F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 279/TFN – SD del 15 Giugno 2026 (motivazioni) – Valerio Antonini e società Trapani 1905 FC Srl – 255/TFNSD
Decisione/0279/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0255/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sig.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Valentino Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Daniela Nardo – Componente
Giuseppe Rotondo - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29596/1129pf25-26/GC/blp del 12 maggio 2026 nei confronti del Sig. Valerio Antonini e della società Trapani 1905 FC Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con il provvedimento datato 12 maggio 2026, prot. 29596 /1129pf25-26/GC/blp, il Procuratore federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:
- il sig. Valerio ANTONINI all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società Trapani 1905 F.C. S.r.l.;
- la società TRAPANI 1905 F.C.;
per rispondere:
- il sig. Valerio ANTONINI della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso - in data 26.04.2026 – in occasione di una conferenza stampa tenuta al termine della gara Trapani vs Siracusa disputata in data 26/04/2026 e valida per il Campionato Nazionale Serie C, Girone C), s.s. 2025/2026, nel richiamare le vicende giudiziarie che hanno interessato la propria società nel corso della corrente stagione sportiva per plurime, reiterate ed accertate violazioni di natura amministrativa con conseguente adozione da parte degli organi di giustizia sportiva di ripetuti provvedimenti di penalizzazione in classifica a carico della stessa, espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, degli organi di giustizia sportiva, sia, degli organi di governo della FIGC, e per l’effetto e più in generale dei suoi componenti persone fisiche tutti, mediante le seguenti frasi ed espressioni: <(...)Siamo convinti che dietro ci sia una intenzione palese di estromettermi dallo sport professionistico… E’ chiaro che il cataclisma che sta colpendo la Federazione Gioco Calcio prima con il Presidente, poi con il designatore poi con il famosissimo ormai per noi Chinè evidentemente è solo la punta di un iceberg che si sta sgretolando dietro un sistema colluso dove si ragiona non tanto per meriti e per evidenze ma per interessi di chi lo gestisce...> (dal minuto 0:50 al minuto 11:27 della registrazione audio/video in atti).
Con la recidiva ex art. 18 del C.G.S. per aver il tesserato nella corrente stagione sportiva già subito sanzioni per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e le aggravanti di cui al comma 4 lett. a) e b) dell’art. 23 del C.G.S.;
- la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal Sig. Valerio Antonini.
La fase istruttoria
Il procedimento disciplinare origina dalla «Trasmissione degli atti da parte del Giudice Sportivo di Lega Pro in ordine al comportamento del Sig. Valerio Antonini al termine della gara Trapani-Siracusa del 16/04/2026 ».
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i seguenti documenti:
- la copia della segnalazione inviata all’Ufficio, in data 27/04/2026, dalla segreteria del Giudice sportivo Lega-Pro;
- la copia del file audio/video denominato “Conferenza stampa Antonini”;
- la copia scheda anagrafe federale della società Trapani 1905 F.C. S.R.L.
Ritualmente notificate le corrispondenti comunicazioni di conclusione delle indagini, le parti non si sono avvalse della facoltà di inviare atti difensivi prima della fissazione dell’udienza di merito.
Il dibattimento
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 9 giugno 2026, il giorno dell’udienza sono presenti:
- per i deferiti, il sig. Valerio ANTONINI e la società TRAPANI 1905 F.C., l’avv. Paolo Rodella;
- per la Procura federale, l’avv. Alessandro D'Oria.
In data 3 giugno 2026, i deferiti hanno depositato memoria difensiva con la quale contestano l’addebito disciplinare per i seguenti motivi:
a) il sig. Valerio Antonini al momento della conferenza stampa (tenutasi al termine della gara Trapani - Siracusa del 26 Aprile 2026) avrebbe rilasciato le dichiarazioni oggetto del presente giudizio giammai nella qualità di amministratore unico del Trapani Calcio bensì, in qualità di presidente della Holding Sport Invest Srl, per cui non può essere attinto da provvedimenti disciplinari sportivi;
b) nel corso della conferenza stampa incriminata, il sig. Valerio Antonini si sarebbe trovato in uno stato di grave delusione, frustrazione ed amarezza in quanto la Società F.C. Trapani 1905 srl, dopo un lungo, tortuoso e molto sofferto campionato, era ufficialmente retrocessa nel campionato dilettanti di Serie D;
c) il tenore letterale e il contenuto sostanziale delle parole pronunciate dal sig. Valerio Antonini non sarebbero idonei a offendere o ledere il decoro, il prestigio e la reputazione degli organi di giustizia sportiva e dei suoi componenti, né potrebbe, fondatamente, imputarsi a Valerio Antonini di aver travalicato il legittimo esercizio del diritto di critica e di opinione non avendo egli avuto la benché minima intenzione di trasgredire i precetti sanciti nell’art. 4 del CGS.
