore non professionista, con decorrenza dal 3 novembre 2025 e scadenza del vincolo al 30 giugno 2026: il calciatore è dunque oggi a pieno titolo tesserato della società deferita.

Il Tribunale, con decisione pubblicata in data 8.5.2026, sanzionava il Kitaiev con la squalifica per quattro gare e, tuttavia, proscioglieva la società Carlin’s Boys dall’addebito contestato sulla base dei seguenti rilievi:

a) il Kitaiev, al momento della dichiarazione mendace, non era ancora tesserato con la società, essendo il tesseramento avvenuto proprio a seguito della dichiarazione dello stesso;

b) nessuna risultanza denunciava il coinvolgimento della società, o di collaboratori della stessa, nella condotta posta in essere dal calciatore;

c) non era rilevante, al riguardo, la norma dell’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., secondo la quale l’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. fornisce supporto e ausilio alle società che lo richiedano al fine del controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese da un calciatore straniero circa suoi pregressi tesseramenti per società affiliate a federazioni estere;

d) non esistono nell’ordinamento norme che impongano alla società l’obbligo di verificare motu proprio la veridicità delle dichiarazioni, come quella di specie, che i calciatori sono tenuti a rilasciare “sotto la propria responsabilità”;

e) quand’anche volesse configurarsi un obbligo siffatto, alla società in questione era contestato un mero profilo di responsabilità oggettiva, per comportamento altrui, piuttosto che una responsabilità per condotta omissiva propria, che avrebbe richiesto una contestazione specifica.

Avverso detta decisione il Procuratore federale interregionale ha proposto reclamo, affidato ad un unico e complesso motivo nel quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del CGS, per illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione, nonché per erronea valutazione circa l’insussistenza della responsabilità della società Carlin’s Boys.

Il reclamante lamenta che, sulla base dell’erroneo presupposto dell’insussistenza di elementi circa il coinvolgimento della società o di rappresentanti e collaboratori della stessa - nella condotta posta in essere dal Kitaiev, il Tribunale abbia erroneamente escluso la responsabilità della società, discendente, a prescindere dalla sussistenza di elementi di colpa o dolo, dall’applicazione dell’art. 6, comma 2, del CGS.

Soggiunge che il Tribunale territoriale non avrebbe dato il giusto rilievo alla circostanza che la mendace dichiarazione del calciatore era stata rilasciata nel contesto dell’attività di perfezionamento del tesseramento, con la conseguenza che la stessa, essendo stata svolta nell’interesse della società, assumeva rilevanza per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CGS.

Deduce che tale rilievo è suffragato dal fatto che il calciatore era stato dallo stesso Tribunale sanzionato, laddove, diversamente argomentando, lo stesso sarebbe dovuto essere prosciolto in quanto “estraneo all’ordinamento settoriale sportivo perché non formalmente tesserato”, atteso che il capo di incolpazione si richiamava testualmente proprio al citato art. 2, comma 2, del CGS, in quanto l’attività del calciatore si era svolta “all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, c. 2, del CGS”.

Il reclamante prosegue richiamando, al riguardo, precedenti ritenuti pertinenti al caso in esame, evidenziando che, per configurare la responsabilità di cui all’art. 6, comma 2, del CGS, “occorre far riferimento anche ai soggetti di cui all’art. 2, c. 2 e, quindi, nel caso di specie “alla condotta posta in essere dal calciatore…. soggetto che pacificamente aveva svolto attività nell’interesse della società…in occasione degli atti e comportamenti oggetto dell’atto di deferimento", costante essendo la giurisprudenza di questa Corte federale, laddove afferma che “nell’ipotesi in cui un tesserato abbia reso una dichiarazione non veritiera per essere stato in precedenza tesserato per società affiliate per altre federazioni" ricorre la responsabilità oggettiva della società, in forza del richiamato art. 6, comma 2, del CGS.

Secondo il reclamante, inoltre, la responsabilità della società si radica nell’art. 7 del CGS, ove è prevista la “possibilità per il Giudice di escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società…. nel caso di adozione, idoneità ed efficacia del modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla compagine”, non essendo riscontrabile nel caso di specie l’adozione di “un modello di gestione e controllo”, sussistendo, al contrario, una ipotesi di negligenza, per non essere stati posti in essere quei controlli richiesti dalla comune diligenza onde evitare la condotta del calciatore, essendo sufficiente al riguardo un’interlocuzione con l’Ufficio tesseramenti della FIGC.

