F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0151/CFA pubblicata il 19 Giugno 2026 (motivazioni) – società A.S.D. Roccalumera Calcio e sigg.ri Ivan Lazzaro e Emanuele Trimarchi

Decisione/0151/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0175/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Andrea Marco Colarusso - Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0175/CFA/2025-2026, proposto in data 15 maggio 2026 dai sigg.ri Ivan Lazzaro, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della A.S.D. Roccalumera Calcio, ed Emanuele Trimarchi,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 572 TFT 26 dell'8 maggio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza, il 10 giugno 2026, il Pres. Domenico Giordano; sono presenti l’Avv. Giovanni Villari per i reclamanti e l’Avv. Gian Paolo Guarnieri per la Procura federale interregionale; è altresì presente il Sig. Ivan Lazzaro; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo depositato in data 15 maggio 2026, sigg.ri Ivan Lazzaro in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della A.S.D. Roccalumera Calcio ed Emanuele Trimarchi hanno adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso il C.R. Sicilia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 572 del 8 maggio 2026, pubblicata in pari data, con la quale è stata irrogata al sig. Ivan Lazzaro l’inibizione di mesi 7, al sig. Emanuele Trimarchi la squalifica per 7 giornate di gara ed alla A.S.D. Roccalumera Calcio la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella seguente stagione sportiva nonché l’ammenda di 700,00.

I.1) La vicenda sottoposta allo scrutinio della Corte trae origine dalla segnalazione del Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Sicilia con la quale è stata trasmessa alla Procura federale la decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 262 del 12.12.2025 relativa alla gara Roccalumera Calcio - Virtus Calcio Maletto del 9.11.2025, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria.

Con tale pronuncia, in particolare, il Giudice sportivo territoriale ha accertato che in occasione di tale incontro il calciatore sig. Emanuele Trimarchi, indicato nella distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società ASD Roccalumera Calcio, è stato schierato nonostante non fosse regolarmente tesserato alla data dell’incontro, con conseguente irrogazione della sanzione della perdita della gara per la A.S.D. Roccalumera Calcio con il punteggio di 0-3.

I.2) Ricevuta la segnalazione, la Procura federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n.750 pfi 25-26, avente ad oggetto: “Condotta della società Roccalumera Calcio che ha schierato in posizione irregolare il sig. Trimarchi Emanuele,

calciatore non tesserato, in occasione di diverse gare valevoli per il campionato di Seconda Categoria”.

L’Ufficio inquirente, al fine di istruire il procedimento, acquisiva:

- le Distinte di gara e i referti arbitrali relativi agli incontri Aitna Pedara Soccer - Roccalumera Calcio del 25.10.2025, Roccalumera Calcio - Virtus Calcio Maletto del 9.11.2025, Roccalumera Calcio - Fiamma Antillo SS ASD del 5.10.2025, Limina Calcio -

Roccalumera Calcio del 12.10.2025, Roccalumera Calcio - Robus Letojanni 2022 del 19.10.2025, Città Di Riposto FC ASD Roccalumera Calcio del 15.11.2025, Roccalumera Calcio - Piano Tavola Calcio del 23.11.2025, Adranitana - Roccalumera Calcio del 29.11.2025 ed F.C. Gravina - Roccalumera Calcio del 7.12.2025, tutte valevoli per il girone E del campionato di Seconda Categoria;

- il Comunicato Ufficiale n. 262 del 12.12.2025 del Comitato Regionale Sicilia;

- il Foglio censimento della società A.S.D. Roccalumera Calcio per la stagione sportiva 2025 - 2026;

- la documentazione inerente alla posizione di tesseramento del calciatore sig. Trimarchi Emanuele.

Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento è emerso che il sig. Emanuele Trimarchi è stato regolarmente tesserato per la A.S.D. Roccalumera Calcio soltanto in data 12 dicembre 2025 e che, pertanto, lo stesso aveva preso parte in posizione irregolare a complessive nove gare, e precisamente: Aitna Pedara Soccer - Roccalumera Calcio del 25.10.2025; Roccalumera Calcio - Virtus Calcio Maletto del 9.11.2025; Roccalumera Calcio - Fiamma Antillo SS ASD del 5.10.2025; Limina Calcio - Roccalumera Calcio del 12.10.2025; Roccalumera Calcio - Robus Letojanni 2022 del 19.10.2025; Città Di Riposto FC ASD - Roccalumera Calcio del 15.11.2025; Roccalumera Calcio - Piano Tavola Calcio del 23.11.2025; Adranitana - Roccalumera Calcio del 29.11.2025 ed F.C. Gravina - Roccalumera Calcio del 7.12.2025.