In sede di dibattimento, la Procura federale – riassunti i fatti che hanno dato la stura al deferimento e replicato alla memoria dei deferiti - ha formulato le seguenti richieste:
a) per il sig. Valerio ANTONINI, nella qualità di Amministratore unico pro tempore della società Trapani 1905 F.C.: euro 10.000,00 di ammenda, tenuto conto della recidiva;
b) per la società TRAPANI 1905 F.C: euro 10.00,00 di ammenda.
Il difensore dei deferiti si riporta integralmente alla memoria difensiva e osserva che le richieste della Procura appaiono eccessive.
All’esito del dibattimento, il procedimento è stato trattenuto per la decisione.
La decisione
Il presente procedimento origina dal comportamento del sig. Valerio Antonini tenuto al termine della gara Trapani-Siracusa del 16 aprile 2026.
Alla segnalazione è stato allegato, unitamente agli altri documenti dell’istruttoria, il link video della conferenza stampa tenuta dal sig. Antonini al termine della gara nonché il referto del delegato della procura federale.
Il Collegio ravvisa nelle posizioni del sig. Valerio Antonini - all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Trapani 1905 F.C. - nonché della società Trapani 1905 F.C. i presupposti della responsabilità per i fatti ad essi ascritti.
I) Sulla rilevanza disciplinare dei fatti
Il “Giudice sportivo sostituto” ha ricevuto una segnalazione dal delegato della Procura federale che, nella immediatezza e contestualità dei fatti, aveva refertato le dichiarazioni rese ai media dal sig. Antonini.
In ordine alla rilevanza delle dichiarazioni rese, il giudice sportivo ha trasmesso gli atti alla Procura federale affinché ne riscontrasse la rilevanza ex art. 23 del CGS.
In particolare, il delegato della procura federale ha segnalato nel proprio rapporto che: “Dopo circa 10 minuti dal fischio finale il Presidente del Trapani, sig. Valerio Antonini, inibito, faceva ingresso nell’impianto di gioco recandosi nella sala stampa situata nell’area antistante il parcheggio interno all’impianto ove rilasciava una dichiarazione e poi rispondeva alle domande dei giornalisti per circa 45 minuti. Dichiarava che ci sarebbe stata una congiura contro la squadra del Trapani per escluderla dal campionato professionistico; chiederà di sospendere l’espletamento dei play off; inoltre ha dichiarato che il debito del Trapani è solo per Iva e che l’azione contro il Trapani ha un mandante. Ha aggiunto che gli attuali componenti degli organi federali che hanno agito contro il Trapani sono individuabili nel Presidente, in Chiné …”.
Le circostanze di cui sopra hanno trovato riscontro nella documentazione versata in atti con allegazioni idonee a comprovare la veridicità dei fatti.
In particolare, è stato depositato il link video della conferenza stampa tenuta dal sig. Antonini al termine della gara TrapaniSiracusa del 16 aprile 2026 da cui si evince de plano il contenuto lesivo delle parole, ancor più perché documentato da immagini e audio che comprovano il tenore delle parole e il contesto ambientale (nella sala stampa della società sportiva Trapani) nell’ambito del quale esse sono state rese.
Tra le altre, rilevano in particolare le seguenti frasi:
- al minuto 10:58 sec. “Il cataclisma che sta colpendo la Federazione gioco calcio, prima con il Presidente, poi con il designatore, poi con il famosissimo oramai per noi Chinè”;
- al minuto 11:10 sec. “Evidentemente è solo la punta di un iceberg che si sta sgretolando. Dietro un sistema colluso dove si ragiona non tanto per meriti e per evidenze, ma per interessi di chi lo gestisce, faccio un'ulteriore valutazione che pochi hanno fatto ulteriormente”;
- al minuto 23: 33 sec. “mi auguro e spero che un ministro di tale livello così in gamba come il ministro Abodi Commissari entrambe le federazioni, perché è l'unico sistema che c'è che io vedo per poter fare piazza pulita di un sistema marcio, corrotto e che fa interessi solo di pochi e fa i non interessi soprattutto di chi guarda questo sport”.