Il reclamante richiama, infine, i precedenti di questa Corte secondo i quali le società sono state dichiarate responsabili in caso di non veridiche dichiarazioni di tesseramenti presso società straniere nonché per l’operato del calciatore “che al fine di eludere la normativa in materia di tesseramenti abbia rilasciato dichiarazioni poi rivelatesi mendaci”.

Conclude chiedendo che la Corte adita infligga alla società Carlin’s Boys la sanzione richiesta in prime cure (ammenda di euro 500,00) o altra sanzione ritenuta di giustizia.

All’udienza del 10 giugno 2026, la Procura federale ha esposto le proprie argomentazioni difensive, riportandosi agli scritti depositati e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

La parte reclamata Carlin’s Boys A.S.D. non si è costituita in giudizio, pur dovendosi evidenziare, quanto alla regolarità del contraddittorio, che il reclamo e l’avviso di fissazione dell’udienza risultano essere stati notificati all’indirizzo pec e a quello postale indicato dalla medesima società nell’anagrafe federale e utilizzato anche nel procedimento di primo grado (come risulta dalla documentazione depositata dalla Procura federale in data 9 giugno 2026).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

1.1 Il Collegio, preliminarmente, osserva che le doglianze della Procura reclamante, sebbene articolate in più punti e con diversi argomenti, si incentrano, sostanzialmente, nella mancata applicazione - e conseguente violazione - da parte del Tribunale delle regole di responsabilità, che avrebbero fatto ricadere sulla società la violazione di mendace dichiarazione commessa dal calciatore, attraendo il sodalizio nella stessa responsabilità di costui.

Pertanto, la questione oggetto di scrutinio è circoscritta ai punti della decisione specificamente impugnati, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (sulla natura del giudizio di reclamo come, tendenzialmente, revisio prioris instantiae, si vedano CFA, Sez. I, n. 11/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 42/2024-2025; SS.UU., n. 52/2023-2024) e quindi alla legittimità del proscioglimento della società Carlin’s Boys A.S.D. dall’incolpazione contestata ex art. 6, comma 2, del CGS, restando ormai definitivamente accertata, per mancata impugnazione, la responsabilità individuale del Kitaiev.

2. Prima dell’esame specifico della fattispecie che si prospetta nel caso in esame, conviene, ad avviso del Collegio, affrontare, sia pure brevemente, il principio, con i relativi presupposti ed estremi, della responsabilità della Società, cui si richiama il Procuratore reclamante.

3. Secondo la dottrina dominante, la responsabilità in generale si fonda su due presupposti fondamentali che, secondo la terminologia in uso nella dottrina tedesca, si individuano nel debito (obbligo, dovere di dare, facere, non facere, pati - Haftung) e nella colpa (Schuld).

4. Ed è stato proprio per l’influsso della dottrina tedesca che il legislatore e la dottrina nazionali hanno elaborato, soprattutto nel campo civilistico (es. artt. 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054 c.c.), ipotesi eccezionali rispetto alla regola generale di responsabilità per colpa - o per atto proprio - che prescindono dal principio della colpa, soppiantato, sfumato o reso del tutto ininfluente da un concetto di “colpa c.d. oggettivizzata”, che consente la possibilità di attribuire al soggetto un evento senza muovergli anche un rimprovero di tipo soggettivo.

4.a. Non si tratta quindi di una colpa propria, in vigilando o in eligendo, del soggetto cui è addebitato l’illecito, ma di una responsabilità indiretta per fatto altrui, sottratta ai principi della responsabilità per colpa (o dolo).

5. Da siffatte premesse deriva che, tra le forme di responsabilità previste per le società sportive, oltre a quella diretta, personale e colposa, è stata prefigurata quella dell’art. 6, comma 2, del CGS, norma questa puntualmente richiamata dall’Organo reclamante.

Tale norma - in coordinamento con l’art. 7 del medesimo Codice e con l’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. - configura, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non già un’ipotesi di responsabilità oggettiva «in senso stretto», bensì una forma di responsabilità aggravata (o «semi-oggettiva»), ancorata al criterio della c.d. colpa organizzativa, con conseguente presunzione di responsabilità in capo alla società per gli illeciti posti in essere dai soggetti dei quali si avvale.

Tutto ciò, fatta salva la prova - il cui onere grava sulla società stessa - dell’adozione, idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. (sul punto, CFA, SS.UU., n. 50/2025-2026).

D’altro canto, l’art. 2, comma 2, del CGS è una previsione di chiusura del sistema che ricomprende non solo i soggetti formalmente tesserati, ma altresì tutti i soggetti che abbiano svolto “qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque

rilevante per l’ordinamento federale”.