La Procura federale, ritenendo il procedimento compiutamente istruito, in data 7 aprile 2026 notificava la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava le violazioni ivi meglio specificate ai sigg.: Ivan Lazzaro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Roccalumera Calcio; Gabriele Di Nuzzo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A. S.D. Roccalumera Calcio; Emanuele Trimarchi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Roccalumera Calcio.

I.3) Infine, con atto Prot.27482/750 pfi 25-26/PM/ag del 20 aprile 2026, la Procura federale deferiva innanzi al competente Tribunale federale territoriale:

1) il sig. Ivan Lazzaro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Roccalumera Calcio, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Roccalumera Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Emanuele Trimarchi nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Roccalumera Calcio, alle seguenti gare, tutte valevoli per il Girone E del campionato di Seconda Categoria: Aitna Pedara Soccer - Roccalumera Calcio del 25.10.2025, Roccalumera Calcio - Virtus Calcio Maletto del 9.11.2025, Roccalumera Calcio - Fiamma Antillo SS ASD del 5.10.2025, Limina Calcio - Roccalumera Calcio del 12.10.2025, Roccalumera Calcio - Robus Letojanni 2022 del 19.10.2025, Città Di Riposto FC ASD - Roccalumera Calcio del 15.11.2025, Roccalumera Calcio - Piano Tavola Calcio del 23.11.2025, Adranitana - Roccalumera Calcio del 29.11.2025 ed F.C. Gravina Roccalumera Calcio del 7.12.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Roccalumera Calcio - Virtus Calcio Maletto del 9.11.2025, Roccalumera Calcio - Fiamma Antillo SS ASD del 5.10.2025, Roccalumera Calcio - Robus Letojanni 2022 del 19.10.2025, Città Di Riposto FC ASD - Roccalumera Calcio del 15.11.2025, Roccalumera Calcio - Piano Tavola Calcio del 23.11.2025, Adranitana Roccalumera Calcio del 29.11.2025 ed F.C. Gravina - Roccalumera Calcio del 7.12.2025, tutte valevoli per il girone E del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Roccalumera Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Trimarchi Emanuele, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

2) il sig. Gabriele Di Nuzzo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Roccalumera Calcio, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Aitna Pedara Soccer - Roccalumera Calcio del 25.10.2025 e Limina Calcio - Roccalumera Calcio del 12.10.2025, entrambe valevoli per il girone E del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Roccalumera Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Emanuele Trimarchi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3) il sig. Emanuele Trimarchi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Roccalumera Calcio, per rispondere:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Roccalumera Calcio, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Aitna Pedara Soccer - Roccalumera Calcio del 25.10.2025, Roccalumera Calcio - Virtus Calcio Maletto del 9.11.2025, Roccalumera Calcio - Fiamma Antillo SS ASD del 5.10.2025, Limina Calcio - Roccalumera Calcio del 12.10.2025, Roccalumera Calcio - Robus Letojanni 2022 del 19.10.2025, Città Di Riposto FC ASD - Roccalumera Calcio del 15.11.2025, Roccalumera Calcio - Piano Tavola Calcio del 23.11.2025, Adranitana – Roccalumera Calcio del 29.11.2025 ed F.C. Gravina Roccalumera Calcio del 7.12.2025;

4) la società ASD Roccalumera Calcio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ivan Lazzaro, Gabriele Di Nuzzo ed Emanuele Trimarchi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I.4) L’udienza di trattazione avanti il TFT aveva luogo il giorno 5 maggio 2026. In tale occasione, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura federale insisteva nei motivi di deferimento, chiedendo l’irrogazione delle sanzioni seguenti:

- inibizione per mesi 11 a carico del Presidente società A.S.D. Roccalumera Calcio, sig. Ivan Lazzaro;

- inibizione per mesi 4 a carico del Dirigente della società A.S.D. Roccalumera Calcio Sig. Gabriele Di Nuzzo;

- squalifica per 11 giornate a carico del calciatore tesserato della società A.S.D. Roccalumera Calcio sig. Emanuele Trimarchi;

- ammenda di 700,00 e punti 9 di penalizzazione in classifica, a carico della società A.S.D. Roccalumera Calcio da scontarsi nella stagione sportiva 2026 - 2027.