II) Sulla responsabilità diretta e personale del sig. Valerio Antonini.
L’articolo 23 del CGS stabilisce che ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società od organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC della UEFA o della FIFA.
La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico, ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
Il tesserato incorre nella violazione allorquando essa, non solo ha laconsapevolezzadi esprimere una frase lesiva della reputazione di persone determinate e individuate, ma anche la volontà che tale affermazione denigratoria venga a conoscenza di altri, ovvero l’intenzione di mettere a parte terzi soggetti delle affermazioni denigratorie.
Nel caso di specie, le acquisizioni documentali delineano un compendio omogeneo coerente con i presupposti che inverano la fattispecie prevista e punita dall’art. 23 del CGS.
Le dichiarazioni del sig. Antonini, rese pubbliche in quanto rilasciate a testate giornalistiche nell’immediato post-gara, esulano, per il loro contenuto, dal perimetro (legittimo) della “critica”, ovvero della mera opinione resa in modo obiettivo e fondata su un’interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti – che solo in questi limiti potrebbe ricondursi al paradigma dell’articolo 21 Cost. (“manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”) - per intaccare, invece, la credibilità delle Istituzioni sportive e dei suoi rappresentanti, con un gratuito “attacco” al loro prestigio e alla loro reputazione e onorabilità, con finalità meramente denigratorie e minandone la credibilità anche morale all’interno e soprattutto all’esterno del sistema organizzativo sportivo.
Il ruolo del Presidente di una società sportiva si caratterizza non solo per la rappresentanza del club, ma anche e soprattutto per la funzione di garanzia che la medesima figura assume nei confronti dell’ordinamento sportivo.
La responsabilità del Presidente non è, infatti, una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti, derivanti dall’assunzione della funzione del ruolo dirigenziale ricoperto (CFA n. 0124/CFA/2025-2026/E; in termini: CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).
Consegue a tanto che, in caso di dichiarazioni rese alla stampa nella declinata qualità di Presidente e legale rappresentante di altra società (nella fattispecie, della Holding Sport Invest srl), la responsabilità disciplinare si configura non già e non tanto quale mera presunzione basata sulla titolarità della carica di Presidente e legale rappresentante della società sportiva, bensì sulla base della valutazione complessiva di concrete e specifiche anomalie della condotta, contestualizzate all’ambiente, tenuto conto delle modalità con cui quelle dichiarazioni sono state rese e delle finalità palesate.
Pertanto è sufficiente, affinché si inveri l’illecito disciplinare previsto e punito dall’art. 23 del CGS, la circostanza che le dichiarazioni in argomento provengano da un soggetto tesserato, che si riferiscano all’attività sportiva di appartenenza e che abbiano ad oggetto, direttamente o indirettamente, ma in modo univoco ed inequivoco, le Istituzioni sportive o i suoi rappresentanti rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, lo status da costui posseduto nell’ambito della federazione sportiva (tesserato), la carica ricoperta in seno alla società (amministratore unico) nonché il contenuto e la finalità delle dichiarazioni pubbliche.
Nel caso di specie, le dichiarazioni sono state rese da un soggetto appartenente all’ordinamento federale. Se anche il banner televisivo ha etichettato costui come Presidente della Holding Invest (soggetto che, tuttavia, controlla il 100% la società del Trapani), comunque dal contenuto delle dichiarazioni si evince, in modo obiettivo, chiaro, univoco e concordante la volontà di “colpire” con dichiarazioni offensive la credibilità e l’onorabilità dei rappresentati delle Istituzioni federali e di farlo nella consapevole veste di rappresentante della compagine sportiva Trapani 1905 FC.
Ad ogni modo, l’articolo 2, comma 2, del CGS stabilisce – con una disposizione di carattere generale - che “ Il Codice si applica, altresì … e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”.
Le dichiarazioni rese dal sig. Antonini, al di là della spendita formale della carica di Presidente della società Holding Sport Invest srl, sono state rese da un soggetto che, in quel preciso contesto, ha assunto un ruolo di rappresentanza sostanziale della società Trapani 1905 FC e ha agito nell’interesse della società medesima.