6. L’opzione per tale forma di responsabilità nell’ordinamento sportivo riposa, ad avviso del Collegio:

a) in termini generali, sull’intento di garantire il perseguimento degli scopi fondamentali verso i quali è indirizzato lo sport, assicurandone il regolare svolgimento e la regolarità delle competizioni agonistiche;

b) in termini più particolari, sul principio c.d. di precauzione, che opera con effetto preventivo/dissuasivo, incentivando il controllo della società, teso allo scopo di prevenire i pericoli per la regolarità e lealtà delle competizioni sportive, potenzialmente derivanti dalla commissione di illeciti da parte di soggetti diversi dalla società, alla quale, pertanto, potranno essere inflitte sanzioni, anche in difetto di colpa e/o attività della stessa, quando le condotte altrui siano commesse nell’interesse o ridondino a vantaggio della società stessa, in ossequio al principio ubi commoda, ibi et incommoda, in virtù del quale la società sportiva, che si sia avvalsa comunque dell’illecito altrui, sarà tenuta a rispondere sul piano disciplinare del comportamento di terzi che si riveli a sostegno degli interessi della società stessa;

c) garantire l’efficacia della giustizia sportiva nella repressione di quelle condotte pregiudizievoli dei requisiti di correttezza e trasparenza dell’attività sportiva.

7. Orbene, passando all’esame specifico del caso posto all’attenzione di questa Corte, non v’è dubbio, ad avviso del Collegio, che l’illecito commesso dal calciatore sia stato posto in essere nel contesto del tesseramento dello stesso (presupposto fondamentale alla pratica agonistica del giuoco del calcio), cui la società aveva diretto interesse e da cui intendeva trarre giovamento ai fini delle competizioni, cosa poi effettivamente avvenuta, essendo stato impiegato il calciatore nonostante il vizio originario che ne inficiava il tesseramento.

A definitiva conferma della riconducibilità della condotta del calciatore alla sfera di azione della società deferita, depone, peraltro, il provvedimento dell’Ufficio tesseramento della F.I.G.C. del 3 novembre 2025 (prot. n. 0007397509/25), già richiamato nella ricostruzione in fatto, con il quale il sig. Kitaiev è stato autorizzato al tesseramento per la società Carlin’s Boys A.S.D. con la procedura di “Trasferimento da Federazione Estera (IN)”.

Il calciatore, dunque, è divenuto formalmente tesserato della medesima società per il cui tesseramento aveva reso la dichiarazione mendace, sicché il rapporto tra l’autore dell’illecito e la società deferita, già rilevante in via sostanziale ex art. 2, comma 2, del CGS al momento della dichiarazione del 18 settembre 2025, si è successivamente consolidato anche sotto il profilo formale.

Dunque, se non è in discussione la riconducibilità nell’ambito soggettivo di applicazione del Codice dell’attività del Kitaiev che, sebbene non formalmente tesserato, ha svolto attività all’interno e nell’interesse della Società, da ciò discende l’applicabilità del meccanismo di responsabilità delineato dall’art. 6, comma 2, del CGS.

7.a. La citata norma dell’art. 6, comma 2, del CGS, infatti, prevede che la società debba rispondere dell’operato di tutti i soggetti indicati nell’art. 2, comma 2, là dove nell’illecito di costoro possa configurarsi, come nella specie, l’interesse della società, essendo, in tal caso, la riconducibilità - diretta o anche indiretta - del comportamento illecito del calciatore al controllo della medesima sufficiente a fondare la responsabilità del sodalizio, ferma restando, peraltro, l’operatività della fattispecie anche in difetto di concreto interesse o vantaggio della società (v. infra, § 8).

7.b. Tale conclusione - oltre che imposta dal quadro normativo e dalla giurisprudenza richiamata - risulta corroborata, in punto di stretta logica giuridica, dall’analisi della stessa decisione impugnata.

Il Tribunale federale territoriale, condannando il sig. Andrii Kitaiev alla sanzione di quattro giornate di squalifica, ha necessariamente accolto la qualificazione contenuta nel capo di incolpazione, che descrive il calciatore quale “soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva”.

Tale qualificazione costituisce, infatti, l’unico titolo che consente di ascrivere disciplinarmente all’agente, non ancora formalmente tesserato al momento dei fatti, una condotta sanzionabile in sede federale: diversamente argomentando, il primo giudice avrebbe dovuto prosciogliere il calciatore in quanto estraneo all’ordinamento sportivo.