I.5) Con decisione assunta in esito alla camera di consiglio dell’8 maggio 2026 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 572 TFT dell’8 maggio 2026, il Tribunale federale territoriale affermava la responsabilità dei deferiti con riguardo ai capi di incolpazione inerenti al mancato tesseramento ed all’utilizzo del calciatore in posizione irregolare nelle nove gare oggetto di deferimento.

Argomentava al riguardo la decisione che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, fosse emerso per tabulas che i fatti oggetto di segnalazione risultavano suffragati da idoneo riscontro probatorio e che la consapevole partecipazione a gare ufficiali di calciatori non tesserati integra la palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.4, comma 1, CGS, nonché della specifica previsione di cui all’art. 32 del CGS, configurando un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto idoneo, con riferimento alla società che mostra di avvalersene, ad alterare il regolare svolgimento dei tornei.

Riteneva, invece, infondata la contestazione contenuta nei capi di incolpazione, relativa allo svolgimento dell’attività agonistica del calciatore Trimarchi in difetto della certificazione attestante l’idoneità alla stessa, risultando dagli atti il possesso sin dal 26 agosto 2025 della certificazione sanitaria di idoneità del Trimarchi allo svolgimento dell’attività agonistica.

Quanto alle circostanze attenuanti, giudicava non applicabile quella precisata all’art. 13, comma 1, lett. c), CGS, non potendo qualificarsi come ravvedimento operoso idoneo ad attenuare la responsabilità, la regolarizzazione successiva di violazione perfezionata e consumata con il mancato rispetto di adempimenti doverosi, nei termini perentori previsti dall’ordinamento federale; riconosceva invece l’attenuante di cui all’art. 13, lett. e), “attesa l’ammissione delle rispettive responsabilità, resa e formalizzata dalle parti deferite”.

Osservava, inoltre, che, a norma dell’art. 44, comma 5, CGS, tutte le sanzioni inflitte devono essere connotate dai caratteri di effettività ed afflittività, per cui le stesse devono necessariamente essere proporzionali al disvalore sociale della condotta medesima, rispetto alla quale devono rivestire un adeguato effetto dissuasivo.

In applicazione di tali principi precisava, con riguardo alla Società, che la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro disputato con la partecipazione di un calciatore non legittimato, condurrebbe a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, nonché con le ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, di guisa che stimava congruo comminare la misura della sanzione con applicazione di un coefficiente di riduzione secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30%, e comunque non superiore al 50%.

Quanto agli altri deferiti, giudicava il Presidente responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito, mentre riteneva gli altri esponenti della società responsabili in relazione al numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata.

Con particolare riferimento alla posizione del calciatore, osservava che lo stesso aveva violato l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione.

Alla luce dell’infondatezza dell’incolpazione riferita alla certificazione sanitaria e alla concessione dell’attenuante sopra riferita, il TFT concludeva nel senso di ritenere giustificata la riduzione delle sanzioni applicabili con riferimento alle gare successive alla quinta disputata dal calciatore non tesserato.

Indi, richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 67/2022-2023 e l’esigenza di applicare il principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, irrogava le sanzioni seguenti:

- inibizione per mesi sette a carico del Presidente società A.S.D. Roccalumera Calcio, sig. Ivan Lazzaro;

- inibizione per mesi due a carico del Dirigente della società A.S.D. Roccalumera Calcio Sig. Gabriele Di Nuzzo;

- squalifica per sette giornate del calciatore tesserato della società A.S.D. Roccalumera Calcio, sig. Emanuele Trimarchi;

- ammenda di 700,00 e punti sei di penalizzazione in classifica, a carico della società A.S.D. Roccalumera Calcio, da scontarsi nella stagione sportiva 2026 - 2027.

II) Avverso la suindicata decisione è proposto il reclamo in esame, notificato alle parti in data 15 maggio 2026 e contestualmente depositato.

II.1) Il gravame censura la pronuncia per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti o, comunque, per erronea applicazione delle stesse.