Lo stesso difensore del sig. Valentini ha ammesso tale collegamento funzionale laddove ha riferito che le dichiarazioni sono state rese in ragione del particolare stato emotivo in cui si sarebbe trovato il deferito siccome amareggiato per la retrocessione della società nella lega inferiore.
Sul punto, a comprova della riferibilità delle dichiarazioni al sig. Antonini nella veste di rappresentante di fatto della società Trapani 1905 FC possono riportarsi (tra i tanti) alcuni stralci della conferenza stampa estrapolati ai minuti 26:31 sec., 27:42 sec., 29:22 sec.:
“Quando all'interno della società, e questa è la mia più grande responsabilità, di cui io mi assumo la responsabilità di avere scelto persone che hanno fatto del male volontariamente alle mie società. Parlo di chi ha fatto il direttore sportivo firmando contratti di commissioni come non ha nessuno e io non li ho ancora pubblicati, ma adesso li pubblichiamo. Io giocatori tipo …o che ha preso il suo procuratore 80.000 € di commissioni. Abbiamo un altro giocatore Vabbè, non posso dirlo … abbiamo pagato solo quest’anno 700.000 € di commissioni; Non ero abituato a quello che ho visto qua, di questo posso esserne assolutamente consapevole. Non ero abituato a un sistema in cui c'è la raffone, c'è quello che cerca di fregarti in tutte le maniere, da tutte le parti, c'è quello che ti mente sapendo di mentire davanti a te, davanti ai giocatori, davanti al segretario …”; È chiaro quindi se tu mi dici qual è il mio più grande errore, essermi fidato, avere dato grande fiducia, avere strapagato cifre irragionevoli, determinati uomini che hanno lavorato nel mio gruppo. E questo evidentemente è un errore clamoroso che ho fatto e ne pago le conseguenze. Io ne pago le conseguenze perché tante, tante volte sento dire ma ne paghiamo noi, chi paghi conseguenze sono io; Abbiamo visto un tentativo oramai palese ed evidente di far retrocedere la nostra squadra …”.
Da quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che sussistessero al momento del fatto, entrambi i requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti dalla norma affinché si inverassero gli obblighi di lealtà imposti dall’articolo 4, comma 1, in combinato disposto con l’art. 23 del CGS.
L’asserita condizione emotiva in cui ha dichiarato di trovarsi il sig. Antonini neppure può essere assunta di per sé come esimente, tanto meno come attenuante rilevando piuttosto come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva e il contegno che deve accompagnarla; ancor più, tenuto conto del ruolo ricoperto dal dirigente, della sua esperienza nonché della sua appartenenza al settore sportivo professionistico; condizioni che esigono ancor di più il senso della misura nelle dichiarazioni pubbliche, in ragione anche degli effetti più diffusi e incontrollati che le stesse possono provocare nell’ambito sociale.
Il Collegio non ravvede, pertanto, nella circostanza i presupposti della condotta esimente, tanto meno di una condotta resipiscente ovvero improntata alla massima diligenza professionale che è normale esigere, nella circostanza, da parte di un soggetto appartenente al settore sportivo professionistico.
Il valore probatorio, sufficiente per appurare la realizzazione del contestato illecito disciplinare, si è attestato, infatti, a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ben oltre ogni ragionevole dubbio.
L’incedere dei fatti, tenuto conto delle circostanze concrete, ha disvelato, sulla base di indizi precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Per quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene il sig. Valerio Antonini responsabile delle incolpazioni.
La responsabilità per gli atti e i comportamenti di cui sopra, posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, si estende alla società Trapani 1905 FC a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.
Tenuto alfine conto del disvalore della condotta, applicati i principi di proporzionalità e afflittività, considerata la recidiva e lo status di inibito del sig. Antonini, il Collegio valuta congrue le seguenti sanzioni:
a) per il sig. Valerio Antonini, nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società Trapani 1905 FC: euro 10.000,00 di ammenda;
b) per la società Trapani 1905 FC: euro 10.000,00 di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Valerio Antonini, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda;
- alla società Trapani 1905 FC Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 giugno 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Roberto Proietti
Depositato in data 15 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