Una volta accolta tale qualificazione ai fini della responsabilità individuale del Kitaiev, essa non poteva essere coerentemente disconosciuta ai diversi e successivi fini della responsabilità della società ex art. 6, comma 2, del CGS, posto che quest’ultima norma estende espressamente la responsabilità del sodalizio sportivo proprio ai “soggetti di cui all’art. 2, comma 2”.

Il primo giudice, dunque, attraverso un percorso argomentativo contraddittorio, ha fatto operare la qualificazione ex art. 2, comma 2, del CGS - quale presupposto della responsabilità del calciatore - salvo poi disattenderla quale presupposto della responsabilità della società, sebbene il dato letterale dell’art. 6, comma 2, CGS imponga, sul punto, perfetta corrispondenza.

8. È quindi erroneo il rilievo del Tribunale federale territoriale secondo cui la società sarebbe esente da responsabilità dal momento che “non risulta altrimenti che la società, i suoi rappresentanti e/o collaboratori di essa abbiano avuto un ruolo nella condotta posta in essere dal calciatore, cosicché non si può escludere che la falsità della dichiarazione sia frutto unicamente della volontà del dichiarante”.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito, ai fini della responsabilità della società di cui all’art. 6, comma 2, del CGS, non rileva né la totale estraneità della società alla condotta posta in essere dal soggetto agente, né la mancanza di un vantaggio in favore del sodalizio sportivo, bensì esclusivamente la concretizzazione di una condotta contraria alla normativa federale da parte di un soggetto riconducibile all’ambito di applicazione soggettiva del Codice di giustizia sportiva (così, CFA, Sez. III, n. 4/2023-2024).

Sotto il vigente Codice di giustizia sportiva, il superamento della presunzione di responsabilità della società può avvenire esclusivamente attraverso la dimostrazione, da parte della società stessa, dell’adozione, idoneità ed efficacia di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione dell’illecito (art. 7 del Codice di giustizia sportiva; art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C.; Linee guida approvate con C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019).

In mancanza di adozione ed allegazione di un siffatto modello, la presunzione di colpa organizzativa non può ritenersi superata (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. III, n. 4/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026).

Nel caso di specie, la società Carlin’s Boys A.S.D. non ha allegato - né in primo grado, né in sede di reclamo, ove non si è costituita - l’adozione di alcun modello di organizzazione, gestione e controllo.

9. Sulla base dei principi ora citati, non si rivela pertinente il rilievo del giudice censurato secondo il quale l’ordinamento sportivo difetterebbe di “norme che impongono alla società di verificare motu proprio la veridicità delle dichiarazioni rese dai calciatori ai sensi dell’art. 40, c. 5 NOIF FIGC”.

9.a. Ed è altrettanto inesatto il rilievo del primo giudice basato sul medesimo disposto dell’art. 40, comma 5, delle NOIF, ove è previsto che la dichiarazione del tesserando avvenga “sotto la responsabilità” dello stesso, atteso che l’evidenza della responsabilità del tesserato non vale ad escludere quella della società - e, anzi, ne costituisce l’indefettibile presupposto - al cui controllo sia riconducibile l’attività del calciatore, posta in essere nell’interesse della società.

Senza contare che la mancata attivazione dello strumento istruttorio della interlocuzione con l’Ufficio tesseramenti federale è indice sintomatico di una colpa organizzativa in capo alla Società deferita, e costituisce ulteriore argomento a confutazione di una possibile invocazione dell’esimente di cui all’art. 7 del Codice.

10. Conclusivamente, una volta accertata, come nel caso di specie, la commissione da parte del soggetto agente del comportamento previsto come illecito, nel caso in cui siffatto illecito sia riconducibile all’attività della società e sia rivolto all’interesse della stessa, questa potrà esserne ritenuta responsabile e conseguentemente sanzionata, non per fatto altrui, ma in via presunta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS per la condotta di un soggetto indicato ai sensi dell’art. 2, comma 2.

Ciò a prescindere non solo da ogni suo coinvolgimento nella condotta materiale costituente l’illecito, ma anche da ogni connotazione psicologica costituente l’imputabilità.

11. Dalle suesposte considerazioni consegue l’accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore federale interregionale, con la conseguente irrogazione alla società Carlin’s Boys A.S.D. della sanzione dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00), ritenuta di giustizia, richiesta in prime cure.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società Carlin’s Boys A.S.D. la sanzione dell'ammenda di 500,00 (cinquecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Andrea Marco Colarusso                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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