Secondo i reclamanti, il Tribunale, pur avendo correttamente affermato di voler dar seguito ai principi del gradualismo sanzionatorio e pur avendo concesso l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS, è in concreto pervenuto a sanzioni assestate sui valori prossimi al massimo, senza che alla concessione delle attenuanti sia seguita una effettiva e proporzionale riduzione della pena.

In tale quadro, a parere dei reclamanti, l’incidenza dell’applicazione del succitato gradualismo sanzionatorio e delle concesse attenuanti ha avuto un impatto quasi inesistente sulla quantificazione finale della pena, la quale è risultata inadeguata rispetto alle considerazioni rese dal medesimo TFT. Ove avesse applicato concretamente detti parametri, infatti, il TFT sarebbe dovuto partire rispettivamente da un punto di penalizzazione, 1 mese di inibizione ed 1 giorno di squalifica per ogni giornata calcistica in cui il Trimarchi era stato inserito in distinta operando, però, dalla 5° giornata in poi, una riduzione tra il 20% ed il 50% per le residue giornate. Da tale sanzione base, avrebbe poi dovuto operare la residua riduzione in ragione delle circostanze attenuanti concesse.

Secondo i reclamanti, la decisione presenterebbe elementi di contraddizione tra parte motiva (che esclude il dolo e ricostruisce la realtà sportiva della ASD Roccalumera Calcio nei termini di una piccola realtà dilettantistica ridimensionando la gravità dell’accaduto) e la parte dispositiva la quale, nonostante le riduzioni asseritamente applicate, addiviene ad una sanzione assai vicina ai valori massimi, laddove la presenza congiunta di plurime e significative attenuanti (quali, l’assenza di violazioni sanitarie e la piena e preventiva assunzione di responsabilità) avrebbe dovuto condurre a sanzioni certamente più miti rispetto a quelle inflitte.

Più in particolare, la sanzione di 6 punti di penalizzazione si rivelerebbe eccessivamente afflittiva anche perché la sua esecuzione è stata differita alla prossima stagione sportiva con l’effetto di esporre la Società a subire una duplice afflizione: l’esclusione dai play-off nella presente stagione a causa della sconfitta a tavolino inflitta dal Giudice sportivo territoriale e la penalizzazione che ne compromette la competitività nella prossima stagione sportiva e comporta la certa esclusione dal Campionato Disciplina.

Si assume ancora che le sanzioni inflitte al Presidente e al calciatore, per violazioni che il TFT qualifica soltanto colpose e nonostante la concessione dell’attenuante, risulterebbero manifestamente sproporzionate e irragionevoli, violando i principi di adeguatezza e gradualità che devono informare la commisurazione della pena.

II.2) In data 20 maggio 2026, la Segreteria della Corte federale di appello dava avviso della fissazione d’udienza a tutte le parti a mezzo pec.

Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi l’Avv. Giovanni Villari per i reclamanti e l’Avv. Gian Paolo Guarnieri per la Procura federale interregionale; è altresì presente il Sig. Ivan Lazzaro.

Dopo la discussione delle parti, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

III) La Corte ritiene infondato il reclamo in esame.

III.1) In via preliminare, va osservato che il thema decidendum del presente giudizio risulta significativamente delimitato dai motivi di gravame, ai sensi dell’art. 106, comma 1, CGS, secondo cui “la Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati” (ex multis, CFA, Sez. IV, n. 57/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 42/2025-2026).

Non risulta dunque controversa la responsabilità disciplinare dei reclamanti in ordine alla partecipazione del sig. Trimarchi, in posizione di irregolarità per mancato tesseramento, alle nove gare oggetto di contestazione, né la posizione del sig. Gabriele Di Nuzzo, il quale non ha proposto reclamo.

Mette conto altresì rilevare, sempre in via preliminare, che la Procura federale non ha proposto reclamo incidentale avverso la decisione del Tribunale federale territoriale in relazione alla misura delle sanzioni irrogate e al parziale proscioglimento dei deferiti dall’addebito relativo alla carenza della certificazione sanitaria di idoneità agonistica. In ordine a tali profili deve quindi escludersi la possibilità di addivenire ad una reformatio in peius.

III.2) Tanto premesso, giova richiamare i principi consolidati in materia di sanzioni applicabili in ipotesi di partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra società, squalificati ovvero privi dell’età prescritta.

Questa Corte ha avuto modo di affrontare, segnatamente con la decisione delle Sezioni Unite n. 67/2022-2023, il tema della consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta ovvero ancora per altra causa,  enunciando criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi; criteri cui poi le Sezioni semplici hanno dato coerente applicazione in numerose pronunce conformi (CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 96/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 106/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 107/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 7/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 3/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 44/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025).

Ne è derivato un orientamento costante, secondo cui la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati costituisce violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS, nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, CGS, e integra un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto - con riguardo alla società - idoneo ad alterare il regolare svolgimento dei tornei e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative.

Più in particolare, il reiterato schieramento di un giocatore non tesserato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione.

Nella specifica elaborazione dei principi enunciati dalla decisione delle Sezioni Unite n. 67/2022-2023, sono stati adottati criteri di commisurazione della sanzione che, in difetto di un’espressa disciplina codicistica - eccezion fatta per la sola sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, lett. a), CGS - mirano a garantire al contempo l’effettività e l’afflittività della sanzione (art. 44, comma 5, CGS) e l’osservanza del principio di proporzionalità che, a tutela di esigenze di civiltà giuridica, deve presidiare anche l’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione della sanzione disciplinare.

Tali criteri si articolano nei seguenti termini: i) la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro; ii) per il presidente della società, esercente funzioni non solo di rappresentanza, ma altresì di garanzia nei confronti dell’ordinamento sportivo del rispetto da parte dei tesserati, e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità (cfr. CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022), è congrua la sanzione dell’inibizione di un mese per ciascuna violazione accertata; iii) per il calciatore non legittimato, la cui responsabilità non è assorbita da quella della società e dei suoi esponenti, gravando comunque sul tesserando l’onere di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, è congrua la sanzione della squalifica di una giornata per ciascuna violazione accertata.

Il principio del gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), impone tuttavia che l’applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione, nel caso di concorso materiale, sia temperata con opportuni correttivi equitativi onde evitare risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno pertanto stabilito che, allorché il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a cinque, per le ulteriori violazioni: i) in linea di massima, la misura della sanzione possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30%; ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, può essere disposta per la penalizzazione in classifica qualora la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso; iii) in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione può giungere sino ad un abbattimento del 50% (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 96/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 90/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 104/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025).

Va ribadito che il temperamento per le gare successive alla quinta non costituisce circostanza attenuante e non integra un’ipotesi di continuazione nell’illecito: è esso stesso espressione del principio di proporzionalità interno alla fattispecie plurioffensiva, sicché non si confonde, sul piano logico, con la concessione delle circostanze attenuanti tipiche di cui all’art. 13 CGS, le quali operano - se ne ricorrono i presupposti - su piano ulteriore e successivo (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 54/2024-2025).

Il fatto, infine, che si tratti, come nella specie, di un campionato minore non esime dal doveroso rispetto delle regole: in tali competizioni, dove non vi è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 116/2024-2025).

IV) Tanto premesso, con l'unico, complessivo motivo di gravame, i reclamanti deducono che il Tribunale federale territoriale, pur dichiarando di voler dar seguito al principio del gradualismo sanzionatorio e pur concedendo l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS, sarebbe in concreto pervenuto a sanzioni attestate quasi al massimo rispetto ai criteri dosimetrici richiamati dalla CFA, SS.UU. n. 67/2022-2023, senza che alla concessione delle attenuanti sia seguita una effettiva e proporzionale riduzione della pena; farebbe quindi difetto una congruente simmetria tra parte motiva (che esclude il dolo e valorizza la dimensione amatoriale della società) e parte dispositiva della decisione.

IV.1) Il motivo è infondato.

Difatti, una piana ricostruzione dei calcoli sottesi alla decisione impugnata rivela che le sanzioni irrogate non si pongono in alcun modo al limite massimo della fascia di gradualismo, ma incorporano - in misura proporzionata alla peculiarità del caso - sia il temperamento di cui alla CFA SS.UU. n. 67/2022-2023 sia l’effetto dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS riconosciuta dal primo giudice.

Per la posizione del Presidente Lazzaro e per quella del calciatore Trimarchi, applicando i criteri della richiamata decisione delle Sezioni Unite, alla base cumulativa di nove unità (un mese di inibizione e una giornata di squalifica per ciascuna delle nove violazioni) il temperamento per le quattro gare successive alla quinta nella fascia massima del 30% conduce alla riduzione di 1,2 unità complessive (4 × 0,3 = 1,2), con un risultato di 7,8 unità.

La sanzione di sette mesi di inibizione e di sette giornate di squalifica concretamente irrogata corrisponde dunque alla puntuale applicazione della fascia massima del temperamento ordinario, accompagnata da un ulteriore decremento di 0,8 unità riconducibile all’attenuante riconosciuta, che ha quindi concorso alla dosimetria della sanzione irrogata dal TFT, traducendosi - in concreto - in una riduzione complessiva superiore alla soglia inferiore (20%) della fascia di temperamento ordinario.

Per la posizione della società, l’effetto dell’attenuante è ancor più percepibile.

Alla base cumulativa di nove punti, applicando il temperamento nella fascia massima del 50% consentita - per la sola penalizzazione in classifica - allorché lo scontamento sia disposto nella stagione sportiva successiva a quella di commissione delle violazioni (CFA SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 90/2024-2025), si perverrebbe a sette punti di penalizzazione (5 punti per le prime cinque gare + 2 punti per le quattro successive con riduzione del 50%).

La sanzione concretamente irrogata - punti sei in classifica - implica un’ulteriore riduzione di un punto rispetto al limite massimo del temperamento, che corrisponde a un decremento aggiuntivo imputabile all’attenuante.

Quanto all’ammenda di euro 700,00 - a fronte di una base cumulativa di euro 900,00 corrispondente a euro 100,00 per ciascuna delle nove violazioni - la riduzione applicata (22,2%) è anch’essa coerente con il criterio della mitigazione fino al 50% per le società dilettantistiche stabilito dalla decisione delle Sezioni Unite, e incorpora autonoma valenza attenuativa.

Sotto questo profilo, peraltro, il reclamo non articola censure specifiche, sicché la statuizione relativa all’ammenda non risulta in alcun caso suscettibile di rivisitazione.

La doglianza dei reclamanti, secondo cui l’attenuante sarebbe “arenata sul piano meramente formale senza trovare concreti riscontri sul quantum della sanzione inflitta”, è dunque smentita dai numeri, i quali documentano l’avvenuta traduzione dell’attenuante in una concreta misura di abbattimento della pena.

IV.2) Ciò non senza considerare che il fondamento stesso dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS appare, nel caso di specie, oggettivamente di consistenza limitata, sicché la modesta entità della sua incidenza sulla dosimetria della pena non è soltanto giustificata, ma si pone in adeguata proporzione con la qualità dell’ammissione resa.

Va ricordato, in proposito, che l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS “presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione, e dunque non sia applicabile a chi invece neghi in giudizio di aver commesso i fatti contestati” (CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 100/2024-2025).

Più specificamente, secondo principio consolidato, “non integra la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS, l’ammissione di responsabilità limitata all’elemento materiale dell’illecito disciplinare, al riconoscimento della sua effettiva commissione, cui non si accompagna un’analoga ammissione di responsabilità in ordine all’elemento soggettivo dello stesso” (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026).

Né può ravvisarsi un’efficace ammissione nella postuma sottoscrizione di fatti già pienamente acquisiti e irrevocabilmente acclarati nella loro oggettività, attesa la mancanza di un genuino contributo conoscitivo (CFA, Sez. I, n. 44/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 54/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025).

Nel caso in esame, l’esame degli atti del procedimento di primo grado rivela che il fondamento dell’ammissione di responsabilità, sulla cui base il Tribunale federale territoriale ha riconosciuto l’attenuante, è di portata limitata. In particolare:

i) il sig. Ivan Lazzaro ha reso una dichiarazione che, lungi dal contenere ammissione di responsabilità, si è risolta in una rappresentazione difensiva incentrata sulla circostanza che “il sig. Trimarchi è stato tesserato per la mia società già dalla stagione sportiva 2024/2025”, funzionale a sostenere l’incolpevole affidamento; immediatamente dopo, il dichiarante ha rinunciato alla prosecuzione dell’audizione, rinviando ogni allegazione difensiva al deposito della memoria scritta;

ii) nella memoria difensiva depositata in primo grado, la difesa dei deferiti, pur dichiarando di “non intend[ere] negare l’oggettività dell’errore relativo al mancato tesseramento”, ha tuttavia espressamente qualificato la condotta come “meramente colposa, frutto di un errore burocratico scusabile e priva di qualsiasi intento fraudolento”, originata dal “legittimo, seppur erroneo, affidamento sulla regolarità della sua posizione”; ha cioè ammesso il solo factum - peraltro documentalmente provato e non altrimenti contestabile contestando integralmente l’elemento soggettivo del medesimo.

Si tratta - come è agevole rilevare - di una forma di ammissione che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte richiamato in precedenza, è di per sé di consistenza marginale, atteso che essa: a) si limita all’elemento materiale dell’illecito, escludendo il riconoscimento dell’elemento soggettivo (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026); b) interviene su fatti già documentalmente acclarati nel corso del procedimento, senza apportare alcun contributo conoscitivo aggiuntivo (CFA, Sez. I, n. 44/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 54/2024-2025); c) si accompagna ad allegazioni difensive volte a ridimensionare - non già a riconoscere - le proprie responsabilità.

In definitiva, la già di per sé ridotta portata attenuante di tale parziale ammissione di responsabilità risulta depotenziata dalla circostanza che l’utilizzo del calciatore in posizione irregolare, a prescindere dalla concreta portata delle dichiarazioni asseritamente confessorie, risultava già ampiamente ed inequivocabilmente comprovato da oggettivi elementi probatori.

In tale prospettiva, la concessione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS da parte del Tribunale federale territoriale appare in sé generosa e, certamente, non passibile di ulteriore favor rei.

Il modesto effetto attenuativo che la stessa ha avuto sulla dosimetria della pena - documentato dai calcoli sopra esposti - risulta dunque puntualmente proporzionato alla limitata consistenza dell’ammissione resa: non si configura, in alcun modo, la denunciata vanificazione della circostanza attenuante sul piano sostanziale, ma piuttosto un’applicazione coerente con il suo effettivo valore.

IV.3) Va da ultimo respinta la specifica doglianza relativa alla posizione della A.S.D. Roccalumera Calcio, articolata sotto due distinti profili: a) la manifesta sproporzione della penalizzazione di sei punti, che assumerebbe carattere ulteriormente afflittivo in ragione della disposta esecuzione nella stagione sportiva successiva; b) la richiesta subordinata di scontare la sanzione nella stagione sportiva 2025/2026.

IV.3.1) Sotto il primo profilo, oltre a quanto già osservato circa l’avvenuta applicazione del temperamento gradualistico nella sua misura più estesa (50%), accompagnato dall’autonomo decremento riconducibile all’attenuante, occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la sanzione della penalizzazione in classifica, in considerazione del suo immediato riflesso nei confronti delle società antagoniste nella competizione - le quali potrebbero risultare avvantaggiate dall’handicap imposto alla società inosservante - esige da parte del giudicante il contenimento del potere discrezionale “in limiti più angusti”, non potendo scendere al di sotto del minimo edittale, salva esplicita previsione normativa derogatoria (cfr., ex pluribus, CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).

La determinazione del Tribunale federale territoriale in misura di sei punti costituisce, dunque, esercizio del potere discrezionale conforme ai criteri ed entro i limiti della fascia di temperamento più favorevole prevista dalla giurisprudenza federale.

Quanto alla tesi della “duplice afflizione” derivante dalla concomitante applicazione della perdita delle gare a tavolino e della penalizzazione in classifica, essa non può essere accolta.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tutte le ipotesi che danno luogo alla sanzione della perdita della gara, previste dall’art. 10 CGS, tra le quali è compresa al comma 6 lett. a) anche quella della società che “fa partecipare alla gara calciatori… che non abbiano titolo per prendervi parte”, è possibile applicare, in aggiunta alla sconfitta “a tavolino”, anche la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica prevista dal primo comma lett. g) dell’art. 8.

La sanzione della perdita della gara di cui all’art. 10, comma 6, lett. a), CGS, irrogata dal Giudice sportivo territoriale, ha natura ripristinatoria della par condicio agonistica tra le compagini partecipanti alla competizione, e ha presupposti e funzione strutturalmente diversi dalla penalizzazione in classifica, la quale riveste funzione propriamente afflittiva e sanzionatoria del comportamento illecito della società che impieghi in gare ufficiali calciatori non legittimati.

La cumulabilità delle due sanzioni trova ulteriore e decisivo fondamento nella natura plurioffensiva della condotta di schieramento di calciatore privo di legittimazione, la quale - per consolidato orientamento di questa Corte - reca offesa ad una pluralità di interessi distinti e contemporaneamente tutelati dall’ordinamento federale.

Da un lato, viene leso l’interesse “interno” alla singola gara, e segnatamente la par condicio agonistica fra le due squadre contendenti, alla cui tutela è preposta la sanzione della perdita della gara; dall’altro, viene leso l’interesse “esterno” alla regolarità complessiva del torneo e alla lealtà sportiva nei confronti di tutte le altre società partecipanti al medesimo campionato - le quali subiscono indirettamente le ricadute distorsive dello schieramento di un calciatore non legittimato - alla cui tutela è specificamente preposta la sanzione della penalizzazione in classifica (cfr., sulla natura plurioffensiva della violazione, CFA, Sez. I, n. 22/20222023).

In definitiva, diversi i beni giuridici tutelati, diverse le funzioni delle due sanzioni e, per l’effetto, perfettamente legittima la loro cumulabilità.

Il formante normativo rende pienamente prevedibile la duplice risposta sanzionatoria, tanto più nel quadro di operatività degli obblighi generali di cui all’art. 4 CGS, che comprende anche il rispetto dei principi di correttezza.

Le due sanzioni - integrative l’una dell’altra ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, lett. g), e 10, comma 6, lett. a), CGS - sono pertanto cumulabili, senza che la loro contestuale applicazione integri violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 4, prot. 7, CEDU, attesa la diversa natura dell’interesse protetto e la diversa funzione delle stesse (CFA, SS.UU., n. 31/20242025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 50/2017).

IV.3.2) Sotto il secondo profilo, la richiesta subordinata di disporre l’applicazione della penalizzazione alla stagione sportiva 2025/2026 è del pari infondata.

L’art. 8 CGS dispone al primo comma lett. g) che “se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”.

La decisione del Tribunale federale territoriale ha fatto corretta applicazione della suindicata disposizione.

La pronuncia è stata pubblicata in data 8 maggio 2026, allorché il campionato di Seconda Categoria - Girone E della Sicilia, stagione 2025/2026, era prossimo alla conclusione e la penalizzazione non avrebbe generato alcun effetto concreto sulla posizione in classifica della Roccalumera Calcio (già esclusa dai play-off).

In tale contesto, la riduzione del punteggio a campionato già concluso (tenuto conto dei termini di esecutività ai sensi degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, CGS e dei tempi del giudizio) avrebbe oggettivamente compresso, fino quasi ad elidere, l’effettività della pena, in violazione del carattere afflittivo che ne costituisce, per espressa previsione dell’art. 44, comma 5, CGS, requisito ineludibile.

Né può sottacersi che la concreta sequenza cronologica del giudizio rafforza, ulteriormente, la correttezza della soluzione adottata dal Tribunale federale territoriale: la decisione di primo grado è stata pubblicata in data 8 maggio 2026; il reclamo è stato depositato in data 15 maggio 2026; l’udienza dinanzi a questa Corte si è tenuta in data 10 giugno 2026; la presente decisione viene assunta e pubblicata in epoca successiva, con esecutività che decorre - ai sensi degli artt. 51 e 53 CGS - dalla relativa comunicazione alle parti.

In tale arco temporale, il campionato di Seconda Categoria - Girone E della Sicilia, stagione 2025/2026, si è ormai integralmente concluso, sicché la penalizzazione, ove imputata alla decorsa stagione, opererebbe in radice su una classifica chiusa e priva di residua incidenza competitiva.

Tale evidenza fattuale conferma l’ineluttabilità del differimento all’annata sportiva 2026/2027, sotto pena - altrimenti - del totale svuotamento dell’afflittività della sanzione.

La diversa modulazione esecutiva disposta dal primo giudice, dunque, non integra una sanzione aggiuntiva, ma rappresenta strumento necessitato di garanzia della concreta efficacia deterrente della misura, in coerenza con i principi enunciati dal Collegio di garanzia dello sport (Sez. I, n. 60/2018), secondo cui è “legittimo irrogare la sanzione nella stagione sportiva seguente …nel caso in cui si appalesi non efficace in quella in corso”. La diversa soluzione propugnata dai reclamanti, ove accolta, finirebbe per privare la sanzione della sua intrinseca afflittività, frustrando la ratio stessa della misura.

V) In conclusione, il reclamo è infondato in tutti i suoi motivi e deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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